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Tag: Normativa

Good Food Makers: la call per imprese agtech e alimentari

Risolvere le sfide di business immediati attraverso il buon cibo.

Al via Good Food Makers, il programma di accelerazione per Startup agtech e alimentari, nata dalla collaborazione tra BLU1877 – la società di venture capital di Barilla, in collaborazione con l’incubatore di Startup statunitense KitchenTownha.

Good Food Makers, è un programma di otto settimane, flessibile e che si svolge principalmente da remoto. Le Startup avranno l’opportunità di lavorare direttamente con Barilla per portare sul mercato prodotti innovativi e sostenibili.

La Call è aperta alle aziende che lavorano su soluzioni in queste quattro aree:

  1. Snacking per bambini;
  2. Canali di distribuzione alternativi;
  3. Tracciabilità;
  4. Agricoltura rigenerativa.

Il programma, elaborato su misura in base alle esigenze e alle sfide specifiche delle Startup selezionate, affronterà temi relativi allo sviluppo e validazione del prodotto, manufacturing, marketing e test sui consumatori, normativa e sicurezza alimentare.

Per partecipare alla Call Good Food Makers, la deadline è fissata entro l’8 agosto 2020, è possibile attraverso la compilazione del form presente al seguente link: https://goodfoodmakers.net/apply

 

 

Resto al Sud Days: il tour per formare i nuovi imprenditori

I Resto al Sud Days sbarcano a Napoli.

Invitalia e Mediocredito Centrale, arrivano nel capoluogo partenopeo con l’appuntamento Resto al Sud Day, per parlare degli incentivi a favore dei nuovi imprenditori.

Si tratta di tre giornate, dedicate a chi ha già un’idea imprenditoriale e vuole approfondirne aspetti tecnici e normativi: eventi organizzati da Invitalia insieme a Mediocredito Centrale, per andare incontro ai giovani e agli aspiranti imprenditori che intendono realizzare il loro progetto d’impresa nei territori d’origine con gli incentivi di Resto al Sud.

Sarà un’importante occasione per confrontarsi su:

  • idee di business;
  • approfondimenti progettuali;
  • approfondimenti interpretativi della normativa;
  • modalità di accesso alle agevolazioni.

Ecco il calendario delle giornate che si svolgeranno presso l’ufficio di Mediocredito Centrale in via Toledo,156 – Napoli.

  • 29 gennaio 2020 alle 10:00 alle 13:00 e dalle 14.30 alle 17.00;
  • 12 febbraio 2020 dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 17.00;
  • 26 febbraio 2020 dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 17.00.

Per partecipare alle giornate di Resto al Sud Days è necessario iscriversi compilando il form al seguente link: https://bit.ly/2tBhRGA

La Guida del MISE all’uso dei piani azionari e del work for equity per startup innovative e incubatori certificati

Lo scorso 24 marzo 2015 il Ministero dello Sviluppo Economico ha pubblicato la Guida all’uso dei piani azionari e del work for equity – Strumenti di incentivazione e remunerazione di personale e consulenti di startup innovative e incubatori certificati: all’interno della Guida, sono specificati nel dettaglio le caratteristiche e le modalità delle agevolazioni fiscali e contributive previste dalla normativa nazionale.

Le startup innovative e gli incubatori certificati (ai sensi del D.L. 179 del 18 ottobre 2012) hanno infatti diritto a beneficiare delle opportunità previste in materia di remunerazione e incentivazione dei dipendenti e dei prestatori di servizi esterni, sia in caso di remunerazione sotto forma di azioni e strumenti finanziari (piani di incentivazione per il personale) che in caso di work for equity.

PIANI DI INCENTIVAZIONE PER IL PERSONALE

La Guida analizza innanzitutto le agevolazioni previste in caso di piani di incentivazione per il personale, e quindi per le remunerazioni corrisposte sotto forma di strumenti finanziari.
L’agevolazione, di tipo fiscale e contributivo, prevede la non imponibilità dei redditi di lavoro e dei diritti di opzione per l’acquisto di azioni e strumenti finanziari, attribuiti da una startup innovativa o da un incubatore certificato ai propri amministratori, dipendenti e collaboratori continativi.

