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Tag: Normativa

Chiarimenti dal MISE – SRL semplificate: il modello standard di atto costitutivo non è modificabile

Il Ministero dello Sviluppo Economico, con nota prot. n. 6404 del 15 gennaio 2014, ha fornito alcuni importanti chiarimenti in merito alle SRLs, le società a responsabilità limitata semplificate: si tratta di una delle nuove forme societarie particolarmente diffusa tra le startup, grazie alle agevolazioni previste per la sua costituzione.

Ricordiamo, infatti, che la SRLs può essere costituita anche con un capitale sociale di un euro (da 1 a 9.999 euro), che è esentata dal pagamento dell’imposta di bollo e dei diritti di segreteria per l’iscrizione al Registro delle Imprese, che è esonerata dal pagamento degli oneri notarili per l’adozione del modello standard di atto costitutivo.

I chiarimenti del MISE riguardano proprio il modello standard di atto costitutivo: con il DL 76/2013 (art. 9 comma 13) è stato infatti modificato l’art. 2463 bis del Codice Civile, e in particolare si prevede che, per le SRLs, “le clausole del modello standard tipizzato sono inderogabili”.

In precedenza, però, un parere del Ministero della Giustizia (n. 43644 del 10 dicembre 2012) aveva affermato che, ferme restando le clausole minime previste per il modello standard, era possibile apportare delle modifiche per ottenere uno Statuto più in linea con le esigenze dei soci.

Ciò ha causato dei problemi riguardo all’interpretazione sull’inderogabilità del modello standard.

I dubbi sono stati fugati dall’ultimo parere del MISE, il quale ha affermato che il modello standard di atto costitutivo di una SRLs non può essere oggetto di modifiche, salvo quelle indispensabili per adattarlo e renderlo coerente alla legge notarile.

La motivazione alla base di questa interpretazione piuttosto restrittiva viene spiegata dal MISE nel modo seguente: poiché il DL 76/2013 ha avuto effetto non soltanto sulla disciplina relativa alle SRLs, ma anche sulle SRL a capitale ridotto e sulle SRL ordinarie, il rischio è che si possa creare una sovrapposizione tra SRL semplificata e SRL ordinaria con capitale inferiore a 10.000 euro.

Per approfondimenti:

Nota n. 6404 del 15/01/2014 – MISE
DL 76/2013

Napoli, 30/01/2014

Il nostro approfondimento su Start up Innovativa, S.r.l. Semplificata e S.r.l. a Capitale Ridotto

La nascita di nuove imprese, in particolare di start up ad alto contenuto innovativo e con elevate potenzialità di crescita, fondate da giovani, è alla base dello sviluppo economico del Paese. Per questo motivo, a partire dallo scorso anno, sono state emanate nuove regole e forme societarie che rispondono all’esigenza di facilitare lo sviluppo dell‘imprenditorialità. In particolare:

  • sono state introdotte due nuove forme societarie, le s.r.l. semplificate e le s.r.l. a capitale ridotto. Tali forme societarie sono “sottotipi” della s.r.l. ordinaria (regolamentata dall’art. 2463 del Codice Civile) ma ne rappresentano una scelta più performante ed economica, grazie alla previsione di un iter costitutivo accelerato e di una serie di semplificazioni normative.

  • è stato pubblicato il Decreto legge Sviluppo bis, n. 179/2012, che ha introdotto nel panorama normativo italiano la start up innovativa: in questo caso non si tratta di una forma societaria a sè stante, ma piuttosto di una serie di regole ed agevolazioni previste per le società di capitali (tra cui le suddette s.r.l.), che soddisfano una serie di requisiti, contenuti negli artt. 25 – 32 del Decreto in questione.

Di seguito, proponiamo un compendio utile a tutti gli aspiranti startupper che volessero approfondire le tematiche suddette:

  • nella seguente tabella esponiamo in matrice le principali novità introdotte.

S.r.l. Semplificata

S.r.l. a Capitale Ridotto

Se è anche Starup Innovativa

Normativa

Art. 2463-bis Codice civile

Art. 44 D.L. 83/2012

Decreto legge Sviluppo bis n. 179/2012 artt. 25 – 32

Soci e Requisiti

Persone fisiche con meno di 35 anni.

Possibile anche se unipersonale.

Persone fisiche senza limiti di carattere anagrafico.

Possibile anche se unipersonale.

Persone fisiche e giuridiche. Per i primi 24 mesi dalla costituzione, la maggioranza deve essere costituita da persone fisiche

 

Rispetto degli ulteriori requisiti previsti dall’art. 25 del decreto.

Forma

Contratto o atto pubblico notarile

Contratto o atto pubblico notarile

Valgono le regole previste per la forma societaria prescelta

Atto costituivo

Conforme al modello standard con elementi indicati all’art. 2463-bis, comma 2. E’ possibile anche variare tale modello, ma potranno essere dovuti gli oneri notarili.

