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La Guida del MISE all’uso dei piani azionari e del work for equity per startup innovative e incubatori certificati

Lo scorso 24 marzo 2015 il Ministero dello Sviluppo Economico ha pubblicato la Guida all’uso dei piani azionari e del work for equity – Strumenti di incentivazione e remunerazione di personale e consulenti di startup innovative e incubatori certificati: all’interno della Guida, sono specificati nel dettaglio le caratteristiche e le modalità delle agevolazioni fiscali e contributive previste dalla normativa nazionale.

Le startup innovative e gli incubatori certificati (ai sensi del D.L. 179 del 18 ottobre 2012) hanno infatti diritto a beneficiare delle opportunità previste in materia di remunerazione e incentivazione dei dipendenti e dei prestatori di servizi esterni, sia in caso di remunerazione sotto forma di azioni e strumenti finanziari (piani di incentivazione per il personale) che in caso di work for equity.

PIANI DI INCENTIVAZIONE PER IL PERSONALE

La Guida analizza innanzitutto le agevolazioni previste in caso di piani di incentivazione per il personale, e quindi per le remunerazioni corrisposte sotto forma di strumenti finanziari.
L’agevolazione, di tipo fiscale e contributivo, prevede la non imponibilità dei redditi di lavoro e dei diritti di opzione per l’acquisto di azioni e strumenti finanziari, attribuiti da una startup innovativa o da un incubatore certificato ai propri amministratori, dipendenti e collaboratori continativi.

In particolare, la Guida analizza (a titolo puramente esemplificativo) le seguenti tipologie di compensi agevolati:

1) Azioni e Quote

La Guida ricorda che le startup innovative possono assegnare al proprio personale, oltre ad azioni o quote ordinarie, anche azioni o quote di categoria particolare. In questo caso, le azioni o quote possono prevedere diritti economici e/o amministrativi diversi da quelli comunemente attribuiti a tutti i soci.

Tuttavia, il MISE specifica che tali diritti particolari non possono consistere in una percentuale maggiorata di dividendi per la durata del divieto di distribuzione degli utili previsto dalla normativa.

L’assegnazione di azioni o quote può avvenire secondo differenti modalità: aumento di capitale a titolo gratuito, aumento di capitale a titolo oneroso (offerti in sottoscrizione).

2) Stock Option

Tale strumento finanziario attribuisce il diritto a sottoscrivere, ad un prezzo determinato, azioni o quote che saranno emesse in futuro dalla società. Per tale strumento finanziario è prevista una data di maturazione (vesting date) a parire dalla quale è possibile esercitare la stock option.

Di solito, la vesting date coincide con il raggiungimento di obiettivi di performance prestabiliti e/o con la continuazione del rapporto di lavoro per un dato periodo di tempo.

3) Restricted Stock e Restricted Stock Unit

Le Restricted Stock sono azioni o quote soggette a limitazione per il trasferimento o il diritto di percepire dividendi. Tali limitazioni decadono dopo un periodo di tempo stabilito dalla società che le emette.

Le Restricted Stock Unit attribuiscono invece il diritto al beneficiario di ottenere, trascorso un periodo di tempo prestabilito, la titolarità effettiva di quote o azioni.

4) Strumenti finanziari partecipativi.

Sono strumenti emessi dalle società con caratteristiche, termini e condizioni specifiche. La possibilità di emettere strumenti finanziari partecipativi deve essere prevista dallo statuto e la società deve predisporre un apposito regolamento sull’argomento.

Gli strumenti finanziari partecipativi non attribuiscono qualità di socio, non consentono la partecipazione al capitale sociale, ma possono conferire diritti patrimoniali ed amministrativi.
Anche in questo caso, le caratteristiche, i termini e le condizioni devono rispettare la tempistica prevista dalla normativa riguardo al divieto di distribuzione degli utili per le startup innovative.

WORK FOR EQUITY

Si tratta di un’agevolazione fiscale prevista per i compensi a collaboratori e consulenti di startup innovative e incubatori certificati che consiste nella possibilità di remunerare tali soggetti con l’assegnazione di azioni, quote e strumenti finanziari partecipativi emessi a fronte della prestazione di opere o servizi.

Attraverso il work for equity, l’assegnazione di azioni, quote o strumenti finanziari partecipativi è esente da imposte e non concorre alla formazione del reddito imponibile.

In caso di work for equity non sono previste limitazioni alla successiva cessione dei titoli, per cui il regime di agevolazione previsto per le startup innovative non decade anche in caso di cessione di tali strumenti.