In particolare, la Guida analizza (a titolo puramente esemplificativo) le seguenti tipologie di compensi agevolati:

1) Azioni e Quote

La Guida ricorda che le startup innovative possono assegnare al proprio personale, oltre ad azioni o quote ordinarie, anche azioni o quote di categoria particolare. In questo caso, le azioni o quote possono prevedere diritti economici e/o amministrativi diversi da quelli comunemente attribuiti a tutti i soci.

Tuttavia, il MISE specifica che tali diritti particolari non possono consistere in una percentuale maggiorata di dividendi per la durata del divieto di distribuzione degli utili previsto dalla normativa.

L’assegnazione di azioni o quote può avvenire secondo differenti modalità: aumento di capitale a titolo gratuito, aumento di capitale a titolo oneroso (offerti in sottoscrizione).

2) Stock Option

Tale strumento finanziario attribuisce il diritto a sottoscrivere, ad un prezzo determinato, azioni o quote che saranno emesse in futuro dalla società. Per tale strumento finanziario è prevista una data di maturazione (vesting date) a parire dalla quale è possibile esercitare la stock option.

Di solito, la vesting date coincide con il raggiungimento di obiettivi di performance prestabiliti e/o con la continuazione del rapporto di lavoro per un dato periodo di tempo.

3) Restricted Stock e Restricted Stock Unit

Le Restricted Stock sono azioni o quote soggette a limitazione per il trasferimento o il diritto di percepire dividendi. Tali limitazioni decadono dopo un periodo di tempo stabilito dalla società che le emette.

Le Restricted Stock Unit attribuiscono invece il diritto al beneficiario di ottenere, trascorso un periodo di tempo prestabilito, la titolarità effettiva di quote o azioni.

4) Strumenti finanziari partecipativi.

Sono strumenti emessi dalle società con caratteristiche, termini e condizioni specifiche. La possibilità di emettere strumenti finanziari partecipativi deve essere prevista dallo statuto e la società deve predisporre un apposito regolamento sull’argomento.

Gli strumenti finanziari partecipativi non attribuiscono qualità di socio, non consentono la partecipazione al capitale sociale, ma possono conferire diritti patrimoniali ed amministrativi.
Anche in questo caso, le caratteristiche, i termini e le condizioni devono rispettare la tempistica prevista dalla normativa riguardo al divieto di distribuzione degli utili per le startup innovative.

WORK FOR EQUITY

Si tratta di un’agevolazione fiscale prevista per i compensi a collaboratori e consulenti di startup innovative e incubatori certificati che consiste nella possibilità di remunerare tali soggetti con l’assegnazione di azioni, quote e strumenti finanziari partecipativi emessi a fronte della prestazione di opere o servizi.

Attraverso il work for equity, l’assegnazione di azioni, quote o strumenti finanziari partecipativi è esente da imposte e non concorre alla formazione del reddito imponibile.

In caso di work for equity non sono previste limitazioni alla successiva cessione dei titoli, per cui il regime di agevolazione previsto per le startup innovative non decade anche in caso di cessione di tali strumenti.

Le startup che decidono di avvalersi di politiche di work for equity possono infine stabilire uno specifico accordo che regoli tutti i dettagli relativi al tipo di opera e servizio da rendere, la valorizzazione degli apporti, gli obiettivi da raggiungere e le conseguenze in caso di mancata fornitura dell’opera o servizio.

Per maggiori informazioni e dettagli si rimanda alla lettura del testo integrale della Guida, disponibile al seguente link: http://www.mise.gov.it/images/stories/documenti/Guida_piani_azionari_e_work_for_equity.pdf

Napoli, 02/04/2015

 

 

NEWS: Chiarimenti dall’Agenzia delle Entrate in tema di agevolazioni per chi investe in startup innovative

Il 22 gennaio 2015 l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la Risoluzione 9/E incentrata sul tema delle agevolazioni fiscali riservate a chi effettua conferimenti in denaro in startup innovative ai sensi del D.L. 179/2012 (Decreto Sviluppo Bis).