Libero con elementi indicati all’art. 2463-bis, comma 2

Oggetto sociale prevalente: sviluppo e commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico.

 

E’ possibile la creazione di categorie di quote fornite di diritti diversi, determinando liberamente il contenuto di tali categorie anche in termini di diritti di voto (commi 2 e 3 art. 26 DL 179/2012)

Denominazione

S.r.l.s.

Con espressa indicazione che si tratta di società a responsabilità limitata semplificata

S.r.l. a c.r.

Con espressa indicazione che si tratta di società a responsabilità a capitale ridotto

Valgono le regole previste per la forma societaria prescelta

Amministratori

Uno o più soci

Persone fisiche, anche non soci

Si ritiene che anche gli amministratori possano essere presi in considerazione per il raggiungimento del parametro quantitativo della forza lavoro qualificata prevista nei tre “Ulteriori requisiti” (lett. h comma 2 art. 25 DL 179/2012)

Capitale sociale

Da 1 a 9.999,99 euro

Da 1 a 9.999,99 euro

Valgono le regole previste per la forma societaria prescelta

 

Se il capitale scende sotto il minimo legale per perdite, è possibile prorogare di 12 mesi, rispetto alle società di capitali ordinarie, le decisioni dell’assemblea in relazione al ripristino del capitale stesso o alla trasformazione della società

Versamento del capitale sociale

Deve essere interamente versato agli amministratori. Non sono ammessi apporti in natura.

Deve essere interamente versato agli amministratori. Non sono ammessi apporti in natura.

Valgono le regole previste per la forma societaria prescelta

Spese di costituzione

Esenzione da bolli, diritti di segreteria e oneri notarili. Nel caso di startup innovative, si aggiunge anche l’esenzione dal diritto annuale della CCIAA.

Gli oneri notarili potranno essere dovuti se si modifica lo statuto standard.

Spese ordinarie per la costituzione della srl. Nel caso di startup innovative, si applica l’esenzione da bolli, diritti di segreteria e dal diritto annuale della CCIAA

Esenzione da bolli, diritti di segreteria e dal diritto annuale della CCIAA per i 48 mesi di durata dello status di start up innovativa (previo assolvimento degli obblighi per il mantenimento di quest’ultimo)

Cessione di quote

Ammessa solo tra persone fisiche con meno di 35 anni

Ammessa solo tra persone fisiche

Ammesso, nel rispetto dell’obbligo di detenzione della maggioranza delle quote da parte di persone fisiche (previsto per i primi 24 mesi dalla costituzione della società)

Cessazione attività per crisi aziendale

Procedure concorsuali ordinarie, incluso il fallimento

Procedure concorsuali ordinarie, incluso il fallimento

Solo disciplina sulla composizione della crisi da sovra indebitamento (capo II della legge 27 gennaio 2012, n. 3), per favorire una rapida liquidazione dei beni e il

beneficio del fresh- start per l’imprenditore.

Rapporti di lavoro

Disciplina ordinaria

Disciplina ordinaria

Agevolazioni per l’assunzione di personale altamente qualificato (credito d’Imposta per la Ricerca e Sviluppo, introdotto dalla Legge di Stabilità n. 228/2012).

Maggiore flessibilità per i contratti di lavoro a tempo determinato.

Possibilità di remunerazione del personale con strumenti finanziari o con ogni altro diritto o incentivo che preveda l’attribuzione di strumenti finanziari o diritti similari.

Raccolta di capitali

Disciplina ordinaria

Disciplina ordinaria

Le quote di partecipazione possono costituire oggetto di offerta al pubblico di prodotti finanziari, anche attraverso i portali per la raccolta di capitali (cd. crowdfunding)

Altri vantaggi fiscali

Disciplina ordinaria

Disciplina ordinaria

Non si applica la disciplina prevista per le società non operative (articolo 30 della Legge 23 dicembre 1994, n. 724) e quella sul godimento dei beni ai soci (articolo 2, commi da 36-decies a 36- duodecies del D.L. 13 agosto 2011, n. 138).

Altri vantaggi

Disciplina ordinaria

Disciplina ordinaria

Intervento gratuito del Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese.

Consulenza gratuita (compresa la partecipazione ad eventi) dell’ICE-Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane.

 

Napoli, 16/05/2013

Startup innovative: chiarimenti sulle assunzioni

Il Decreto legge Sviluppo bis, n. 179/2012, ha introdotto, con decorrenza dal 20 ottobre, le startup innovative. Per questo tipo di società è prevista una serie di benefici fiscali, cui è possibile accedere solo se in possesso dei requisiti previsti dalla legge vigente in materia di startup.

