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Tag: incubatore certificato

La Guida del MISE all’uso dei piani azionari e del work for equity per startup innovative e incubatori certificati

Lo scorso 24 marzo 2015 il Ministero dello Sviluppo Economico ha pubblicato la Guida all’uso dei piani azionari e del work for equity – Strumenti di incentivazione e remunerazione di personale e consulenti di startup innovative e incubatori certificati: all’interno della Guida, sono specificati nel dettaglio le caratteristiche e le modalità delle agevolazioni fiscali e contributive previste dalla normativa nazionale.

Le startup innovative e gli incubatori certificati (ai sensi del D.L. 179 del 18 ottobre 2012) hanno infatti diritto a beneficiare delle opportunità previste in materia di remunerazione e incentivazione dei dipendenti e dei prestatori di servizi esterni, sia in caso di remunerazione sotto forma di azioni e strumenti finanziari (piani di incentivazione per il personale) che in caso di work for equity.

PIANI DI INCENTIVAZIONE PER IL PERSONALE

La Guida analizza innanzitutto le agevolazioni previste in caso di piani di incentivazione per il personale, e quindi per le remunerazioni corrisposte sotto forma di strumenti finanziari.
L’agevolazione, di tipo fiscale e contributivo, prevede la non imponibilità dei redditi di lavoro e dei diritti di opzione per l’acquisto di azioni e strumenti finanziari, attribuiti da una startup innovativa o da un incubatore certificato ai propri amministratori, dipendenti e collaboratori continativi.

In particolare, la Guida analizza (a titolo puramente esemplificativo) le seguenti tipologie di compensi agevolati:

1) Azioni e Quote

La Guida ricorda che le startup innovative possono assegnare al proprio personale, oltre ad azioni o quote ordinarie, anche azioni o quote di categoria particolare. In questo caso, le azioni o quote possono prevedere diritti economici e/o amministrativi diversi da quelli comunemente attribuiti a tutti i soci.

Tuttavia, il MISE specifica che tali diritti particolari non possono consistere in una percentuale maggiorata di dividendi per la durata del divieto di distribuzione degli utili previsto dalla normativa.

L’assegnazione di azioni o quote può avvenire secondo differenti modalità: aumento di capitale a titolo gratuito, aumento di capitale a titolo oneroso (offerti in sottoscrizione).

2) Stock Option

Tale strumento finanziario attribuisce il diritto a sottoscrivere, ad un prezzo determinato, azioni o quote che saranno emesse in futuro dalla società. Per tale strumento finanziario è prevista una data di maturazione (vesting date) a parire dalla quale è possibile esercitare la stock option.

Di solito, la vesting date coincide con il raggiungimento di obiettivi di performance prestabiliti e/o con la continuazione del rapporto di lavoro per un dato periodo di tempo.

3) Restricted Stock e Restricted Stock Unit

Le Restricted Stock sono azioni o quote soggette a limitazione per il trasferimento o il diritto di percepire dividendi. Tali limitazioni decadono dopo un periodo di tempo stabilito dalla società che le emette.

Le Restricted Stock Unit attribuiscono invece il diritto al beneficiario di ottenere, trascorso un periodo di tempo prestabilito, la titolarità effettiva di quote o azioni.

4) Strumenti finanziari partecipativi.

Sono strumenti emessi dalle società con caratteristiche, termini e condizioni specifiche. La possibilità di emettere strumenti finanziari partecipativi deve essere prevista dallo statuto e la società deve predisporre un apposito regolamento sull’argomento.

Gli strumenti finanziari partecipativi non attribuiscono qualità di socio, non consentono la partecipazione al capitale sociale, ma possono conferire diritti patrimoniali ed amministrativi.
Anche in questo caso, le caratteristiche, i termini e le condizioni devono rispettare la tempistica prevista dalla normativa riguardo al divieto di distribuzione degli utili per le startup innovative.

WORK FOR EQUITY

Si tratta di un’agevolazione fiscale prevista per i compensi a collaboratori e consulenti di startup innovative e incubatori certificati che consiste nella possibilità di remunerare tali soggetti con l’assegnazione di azioni, quote e strumenti finanziari partecipativi emessi a fronte della prestazione di opere o servizi.