Come previsto dall’art. 29 del Decreto Sviluppo Bis, infatti, coloro che effettuano conferimenti in denaro (capitale sociale) in startup innovative ha diritto ad un’agevolazione fiscale ai fini delle imposte sui redditi, e nello specifico sotto forma di detrazione di imposta (IRPEF) o deduzione dal reddito complessivo (IRES).

La Risoluzione 9/E analizza due casi specifici:

1) Conferimento in denaro in una startup innovativa in cui le quote siano sottoscritte tramite società fiduciaria;

2) Conferimento in denaro in una startup innovativa che perfezioni l’iscrizione alla Sezione Speciale del Registro delle Imprese successivamente all’iscrizione nella sezione ordinaria.

CASO 1

L’Agenzia delle Entrate osserva che in generale, anche se il conferimento avviene attraverso l’interposizione di una società fiduciaria, non si modifica in nessun caso l’effettivo proprietario dei beni: l’investitore che effettua il conferimento, quindi, resta comunque colui che si è rivolto alla fiduciaria.

Di conseguenza, l’Agenzia afferma che le agevolazioni fiscali ai sensi dell’art. 29 D.L. 179/2012 restano valide e applicabili a tutti gli effetti.

CASO 2

Nella seconda parte della Risoluzione, l’Agenzia delle Entrate osserva che il perfezionamento successivo dell’iscrizione alla Sezione Speciale del Registro delle Imprese non va ad inficiare il fatto che il conferimento in denaro sia finalizzato ad un investimento in startup innovative.

Pertanto, il regime fiscale di agevolazioni previsto dall’art. 29 del Decreto Sviluppo Bis è applicabile a tutti gli effetti.

Per maggiori dettagli e approfondimenti, il testo della Risoluzione 9/E è disponibile al seguente link:http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2015/gennaio+2015+risoluzioni/risoluzione+n+9e+del+22+gennaio+2015/RIS+9e+del+22+01+15.pdf

FONTE: Fiscal Focus

Napoli, 26/01/2015

Il regime Patent Box: agevolazioni fiscali per imprese che lavorano con beni immateriali

La Legge di Stabilità 2015 (n. 190/2014, commi da 37 a 45) prevede il cosiddetto regime “Patent Box”, destinato alle imprese che gestiscono beni immateriali (intangibles): si tratta di un regime opzionale di tassazione agevolata di cui le imprese potranno usufruire a partire dal 2015.

La normativa in questione nasce per arginare eventuali fenomeni di delocalizzazione dei beni immateriali, cercando al contempo di incentivare il rientro in Italia di tali beni (in particolare marchi e brevetti) che gruppi italiani localizzano oggi all’estero. Anche altri paesi Europei prevedono infatti un regime agevolatorio simile, condizione che ha accentuato negli anni un fenomeno per cui le imprese italiane delocalizzavano all’estero le attività basate su beni intangibili allo scopo di usufruire del regime di tassazione esistente in altri Paesi.
La nuova normativa italiana cerca di arginare tale fenomeno, differenziandosi dai regimi Patent Box di altri stati europei per la caratteristica di estendersi, come vedremo, a tutte le tipologie di intangibles.

Come affermato ai commi 37 e 38, l’agevolazione Patent Box è riservata ai titolari di reddito di impresa: sono coinvolte tutte le tipologie di forma giuridica, imprese di ogni dimensione e con qualsiasi tipologia di regime contabile (società di persone e di capitali, imprese individuali, organizzazioni italiane non residenti in territorio nazionale ma comunque residenti in Paesi “white list” – i Paesi “white list” sono quelli in cui esiste un accordo per evitare la doppia imposizione e con cui sia possibile scambiare le informazioni necessarie).

Riguardo alle tipologie di beni immateriali per i quali è possibile richiedere l’applicazione del regime Patent Box, il comma 39 stabilisce che è possibile detassare i redditi derivanti dall’utilizzo “delle opere dell’ingegno, di brevetti industriali, di marchi d’impresa funzionalmente equivalenti ai brevetti, nonchè di processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili“.

