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Il Blog del CSI

I requisiti per gli Incubatori Certificati di Start up innovative

Il Decreto Sviluppo bis (D. L. 179/2012, convertito in legge 221/2012) ha introdotto, per la prima volta in Italia, il concetto di incubatore certificato di start-up innovative, delegando ad apposita disciplina attuativa la regolamentazione nel dettaglio. Tale regolamentazione è, quindi, stata emanata con Decreto Ministeriale (Ministero Sviluppo Economico) del 21/02/2013, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 18/04/2013 n. 91, dove sono riportati i criteri e le scale di punteggi per gli incubatori certificati di start up innovative.

Nello specifico, il DL 179/2012 (convertito con legge n. 221/2012) elenca i requisiti necessari ad ottenere lo status di incubatore certificato di start-up innovative a seguito dell’iscrizione alla Sezione Speciale del Registro delle Imprese. Infatti, è proprio grazie all’iscrizione alla CCIAA che si ottiene lo status di incubatore certificato, cui conseguono una serie di agevolazioni:

–     esenzione dal pagamento dell’imposta di bollo e del diritto camerale per i primi 4 anni dall’iscrizione;

–     possibilità di remunerazione del personale con strumenti finanziari ovvero con ogni altro diritto o incentivo che preveda l’attribuzione di strumenti finanziari o diritti similari (si ricorda che il reddito da lavoro derivante dall’assegnazione di tali strumenti non concorre alla formazione del redito imponibile);

–     semplificazioni nella normativa prevista per il Credito d’Imposta, che viene concesso in via prioritaria rispetto alle altre imprese per il personale altamente qualificato assunto a tempo indeterminato, anche attraverso contratti di apprendistato;

–     accesso facilitato e gratuito al Fondo Centrale di Garanzia per le piccole e medie imprese;

–     una start-up innovativa può annoverare tra le spese di Ricerca e Sviluppo quelle relative ai servizi di incubazione forniti da un incubatore certificato;

–     la bozza di Regolamento sul crowdfunding della CONSOB prevede che una quota pari ad almeno il 5% degli strumenti finanziari offerti da un portale on-line di crowdfunding debba essere “sottoscritta da investitori professionali ovvero fondazioni bancarie, società finanziarie per l’innovazione e lo sviluppo di cui all’art. 2 della legge 5 ottobre 1991 n. 317, incubatori di start-up innovative“.

Nel dettaglio, per accedere alla Sezione Speciale del Registro delle Imprese è richiesta innanzitutto la costituzione dell’incubatore in forma di società di capitali (anche in forma cooperativa), residente in Italia, con oggetto sociale inerente all’erogazione di “servizi per sostenere la nascita e lo sviluppo di start-up innovative”. Inoltre, l’incubatore deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

a)    disporre di strutture, anche immobiliari, adeguate ad accogliere start-up innovative, quali spazi riservati per poter installare attrezzature di prova, test, verifica o ricerca;

b)    disporre di attrezzature adeguate all’attività delle start-up innovative, quali sistemi di accesso alla rete internet, sale riunioni, macchinari per test, prove o prototipi;

c)    essere amministrato o diretto da persone di riconosciuta competenza in materia di impresa e innovazione e avere a disposizione una struttura tecnica e di consulenza manageriale permanente;

d)    avere regolari rapporti di collaborazione con università, centri di ricerca, istituzioni pubbliche e partner finanziari che svolgono attività e progetti collegati a start-up innovative;

e)    avere un’adeguata e comprovata esperienza nell’attività di sostegno a start-up innovative.

I primi due requisiti sono quindi di natura strutturale, mentre quelli previsti alle lettere c) ed e) si focalizzano sulle competenze dei gestori. Con il requisito di cui alla lettera d), inoltre, si chiede la dimostrazione di un network di contatti con gli stakeholders, quale condizione fondamentale per la costruzione di un ecosistema adatto alla nascita e alla crescita delle start up innovative.

Il suddetto Decreto Ministeriale ha poi specificato, in materia di requisiti, che un incubatore certificato di start up innovative può offrire servizi a sostegno delle start up “anche in modo non esclusivo“. Lo stesso Decreto approfondisce, inoltre, il requisito dell’esperienza di chi gestisce l’incubatore specificando che essa va identificata “nei soci, negli amministratori della società e nelle unità di lavoro, collaboratori o professionisti che operano con continuità, equivalenti a tempo pieno (FTE)” in attività “dedicate in modo specifico al supporto e alla consulenza alle start-up innovative“.

Inoltre, in apposite tabelle allegate al Decreto Ministeriale, sono specificati i requisiti e i corrispondenti punteggi minimi che l’incubatore deve dimostrare per potersi iscrivere nella sezione speciale della CCIAA e acquisire lo status di “incubatore certificato”. Nello specifico:

–     La tabella A contiene i requisiti elencati alle lettere a, b, c, d, del comma 5 dell’art. 25 (DL 179/2012). In relazione a tali requisiti, il punteggio minimo richiesto è di 30 punti.

–     La tabella B si riferisce agli indicatori del requisito di cui alla lettera e) del comma 5 dell’art. 25 (DL 179/2012). In relazione a tali requisiti, il punteggio minimo richiesto è di 40 punti.

Da una lettura delle tabelle, appare molto importante per il legislatore il peso di requisiti di natura strutturale: agli incubatori vengono, infatti, attribuiti ben 10 punti ogni 400 metri quadrati di superficie destinati alle start up innovative. Inoltre, sono premiati gli incubatori che mettono a disposizione delle imprese incubate reti internet a banda larga e spazi adeguati alle sperimentazioni.

Infine, è da notare la particolare attenzione riservata al numero di posti di lavoro creati dalle start-up innovative, ospitate nell’incubatore, e al valore complessivo della produzione di queste ultime, che vengono valutati nella loro evoluzione temporale: nella tabella B, infatti, sono previsti due indici di variazione percentuale di tali grandezze rispetto all’anno precedente.

Il DM 21/02/2013 del MISE prosegue all’art. 3 con la disciplina relativa al monitoraggio: l’attività è affidata alle Camere di Commercio, che trasmetteranno al Ministero apposita reportistica in formato elettronico con cadenza massima semestrale. L’attività di monitoraggio consente al MISE di valutare l’adeguatezza degli incubatori certificati di start up innovative.

L’ultimo aspetto analizzato dal Decreto Ministeriale è quello dei controlli: gli incubatori certificati hanno l’obbligo di conservare per almeno 5 anni dal momento dell’iscrizione della Sezione Speciale del Registro delle Imprese gli atti e i documenti attestanti la veridicità delle informazioni fornite alla CCIAA.

L’iscrizione alla sezione speciale della CCIAA avviene mediate presentazione, in formato elettronico di un’apposita Autocertificazione attestante il possesso dei suddetti requisiti.

Napoli, 24/05/2013

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