Attraverso il work for equity, l’assegnazione di azioni, quote o strumenti finanziari partecipativi è esente da imposte e non concorre alla formazione del reddito imponibile.

In caso di work for equity non sono previste limitazioni alla successiva cessione dei titoli, per cui il regime di agevolazione previsto per le startup innovative non decade anche in caso di cessione di tali strumenti.

Le startup che decidono di avvalersi di politiche di work for equity possono infine stabilire uno specifico accordo che regoli tutti i dettagli relativi al tipo di opera e servizio da rendere, la valorizzazione degli apporti, gli obiettivi da raggiungere e le conseguenze in caso di mancata fornitura dell’opera o servizio.

Per maggiori informazioni e dettagli si rimanda alla lettura del testo integrale della Guida, disponibile al seguente link: http://www.mise.gov.it/images/stories/documenti/Guida_piani_azionari_e_work_for_equity.pdf

Napoli, 02/04/2015

 

 

Startup innovative a vocazione sociale: la nuova procedura semplificata per l’accesso al regime di agevolazione

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha elaborato una nuova procedura per le nuove imprese a vocazione sociale: si tratta di una semplificazione che rende più leggeri e flessibili i meccanismi e le attività di riconoscimento e comunicazione dei requisiti necessari ad accedere ai vantaggi derivanti dallo status di startup innovativa a vocazione sociale (SIAVS), introdotta nel nostro sistema legislativo dal DL 179/2012 che stabiliscono i requisiti di startup innovative ed incubatori certificati.

La nuova procedura semplificata è stata introdotta dalla Circolare MISE n. 3677/C (20 gennaio 2015, prot. 6957), e viene spiegata nel dettaglio nella Guida per startup innovative a vocazione sociale alla redazione del “Documento di Descrizione dell’Impatto Sociale”(pubblicata dallo stesso Dicastero il 21 gennaio 2015).

Secondo la nuova procedura, per effettuare l’iscrizione alla Sezione Speciale del Registro delle Imprese ed accedere, di conseguenza, ai vantaggi del regime per startup innovative a vocazione sociale, le nuove imprese devono presentare un’apposita Autocertificazione alla CCIAA competente.

Nell’Autocertificazione, la SIAVS dovrà per prima cosa dichiarare di operare in via esclusiva in uno o più settori tra quelli stabiliti dal D.Lgs. 155/2006 (art. 2 comma 1), ossia:

– assistenza sociale;
– assistenza sanitaria;
– educazione, istruzione e formazione;
– tutela dell’ambiente e dell’ecosistema;
– valorizzazione del patrimonio culturale;
– turismo sociale;
– formazione universitaria e post-universitaria;
– ricerca ed erogazione di servizi culturali;
– formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo;
– servizi strumentali alle imprese sociali, resi da enti composti in misura superiore al 70% da organizzazioni che esercitano un’impresa sociale.

La startup, inoltre, deve dichiarare nell’autocertificazione di realizzare, attraverso la propria attività in tale/i settore/i, una finalità di interesse generale e impegnarsi a dare evidenza dell’impatto sociale prodotto.

In particolare sull’ultimo punto, la dichiarazione di impegno va espressa attraverso la redazione di un apposito “Documento di descrizione di impatto sociale”: il Documento ha la funzione di descrivere e dare conto all’esterno degli impatti sociali prodotti, attraverso il ricorso ad indicatori quantitativi e qualitativi. Le linee guida per compilare il Documento, che comprende una parte descrittiva e una dedicata alla griglia degli indicatori, sono contenute nella già citata Guida pubblicata dal MISE.

Si ricorda, infine, che sia l’Autocertificazione che il Documento di dichiarazione di impatto sociale vanno presentati alla CCIAA con cadenza annuale, per garantire il rinnovo dello status di startup innovativa fino a un massimo di 4 anni.