In particolare, per “marchi d’impresa funzionalmente equivalenti a brevetti” il legislatore provvede a chiarire che tali marchi sono quelli per il cui mantenimento, accrescimento o sviluppo è necessario il sostenimento di spese per attività di ricerca e sviluppo.
Non è obbligatoria la registrazione del bene immateriale, ma deve trattarsi di beni per cui la legislazione prevede “potenzialmente” la protezione; sono inoltre esclusi in ogni caso dall’agevolazione i marchi esclusivamente commerciali.

Come accennato in apertura, il regime di agevolazione Patent Box è esercitabile a partire dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, quindi in generale a partire dal 2015.
Per usufruire delle agevolazioni fiscali è necessario esercitare l’opzione, che è irrevocabile e valida per 5 anni.
Il regime Patent Box rileva ai fini della determinazione delle imposte sui redditi, anche ai fini IRAP.

L’agevolazione del regime Patent Box consiste nell’esclusione da imposizione dei redditi per utilizzo diretto, per cessione o per concessione in uso dei beni intangibili:

 in caso di utilizzo diretto: sarà esclusa da imposizione la quota parte del reddito derivante dall’utilizzo dei beni immateriali, determinata in base ad una procedura di ruling internazionale. Le percentuali di detassazione previste sono: 30% per il 2015, 40% per il 2016, 50% per il 2017;

 in caso di concessione in uso: l’esclusione da imposizione sarà applicata ai relativi redditi secondo le percentuali di detassazione del30% per il 2015, 40% per il 2016, 50% per il 2017.

 in caso di cessione: il regime di tassazione agevolata si applica anche al reddito delle plusvalenze derivate dalla cessione dei beni immateriali. In questo caso, la detassazione è integrale a condizione che entro la fine del secondo periodo di imposta successivo alla cessione almeno il 90% del corrispettivo sia reinvestito per attività di manutenzione e sviluppo di altri beni intangibili agevolabili.

Infine, i commi 41 e 42 trattano l’argomento delle condizioni per usufruire delle agevolazioni del regime Patent Box: è necessario che i soggetti richiedenti svolgano attività di ricerca e sviluppo, anche attraverso contratti di ricerca stipulati con Università ed Enti di ricerca. Tali contratti di ricerca devono essere finalizzati alla produzione dei beni intangibili oggetto del regime in questione.
Il calcolo della quota di reddito e del valore della produzione oggetto di agevolazione è definita dal rapporto tra costi di attività di ricerca e sviluppo sostenuti per mantenimento, accrescimento e sviluppo del bene e costi complessivi sostenuti per produrre il bene.

Per maggiori informazioni e approfondimenti, il testo integrale della Legge di Stabilità 2015 è pubblicato in G.U. n. 300 del 29/12/2014 ed è rintracciabile al seguente link: http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2014/12/29/14G00203/sg

FONTE: Fiscal Focus

Napoli, 20/01/2015

La nuova normativa sull’e-commerce e il MOSS: le regole in vigore dal 1° gennaio 2015

E’ stato approvato il 24 dicembre 2014 in via preliminare il Decreto Legislativo di recepimento delle nuove regole sulla definizione della territorialità per i servizi di e-commerce in ambito comunitario, assieme alle norme che definiscono le procedure di funzionamento del MOSS – Mini One Stop Shop: le nuove regole sono entrate in vigore a partire dal 1° gennaio 2015.

Si tratta di un aspetto interessante per startup e imprese che operino la propria attività imprenditoriale attraverso e-commerce e che si affianca alle nuove normative previste sull’IVA.

Con il recepimento delle ultime direttive UE riguardanti i criteri di territorialità previsti per i servizi di e-commerce a privati consumatori comunitari, infatti, le prestazioni rese da un soggetto passivo italiano a un privato consumatore comunitario si considerano effettuate nel luogo in cui il fruitore del servizio è stabilito: per usufruire di questo regime già dal periodo di imposta 2015, era necessario registrarsi al MOSS (piattaforma on-line messa a disposizione dall’Agenzia delle Entrate) entro il 31 dicembre 2014.

Per chi non avesse ancora effettuato l’iscrizione è comunque possibile applicare fin da subito il nuovo regime di tassazione: occorre comunicare allo Stato membro di identificazione di aver avviato le operazioni rientranti nel nuovo regime entro il 10 del mese successivo a quello in sui si sia effettuata la prima operazione.