Il regime fiscale agevolato prevede che la startup innovativa sia esonerata dall’imposta di bollo, dai diritti di segreteria e dal diritto annuale alla Camera di Commercio. E’ previsto inoltre un regime particolare per le assunzioni, allo scopo di adattare la normativa generale alle particolari esigenze di un’azienda in fase di lancio. Il punto di partenza è che anche le startup, come le altre società, possono stipulare contratti di lavoro a tempo determinato per una durata minima di 6 mesi e massima di 36, in cui il lavoratore sia impiegato nello svolgimento di attività “inerenti o strumentali all’oggetto sociale“.

Il Decreto 179/2012 prevede però delle regole ad hoc in materia di assunzioni per le startup innovative: a differenza delle altre società, la startup può infatti assumere un lavoratore con contratto a termine senza applicare il cosiddetto “causalone“. La stipula di un contratto di lavoro a tempo determinato prevede infatti, per tutte le altre forme societarie, di dover indicare (e, laddove richiesto, di provare) le “ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo” che giustificano l’apposizione del termine: le startup innovative sono esonerate da tale obbligo.

La disciplina in favore delle startup innovative prevede un’ulteriore possibilità: entro i 36 mesi, è possibile stipulare ulteriori contratti a tempo determinato senza l’osservanza dei termini previsti dalla disciplina generale: l’art. 5 comma 3 del D. Lgs 368/2001 prevede infatti che un contratto si trasformi automaticamente in indeterminato quando il lavoratore viene riassunto con un altro contratto a termine entro un periodo di tempo pari a 10 giorni, se il contratto precedente ha durata inferiore a 6 mesi, o pari a 20 giorni, se il contratto precedente ha durata superiore a 6 mesi.

Al termine dei 36 mesi, per le startup innovative sarà inoltre possibile stipulare un ulteriore contratto a tempo determinato con il lavoratore, fino al raggiungimento dei quattro anni di beneficio. Per usufruire di questa possibilità è necessario rispettare la seguente condizione: la stipula del contratto successivo ai 36 mesi deve avvenire presso la Direzione provinciale del lavoro competente per il territorio.

Anche riguardo alla stipula di contratti collettivi sono previste regole particolari, adatte alle esigenze delle startup e alle particolari necessità in termini di promozione, sviluppo e stabilità di un’azienda in fase di avvio: è prevista infatti la possibilità di identificare dei criteri minimi tabellari e per la definizione della parte variabile specifici per le startup. E’ prevista infine la possibilità di istituire delle ulteriori disposizioni utili per adattare le regole generali in materia di rapporto di lavoro alle esigenze tipiche delle fasi di avvio do una startup innovativa.

Come accennato, per poter beneficiare del regime fiscale e in materia di assunzione descritto, è necessario che l’azienda sia in possesso dei requisiti previsti per le startup innovative.

Le startup innovative possono costituirsi in forma di società di capitali o cooperativa. Riguardo ai requisiti, prima di tutto, i soci di una startup innovativa devono essere persone fisiche.
L’oggetto sociale esclusivo o prevalente di una startup innovativa è lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti innovativi ad alto valore tecnologico.
La startup innovativa deve avere la propria sede principale in Italia e deve essere costituita da non oltre 48 mesi. Non può nascere per effetti di fusione, scissione, cessione di azienda o di ramo di azienda.

Per avere accesso al regime di benefici previsto per le startup innovative, inoltre, i soci fondatori non devono distribuire utili per i primi quattro anni, e devono mantenere, per 24 mesi dalla costituzione della società, la maggioranza del capitale sociale e dei diritti di voto nell’assemblea ordinaria dei soci.
A partire dal secondo anno di attività, inoltre, il totale del valore della produzione annua di una startup innovativa deve essere non superiore a 5 milioni di euro, come risultante dall’ultimo bilancio approvato entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio.

Sono previsti inoltre dal Decreto Sviluppo bis tre “requisiti ulteriori“:

  • sostenere spese di ricerca e sviluppo per almeno il 20% del maggiore valore fra costo e valore totale della produzione;
  • impiegare, per almeno un terzo della forza lavoro complessiva, personale con un titolo di dottorato di ricerca o che stia svolgendo un dottorato di ricerca o, ancora, che sia in possesso di laurea e abbia svolto attività di ricerca certificata per almeno tre anni;
  • essere titolare o depositaria o licenziataria di almeno una privativa industriale, che riguardi direttamente l’oggetto sociale e l’attività di impresa.

Per costituirsi come startup innovativa, la società deve essere in possesso di almeno uno di questi tre requisiti.

Infine, per beneficiare del regime specifico per startup, è previsto l’obbligo di iscrizione alla Sezione Speciale del Registro delle Imprese come startup “attiva“: i benefici saranno concessi a partire dall’adempimento di tale obbligo.

Fonte: Il Sole 24 Ore

Napoli, 02 Maggio 2013

 

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