Per maggiori dettagli e approfondimenti:

– Circolare MISE n. 3677/C
– Guida per startup innovative a vocazione sociale alla redazione del “Documento di Descrizione dell’Impatto Sociale”

Napoli, 22/01/2015

Credito di imposta per assunzioni di personale qualificato in startup e imprese: dal 15/09 sarà possibile presentare le domande di agevolazione

A partire da settembre sarà possibile presentare le domande per beneficiare del Credito d’Imposta del 35% per assunzioni di personale qualificato: è stato pubblicato, infatti, il Decreto Direttoriale del 28/07/2014 del Ministero dello Sviluppo Economico, contenente le modalità di presentazione delle istanze per l’accesso all’agevolazione.

Il Credito di Imposta per assunzioni di personale qualificato è stato introdotto dal Decreto Legge 83/2012 e riguarda, nello specifico, in il 35% del costo aziendale sostenuto (fino a un limite di 200 mila euro annui per ciascuna impresa) per le assunzioni a tempo indeterminato di personale altamente qualificato, con laurea magistrale o in possesso di dottorato di ricerca, da impiegare in attività di ricerca e sviluppo.

Per quanto riguarda le startup innovative e gli incubatori certificati, inoltre, l’art. 27 del Decreto Crescita 2.0 (D.L. 179/2012, convertito in legge con L. 221/2012), prevede ulteriori semplificazioni all’accesso al credito di imposta per assunzione di personale qualificato: è infatti esteso alle assunzioni con contratti di apprendistato e concesso in via prioritaria rispetto alle altre imprese.

Con il Decreto Direttoriale del 28/07/2014 sono state lievemente modificate le risorse a disposizione per l’agevolazione in oggetto, rispetto a quanto previsto originariamente dal D.L. 83/2013. Le risorse disponibili per il credito d’imposta per assunzioni di personale qualificato sono infatti suddivise nel modo seguente:

– Per le assunzioni effettuate nel 2012: 25 milioni di euro;
– Per le assunzioni effettuate nel 2013: 33 milioni e 190.484 euro;
– Per le assunzioni effettuate nel 2014: 35 milioni e 468.754 euro;
– Per le assunzioni effettuate nel 2015: 35 milioni e 489.489 euro.

Le domande di istanza alle agevolazioni dovranno essere presentate per via telematica, tramite procedura informatica che sarà accessibile dal portale del Ministero dello Sviluppo Economico (http://www.mise.gov.it/).

Per quanto riguarda il calendario stabilito per l’invio delle domande, il Decreto riporta le seguenti date:

dal 15 settembre 2014 e fino al 31 dicembre 2014 per le assunzioni effettuate nel periodo dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2012;
dal 10 gennaio 2015 per le assunzioni effettuate nell’anno 2013;
dal 10 gennaio 2016 per le assunzioni effettuate nell’anno 2014.

Per il testo integrale del Decreto Direttoriale del 28/07/2014 e per la modulistica per le istanze di agevolazione: http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php?option=com_content&view=article&viewType=1&idarea1=593&idarea2=0&idarea3=0&idarea4=0&andor=AND&sectionid=0&andorcat=AND&partebassaType=0&idareaCalendario1=0&MvediT=1&showMenu=1&showCat=1&showArchiveNewsBotton=0&idmenu=2263&id=2031139

Napoli, 31/07/2014

L’accordo tra Università di Salerno e 56CUBE per il supporto alle startup

Il mondo universitario e l’ecosistema startup campano uniti per il sostegno di studenti e neo-imprenditori grazie al nuovo accordo firmato dal DISTRA-MIT (Dipartimento di Studi e Ricerche Aziendali – Management & Information Technology) dell’Università di Salerno e 56CUBE, il Venture Incubator salernitano lanciato dall’incubatore certificato Digital Magics.

L’accordo si propone di sostenere la ricerca tecnologica, promuovere l’imprenditoria giovanile e sostenere le startup digitali attraverso un programma di Business Management Advisory basato sulla continua cooperazione tra gli attori coinvolti e un fitto scambio di consulenze e competenze all’interno del network di docenti e studenti dell’Università di Salerno e manager e neoimprenditori di 56CUBE.

Il programma di Business Management Advisory si struttura su tre capisaldi:

LABORATORIO: consiste in momenti di contaminazione creativa e didattica con gli universitari, i talenti e i founders di 56CUBE su temi di business modelling, economia e mercato dei nuovi progetti di impresa, dinamiche progettuali e realizzazione di un business model.