Per maggiori informazioni: http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Home/CosaDeviFare/Richiedere/Regimi+Opzionali/MOSS/

Fonte: Fiscal Focus

Napoli, 07/01/2015

Startup innovative e disciplina sulle società non operative: alcuni chiarimenti dall’Agenzia delle Entrate

Abbiamo già parlato in questo post di pochi giorni fa della Circolare n. 16/E dell’11 giugno 2014, con la quale l’Agenzia delle Entrate ha fornito una serie di chiarimenti importanti sul tema delle startup innovative.

Torniamo oggi ad approfondire un altro aspetto del documento in questione, e in particolare le precisazioni riguardanti il rapporto tra la disciplina delle startup innovative e quella delle società non operative.

Il D.L. 179/2012, che ha introdotto la normativa relativa a startup e incubatori certificati, prevede infatti, all’articolo 26, comma 4, che alle startup innovative non si applichi la disciplina delle società non operative.

Di conseguenza, le nuove società non saranno tenute a effettuare né il test di operatività, né quello delle perdite triennali, fin quando mantengono lo status di startup innovativa.

A tale proposito, nel modello della dichiarazione dedicato al test di operatività è stata prevista una casella dedicata alle startup innovative, che dovranno limitarsi a indicare la loro situazione senza obbligo compilare il prospetto.

Restavano tuttavia dei dubbi riguardanti il periodo d’imposta nel quale veniva meno la qualifica di startup innovativa, che, com’è noto, non può durare per più di 48 mesi ed è soggetta a decadimento qualora non vengano rispettate le previsioni di legge in materia: in tal senso, la Circolare n. 16/E chiarisce che il test di operatività va effettuato a partire dal periodo di imposta successivo a quello di perdita della qualifica.

La Circolare contiene inoltre un esempio pratico per facilitare la determinazione del cosiddetto “triennio di osservazione”, durante il quale il test di operatività diventa obbligatorio: l’ipotesi è quella di una startup fondata il 16 aprile 2013, che resta quindi in possesso della qualifica di start-up innovativa fino al 15 aprile 2017.

In questo caso la società sarà tenuta ad effettuare il test di operatività a decorrere dall’esercizio 2018. In assenza di cause di esclusione o di disapplicazione automatica della disciplina per le startup innovative, nel caso in cui la società non supera il test, sarà da considerarsi “di comodo” già nel 2018.

Inoltre, la Circolare dell’Agenzia delle Entrate chiarisce anche eventuali dubbi riguardanti il tema della determinazione dei ricavi presunti ed effettivi: bisogna considerare i valori relativi ai due periodi d’imposta precedenti a quello di osservazione, anche se interessati da cause di non applicazione della disciplina.

 

Per ulteriori chiarimenti e approfondimenti, il testo integrale della Circolare n. 16/E dell’11 giugno 2014 è disponibile al seguente link: http://www.governo.it/backoffice/allegati/75964-9488.pdf

Napoli, 07/07/2014

Chiarimenti sulla normativa e le agevolazioni per startup innovative ed incubatori certificati: pubblicata la Circolare dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la Circolare n.16/E dell’11 giugno 2014, dedicata al tema delle agevolazioni fiscali in favore delle startup innovative e degli incubatori certificati: il documento offre un quadro di analisi della normativa in materia e chiarisce una serie di aspetti importanti nella disciplina di tali tipologie di imprese, introdotte nell’ordinamento legislativo nazionale italiano dal Decreto Legge n. 179 del 18 ottobre 2012 (convertito con modificazioni dalla Legge n. 221 del 17 dicembre 2012).

Tra gli aspetti più interessanti affrontati nel testo della Circolare segnaliamo innanzitutto un chiarimento che apporta una novità positiva per le startup innovative e gli incubatori certificati: si tratta dell’estensione dell’esonero dall’imposta di bollo e dai diritti camerali di segreteria, previsto dall’art. 26 comma 8 del DL 179/2012.

Unioncamere infatti, su esplicita richiesta da parte del Ministero dello Sviluppo Economico, ha chiarito che tale esonero deve essere interpretato “nella sua più ampia accezione possibile”: per cui, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che l’esonero dal versamento dell’imposta di bollo vada interpretato come esonero generale, relativo a tutti gli atti delle start-up innovative successivi all’iscrizione nella Sezione Speciale del Registro delle Imprese.