Le startup che decidono di avvalersi di politiche di work for equity possono infine stabilire uno specifico accordo che regoli tutti i dettagli relativi al tipo di opera e servizio da rendere, la valorizzazione degli apporti, gli obiettivi da raggiungere e le conseguenze in caso di mancata fornitura dell’opera o servizio.

Per maggiori informazioni e dettagli si rimanda alla lettura del testo integrale della Guida, disponibile al seguente link: http://www.mise.gov.it/images/stories/documenti/Guida_piani_azionari_e_work_for_equity.pdf

Napoli, 02/04/2015

 

 

Fallimento e insolvenza delle imprese UE: la Raccomandazione della Commissione Europea per gli Stati Membri

Quando si parla di startup e PMI, il tema del fallimento dell’impresa e dell’insolvenza è di centrale interesse: può capitare spesso che una nuova impresa, a maggior ragione innovativa, si assuma dei forti rischi quando lancia il proprio prodotto e/o servizio sul mercato.

Sui temi in questione è intervenuta di recente la Commissione Europea, con la Raccomandazione del 12/03/2014 “su un nuovo approccio al fallimento delle imprese e all’insolvenza”: il documento nasce con due obiettivi.
Il primo è garantire alle imprese sane in difficoltà finanziaria la possibilità di accedere ad un quadro nazionale in materia di insolvenza che possa permettere una rapida e precoce ristrutturazione; il secondo è dare agli imprenditori onesti che falliscono una seconda opportunità.

La Commissione Europea motiva la scelta di prevedere una specifica Raccomandazione in materia di insolvenza e fallimento per dare una certa omogeneità al quadro normativo esistente: le norme nazionali all’interno dell’Unione sono infatti piuttosto differenti, sia in termini di procedure, sia relativamente alle fasi della vita dell’impresa in cui le procedure possono essere applicate.

Secondo la Commissione, tali disparità nei quadri normativi nazionali comportano costi aggiuntivi ed incertezza nella valutazione dei rischi quando di tratta di offrire una seconda opportunità agli imprenditori, soprattutto se tale opportunità può essere offerta da uno Stato membro diverso da quello in cui il fallimento ha avuto luogo. Inoltre, la disomogeneità delle normative causa una frammentazione nel quadro delle condizioni di accesso al credito e comporta difficoltà alle imprese che vogliano adottare dei piani di ristrutturazione. Infine, le differenze tra i quadri normativi nazionali spesso scoraggia le imprese che vogliano stabilirsi in altri Stati membri.

Creare un approccio condiviso a livello comunitario sui temi del fallimento e dell’insolvenza aiuterebbe a risolvere queste problematiche, e avrebbe effetti positivi sul sistema economico anche in termini di mantenimento dei posti di lavoro. In particolare, la Commissione Europea sottolinea come un quadro normativo condiviso possa portare grossi vantaggi alle piccole e medie imprese, che spesso non dispongono di risorse ingenti da impegnare nella ristrutturazione.

La Raccomandazione adottata dalla Commissione Europea prevede quindi, come accennato, un duplice obiettivo (“incoraggiare gli Stati membri a istituire un quadro giuridico che consenta la ristrutturazione efficace delle imprese sane in difficoltà finanziaria” e “dare una seconda opportunità agli imprenditori onesti”).

Con il raggiungimento di tale duplice obiettivo, la Commissione Europea conta di ridurre alcuni degli ostacoli al buon funzionamento del mercato interno e, in particolare:

a) diminuire i costi della valutazione dei rischi connessi agli investimenti in un altro Stato membro;
b) aumentare i tassi di recupero del credito;
c) eliminare le difficoltà di ristrutturazione dei gruppi transfrontalieri di imprese.

La Raccomandazione si suddivide in quattro parti. In particolare, sono la terza e la quarta parte quelle maggiormente interessanti per startup e imprese: la III parte è dedicata al “Quadro di ristrutturazione preventiva” e la IV parte è dedicata alla “Seconda opportunità agli imprenditori”.

Riguardo al “Quadro di ristrutturazione preventiva”, i punti fondamentali sui quali si concentra la Raccomandazione sono i seguenti:

1) Disponibilità di un quadro di ristrutturazione preventiva cui l’impresa possa accedere per evitare l’insolvenza. Tale quadro dovrebbe prevedere una procedura di ristrutturazione in fase precoce, dovrebbe consentire all’imprenditore di mantenere il controllo della gestione corrente e di chiedere una sospensione temporanea delle azioni esecutive individuali, dovrebbe essere vincolante per tutti i creditori. Inoltre, i nuovi finanziamenti necessari per attuare il piano di ristrutturazione non dovrebbero essere dichiarati nulli o essere annullabili. Infine, la procedura di ristrutturazione dovrebbe essere breve, poco costosa e flessibile in modo tale da limitare al massimo i casi in cui sia necessario il ricorso al giudice.