SUPPORTO: le startup innovative incubate da 56CUBE potranno servirsi del supporto del DISTRA-MIT per servizi di business management, finalizzati all’accelerazione del processo di crescita delle nuove imprese. I servizi di supporto saranno erogati da docenti dell’Università di Salerno esperti in economia aziendale e digitale.

MENTORSHIP: il DISTRA-MIT garantirà ai progetti presentati da 56CUBE un’attività di valutazione ed analisi dei business model, inoltre il Dipartimento si affiancherà il Venture Incubator nell’attività di mentoring per la strutturazione dei business plan nell’arco del processo di trasformazione dell’idea in una vera impresa.

Qui, il comunicato stampa pubblicato da Digital Magics: http://digitalmagics.com/wp-content/uploads/Comunicato-56CUBE-e-Universit%C3%A0-di-Salerno.pdf

Per ulteriori informazioni:

Prof. Roberto Parente – Professore Ordinario DISTRA–MIT
Mail: rparente@unisa.it
Tel: 089 963123

56CUBE – Ufficio Stampa – Giorgio Bocchieri

Mail: giorgio.bocchieri@digitalmagics.com
Tel. 02 52505202
Mob. 334 6853078

Napoli, 24/03/2014

I requisiti per gli Incubatori Certificati di Start up innovative

Il Decreto Sviluppo bis (D. L. 179/2012, convertito in legge 221/2012) ha introdotto, per la prima volta in Italia, il concetto di incubatore certificato di start-up innovative, delegando ad apposita disciplina attuativa la regolamentazione nel dettaglio. Tale regolamentazione è, quindi, stata emanata con Decreto Ministeriale (Ministero Sviluppo Economico) del 21/02/2013, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 18/04/2013 n. 91, dove sono riportati i criteri e le scale di punteggi per gli incubatori certificati di start up innovative.

Nello specifico, il DL 179/2012 (convertito con legge n. 221/2012) elenca i requisiti necessari ad ottenere lo status di incubatore certificato di start-up innovative a seguito dell’iscrizione alla Sezione Speciale del Registro delle Imprese. Infatti, è proprio grazie all’iscrizione alla CCIAA che si ottiene lo status di incubatore certificato, cui conseguono una serie di agevolazioni:

–     esenzione dal pagamento dell’imposta di bollo e del diritto camerale per i primi 4 anni dall’iscrizione;

–     possibilità di remunerazione del personale con strumenti finanziari ovvero con ogni altro diritto o incentivo che preveda l’attribuzione di strumenti finanziari o diritti similari (si ricorda che il reddito da lavoro derivante dall’assegnazione di tali strumenti non concorre alla formazione del redito imponibile);

–     semplificazioni nella normativa prevista per il Credito d’Imposta, che viene concesso in via prioritaria rispetto alle altre imprese per il personale altamente qualificato assunto a tempo indeterminato, anche attraverso contratti di apprendistato;

–     accesso facilitato e gratuito al Fondo Centrale di Garanzia per le piccole e medie imprese;

–     una start-up innovativa può annoverare tra le spese di Ricerca e Sviluppo quelle relative ai servizi di incubazione forniti da un incubatore certificato;

–     la bozza di Regolamento sul crowdfunding della CONSOB prevede che una quota pari ad almeno il 5% degli strumenti finanziari offerti da un portale on-line di crowdfunding debba essere “sottoscritta da investitori professionali ovvero fondazioni bancarie, società finanziarie per l’innovazione e lo sviluppo di cui all’art. 2 della legge 5 ottobre 1991 n. 317, incubatori di start-up innovative“.