Il mantenimento dell’esenzione dipende dal mantenimento dei requisiti per la qualifica di startup innovativa e di incubatore certificato, e in ogni caso non può superare la durata di quattro anni dall’iscrizione alla Sezione Speciale del Registro delle Imprese. A tal proposito, la Circolare ricorda che la perdita dei requisiti per la qualifica di startup innovativa comporta la cancellazione d’ufficio dalla Sezione Speciale, e che tale perdita è equiparata al mancato deposito della dichiarazione che attesta il mantenimento del possesso di tali requisiti (qui, il nostro approfondimento sull’argomento: https://www.incubatorenapoliest.it/iscritto-come-startup-innovativa-come-mantenere-i-requisiti/).

Tra le novità più recenti introdotte in materia, la Circolare riprende la nota prot. n. 0103425 del 30 maggio 2014 riguardante le startup innovative già esistenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del DL 179/2012: per tali imprese, la durata di applicazione della disciplina inerente le startup innovative segue uno schema temporale ben preciso.

1) Imprese costituite dal 20/10/2012 al 18/10/2012: la durata massima di applicazione della disciplina è di quattro anni (fino al 18/12/2016);

2) Imprese costituite dal 20/10/2009 al 19/10/2010: la durata massima di applicazione della disciplina è di tre anni (fino al 18/12/2015);

3) Imprese costituite dal 20/10/2009 al 19/10/2009: la durata massima di applicazione della disciplina è di due anni (fino al 18/12/2014).

La Circolare n.16/E contiene inoltre un quadro descrittivo di tutte le agevolazioni per startup innovative ed incubatori certificati in materia fiscale: strumenti finanziari, accesso al credito di imposta per assunzioni di personale, incentivi all’investimento (Detrazione IRPEF e Deduzione IRES).

Per ulteriori approfondimenti, si rimanda alla lettura del testo integrale della Circolare n.16/E dell’Agenzia delle Entrate, disponibile in formato PDF al seguente link: http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/circolari/archivio+circolari/circolari+2014/giugno+2014/circolare+n16e+del+11+giugno+2014/Circolare+16+dell_11+giugno+2014x.pdf

Napoli, 13/06/2014

Trust Capital, gestione dei dati personali e fidelizzazione dei clienti: la situazione attuale e gli sviluppi futuri di un tema centrale per startup e imprese

Il Trust Capital rappresenta un tema di importanza cruciale per startup e imprese, che riguarda la costruzione del rapporto di fiducia con la clientela e si focalizza in particolare sul tema della sicurezza dei dati del cliente: un argomento di grande attualità, come dimostra un recente sondaggio citato da Blake Cahill (Global head of digital and social marketing per Philips) in un post pubblicato nei giorni scorsi dalla sezione “Big Data” di Lean Back, versione digitale dell’Economist Group.

Secondo il sondaggio, svolto in UK, il 78% dei clienti si dichiara diffidente riguardo al modo in cui le aziende utilizzano i loro dati personali e una percentuale ancora maggiore (82%) ritiene di avere scarso controllo su tale utilizzo. Cahill ritiene che preoccupazioni di questo genere sono in crescita a livello globale, anche se la maggior parte delle aziende tardano a riconoscere questa situazione.

In realtà, le previsioni sono quelle di un cambiamento nei prossimi dieci anni: entro il 2025, è altamente probabile che le modalità di relazionarsi tra brand e clienti cambieranno. I clienti saranno sempre più iper-connessi e avranno sempre maggior consapevolezza del fatto che le aziende raccolgono, utilizzano e monetizzano i dati personali.
Si prevede, inoltre, che entro il 2025 lo status quo sarà cambiato, nel senso che i clienti accetteranno man mano l’idea dell’utilizzo dei dati da parte delle aziende e le loro decisioni di acquisto terranno di conseguenza sempre più conto di questo aspetto.

