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Il Blog del CSI

Decreto Lavoro: cosa cambia per le start up innovative e le s.r.l. semplificate e a capitale ridotto?

Il DL n. 76 del 28/06/2013, soprannominato “Decreto Lavoro“, ha introdotto una serie di novità di particolare interesse per le start-up innovative, prevedendo una serie di emendamenti e modifiche al Decreto Sviluppo bis (DL 179/2012, convertito con modificazioni con legge n. 221/2012: qui il testo coordinato) ed apportando delle importanti variazioni alla normativa prevista per le s.r.l. semplificate con conseguenze riguardanti le s.r.l. a capitale ridotto.

Le modifiche introdotte dal Decreto Lavoro, in attesa della conversione in legge, andranno così a modificare il quadro normativo attualmente previsto per start up innovative, s.r.l. semplificate e a capitale ridotto, approfondito qualche tempo fa in questo articolo del nostro blog. Ma vediamo nel dettaglio quali sono le novità del DL 76/2013, partendo da quelle espressamente riguardanti le start up innovative.

In particolare, le modifiche al Decreto Sviluppo bis riguardano l’articolo 25, che contiene i requisiti e criteri di accesso al regime di agevolazioni previsto per le start up innovative: con il Decreto Lavoro sono previste modalità di accesso meno restrittive, con la conseguenza di poter agevolare un bacino più ampio di nuove imprese italiane.

Innanzitutto, è abrogata la disposizione che richiedeva che la maggioranza delle quote o azioni rappresentative del capitale sociale e dei diritti di voto nell’assemblea ordinaria fosse detenuta da persone fisiche dal momento della costituzione e per i successivi 24 mesi. Ciò significa che le start up innovative possono prevedere fin dall’inizio la partecipazione di persone giuridiche, come ad esempio spin off universitari e fondi di investimento.

Il Decreto Lavoro si focalizza poi sui tre “ulteriori requisiti” per le start up innovative, riguardanti le spese di ricerca e sviluppo, l’impiego di forza lavoro in possesso di titoli universitari e/o esperienze nel campo della ricerca e la titolarità (o licenza) di una privativa industriale. In particolare:

– è previsto l’abbassamento dal 20% al 15% per quanto riguarda l’importo delle spese di ricerca e sviluppo rispetto al maggior valore fra costo e valore della produzione;

– si aggiunge la possibilità di rientrare nel regime agevolato rivolto alle start up innovative nei casi in cui almeno i 2/3 della forza lavoro della società sia costituita da persone in possesso di laurea magistrale;

– viene estesa la possibilità di utilizzo del regime dedicato alle start up innovative a tutte le società titolari di un software originario registrato presso la SIAE (quest’ultima disposizone è rivolta soprattutto alle start up innovative nel settore digitale).

Come accennato, anche le modifiche apportate al regime delle s.r.l. semplificate rappresentano una novità interessante per le start up innovative, che spesso si costituiscono in questa forma societaria che prevede la possibilità di versare un capitale sociale iniziale di un euro.

Con le nuove previsioni di legge, non è più previsto il limite di età (35 anni) nè per la costituzione nè per la cessione di quote di una s.r.l. semplificata, e decade anche l’obbligo di scegliere gli amministratori tra i soci: a questo punto, non ci sono più differenze sostanziali tra s.r.l. semplificata ed s.r.l. a capitale ridotto.

Il Decreto Lavoro, pertanto, prevede l’abrogazione completa delle società a capitale ridotto, e quelle già costituite e regolarmente iscritte al Registro delle Imprese verranno ridenominate “ex lege” Società a responsabilità limitata semplificate. Con l’approvazione del Decreto Lavoro, quindi, sarà esteso a tutte le s.r.l. “minori” il vantaggio dell’esenzione dal pagamento dell’imposta di bollo e dei diritti di segreteria all’atto dell’iscrizione al Registro delle Imprese. Le società che decideranno di adottare il modello standard di atto costitutivo saranno inoltre esonerate dal pagamento degli oneri notarili: entrambe le agevolazioni erano in precedenza riservate alle s.r.l. semplificate, mentre le s.r.l. a capitale ridotto ne erano escluse. Infine, si estende anche alle s.r.l. semplificate, inoltre, la possibilità di nominare amministratori che non siano necessariamente soci, come previsto per le s.r.l. a capitale ridotto.

Napoli, 01/07/2013

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