Nel dettaglio, per accedere alla Sezione Speciale del Registro delle Imprese è richiesta innanzitutto la costituzione dell’incubatore in forma di società di capitali (anche in forma cooperativa), residente in Italia, con oggetto sociale inerente all’erogazione di “servizi per sostenere la nascita e lo sviluppo di start-up innovative”. Inoltre, l’incubatore deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

a)    disporre di strutture, anche immobiliari, adeguate ad accogliere start-up innovative, quali spazi riservati per poter installare attrezzature di prova, test, verifica o ricerca;

b)    disporre di attrezzature adeguate all’attività delle start-up innovative, quali sistemi di accesso alla rete internet, sale riunioni, macchinari per test, prove o prototipi;

c)    essere amministrato o diretto da persone di riconosciuta competenza in materia di impresa e innovazione e avere a disposizione una struttura tecnica e di consulenza manageriale permanente;

d)    avere regolari rapporti di collaborazione con università, centri di ricerca, istituzioni pubbliche e partner finanziari che svolgono attività e progetti collegati a start-up innovative;

e)    avere un’adeguata e comprovata esperienza nell’attività di sostegno a start-up innovative.

I primi due requisiti sono quindi di natura strutturale, mentre quelli previsti alle lettere c) ed e) si focalizzano sulle competenze dei gestori. Con il requisito di cui alla lettera d), inoltre, si chiede la dimostrazione di un network di contatti con gli stakeholders, quale condizione fondamentale per la costruzione di un ecosistema adatto alla nascita e alla crescita delle start up innovative.

Il suddetto Decreto Ministeriale ha poi specificato, in materia di requisiti, che un incubatore certificato di start up innovative può offrire servizi a sostegno delle start up “anche in modo non esclusivo“. Lo stesso Decreto approfondisce, inoltre, il requisito dell’esperienza di chi gestisce l’incubatore specificando che essa va identificata “nei soci, negli amministratori della società e nelle unità di lavoro, collaboratori o professionisti che operano con continuità, equivalenti a tempo pieno (FTE)” in attività “dedicate in modo specifico al supporto e alla consulenza alle start-up innovative“.

Inoltre, in apposite tabelle allegate al Decreto Ministeriale, sono specificati i requisiti e i corrispondenti punteggi minimi che l’incubatore deve dimostrare per potersi iscrivere nella sezione speciale della CCIAA e acquisire lo status di “incubatore certificato”. Nello specifico:

–     La tabella A contiene i requisiti elencati alle lettere a, b, c, d, del comma 5 dell’art. 25 (DL 179/2012). In relazione a tali requisiti, il punteggio minimo richiesto è di 30 punti.

–     La tabella B si riferisce agli indicatori del requisito di cui alla lettera e) del comma 5 dell’art. 25 (DL 179/2012). In relazione a tali requisiti, il punteggio minimo richiesto è di 40 punti.

Da una lettura delle tabelle, appare molto importante per il legislatore il peso di requisiti di natura strutturale: agli incubatori vengono, infatti, attribuiti ben 10 punti ogni 400 metri quadrati di superficie destinati alle start up innovative. Inoltre, sono premiati gli incubatori che mettono a disposizione delle imprese incubate reti internet a banda larga e spazi adeguati alle sperimentazioni.

Infine, è da notare la particolare attenzione riservata al numero di posti di lavoro creati dalle start-up innovative, ospitate nell’incubatore, e al valore complessivo della produzione di queste ultime, che vengono valutati nella loro evoluzione temporale: nella tabella B, infatti, sono previsti due indici di variazione percentuale di tali grandezze rispetto all’anno precedente.

Il DM 21/02/2013 del MISE prosegue all’art. 3 con la disciplina relativa al monitoraggio: l’attività è affidata alle Camere di Commercio, che trasmetteranno al Ministero apposita reportistica in formato elettronico con cadenza massima semestrale. L’attività di monitoraggio consente al MISE di valutare l’adeguatezza degli incubatori certificati di start up innovative.

L’ultimo aspetto analizzato dal Decreto Ministeriale è quello dei controlli: gli incubatori certificati hanno l’obbligo di conservare per almeno 5 anni dal momento dell’iscrizione della Sezione Speciale del Registro delle Imprese gli atti e i documenti attestanti la veridicità delle informazioni fornite alla CCIAA.

L’iscrizione alla sezione speciale della CCIAA avviene mediate presentazione, in formato elettronico di un’apposita Autocertificazione attestante il possesso dei suddetti requisiti.

Napoli, 24/05/2013