Alla base di questo cambiamento e del processo decisionale dei clienti, secondo Cahill, ci saranno due driver fondamentali: la scelta e la consapevolezza. Da qui, la convinzione che le startup e imprese devono impegnarsi prima possibile nella costruzione del proprio Trust Capital.

Costruire un solido Trust Capital, infatti, significa dimostrare ai clienti che il brand rispetta e protegge i loro dati, li usa in maniera trasparente, dà la possibilità di scelta e controllo ed educa le persone a proteggere al meglio i propri dati. Cahill afferma che le aziende che si impegneranno nella costruzione del Trust Capital avranno maggiori possibilità di successo nel business degli anni a venire.

Inoltre, è importante tener presente che al momento la tecnologia per la raccolta di dati personali attraverso i software dei dispositivi connessi a internet si evolve più rapidamente della legislazione in materia: brand globali provenienti da aree geografiche differenti sono soggetti a regolamenti e normative differenti, a volte addirittura contraddittori: ciò non fa che accrescere la confusione dei clienti.

In assenza di leggi sulla privacy globali, scrive Cahill, è fondamentale, per costruire il Trust Capital, che startup e imprese si adoperino per mettere in pratica le migliori politiche sulla privacy, applicandole su scala globale: le aziende devono utilizzare e proteggere adeguatamente i dati dei propri clienti allo stesso modo in qualsiasi mercato.

Infine, le opportunità e i vantaggi derivanti dal costruire il Trust Capital per imprese e startup consentono di costruire con i clienti un rapporto equilibrato e duraturo, basato su un utilizzo intelligente, consensuale e responsabile dei dati. Il Trust Capital è quindi di centrale importanza ed ha un impatto fondamentale sulla reputazione complessiva delle imprese, fidelizzando maggiormente i clienti.

L’articolo originale da cui prende spunto questo post è disponibile qui: http://www.economistgroup.com/leanback/big-data-2/building-trust-capital/

Napoli, 08/05/2014

Eventi per startup a Napoli: il Convegno ODCEC del 13 febbraio 2014

L’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili – Circondario del Tribunale di Napoli ospiterà il 13 febbraio 2014 un’interessante convegno sul tema “Startup innovative per il rilancio dell’economia del Mezzogiorno”.

Il Convegno si terrà nella mattinata di giovedì (dalle 9 alle 13) presso la sede ODCEC di Piazza dei Martiri n. 30 a Napoli, e la partecipazione consente l’attribuzione di 4 crediti formativi validi per la formazione professionale continua del dottore commercialista ed esperto contabile.

I temi trattati, nel dettaglio, saranno:

– Il quadro normativo delle startup innovative,
Vantaggi per aziende in possesso dello “status” di startup innovativa,
– Le agevolazioni, le modalità di accesso al credito e gli aspetti fiscali previsti per le startup innovative,
– L’evoluzione nel ruolo del Venture Capital e delle Università italiane nell’ecosistema startup.

Tra i partecipanti, alcuni esponenti dell’ODCEC Napoli tra cui il Presidente Vincenzo Moretta, la dott.ssa Carmen Padula (Presidente della Commissione Sviluppo Attività Produttive); protagonisti del mondo istituzionale tra cui l’on. Fulvio Martusciello, Assessore Sviluppo Attività Produttive – Regione Campania; protagonisti del mondo startup come Alessandro Gargani ed Eugenio Gervasio (Sviluppo Campania), Edoardo Imperiale (Campania Innovazione), Gennaro Tesone (56CUBE); esponenti del mondo accademico e imprenditoriale, tra cui il Prof. Roberto Vona (Università Federico II) e Vincenzo Caputo (Presidente Giovani Imprenditori – Unione Industriali di Napoli).

La moderazione degli interventi sarà affidata a Giovanni De Caro, Investments Manager di Atlante Ventures.

Per partecipare al Convegno “Startup innovative per il rilancio dell’economia del Mezzogiorno” è necessario inviare un’e-mail all’indirizzo prenotazione@odcec.napoli.it, specificando nell’oggetto la dicitura “STARTUP”.

Il programma dell’evento è disponibile a questo link:
http://www.odcec.napoli.it/images/docs/13.01.14%20Convegno%20START%20UP.pdf

Napoli, 05/02/2014

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