2) Agevolare i negoziati sui piani di ristrutturazione, attraverso la possibilità di nominare un mediatore e/o un supervisore per gestire al meglio le attività previste dal piano di ristrutturazione. L’agevolazione del piano di ristrutturazione dovrebbe passare anche attraverso la sospensione delle azioni esecutive individuali e della procedura di insolvenza, nel caso in sui potrebbero ostacolare l’adozione del piano di ristrutturazione. La Commissione Europea, su questo punto, specifica che tale sospensione andrebbe revocata qualora non necessaria a facilitare l’adozione del piano.

3) Piano di ristrutturazione: contenuti, adozione, omologazione, diritti dei creditori ed effetti del piano. La Raccomandazione sottolinea l’importanza di stabilire procedure e disposizioni chiare all’interno degli Stati membri per permettere un’adozione precoce e semplice del Piano di ristrutturazione.
Riguardo ai contenuti, è importante ad esempio identificare in maniera chiara e completa i creditori. L’adozione del piano dovrebbe essere il più efficace possibile, specificando le varie classi di creditori dell’impresa. L’omologazione del piano da parte del giudice dovrebbe inoltre garantire che il piano sia vincolante. I creditori hanno il diritto di essere informati dell’adozione e dei contenuti del piano di ristrutturazione.

Riguardo, invece, alla “Seconda opportunità agli imprenditori”, la Raccomandazione dedica spazio ai così detti “Termini di riabilitazione”, partendo dal presupposto che sarebbe opportuno limitare più possibile gli effetti negativi del fallimento sull’imprenditore. Ad esempio, quest’ultimo dovrebbe essere ammesso al beneficio della liberazione integrale dai debiti del fallimento dopo massimo tre anni dalla domanda di apertura della procedura di fallimento o, in caso di piano di ammortamento, dalla data di attuazione di tale piano.
Naturalmente tale procedura di liberazione integrale dai debiti non è applicabile in tutti i casi: si escludono infatti gli imprenditori che hanno agito in modo disonesto o in mala fede e quelli che non aderiscono al piano di ammortamento.

La Commissione Europea invita gli Stati membri dell’Unione ad attuare i principi contenuti nella Raccomandazione del 12/03/2014 “su un nuovo approccio al fallimento delle imprese e all’insolvenza” entro 12 mesi dalla pubblicazione del documento.

Per leggere la Raccomandazione della Commissione Europea: http://ec.europa.eu/justice/civil/files/c_2014_1500_it.pdf

Napoli, 15/07/2014

Chiarimenti dal MISE – SRL semplificate: il modello standard di atto costitutivo non è modificabile

Il Ministero dello Sviluppo Economico, con nota prot. n. 6404 del 15 gennaio 2014, ha fornito alcuni importanti chiarimenti in merito alle SRLs, le società a responsabilità limitata semplificate: si tratta di una delle nuove forme societarie particolarmente diffusa tra le startup, grazie alle agevolazioni previste per la sua costituzione.

Ricordiamo, infatti, che la SRLs può essere costituita anche con un capitale sociale di un euro (da 1 a 9.999 euro), che è esentata dal pagamento dell’imposta di bollo e dei diritti di segreteria per l’iscrizione al Registro delle Imprese, che è esonerata dal pagamento degli oneri notarili per l’adozione del modello standard di atto costitutivo.

I chiarimenti del MISE riguardano proprio il modello standard di atto costitutivo: con il DL 76/2013 (art. 9 comma 13) è stato infatti modificato l’art. 2463 bis del Codice Civile, e in particolare si prevede che, per le SRLs, “le clausole del modello standard tipizzato sono inderogabili”.

In precedenza, però, un parere del Ministero della Giustizia (n. 43644 del 10 dicembre 2012) aveva affermato che, ferme restando le clausole minime previste per il modello standard, era possibile apportare delle modifiche per ottenere uno Statuto più in linea con le esigenze dei soci.

Ciò ha causato dei problemi riguardo all’interpretazione sull’inderogabilità del modello standard.

I dubbi sono stati fugati dall’ultimo parere del MISE, il quale ha affermato che il modello standard di atto costitutivo di una SRLs non può essere oggetto di modifiche, salvo quelle indispensabili per adattarlo e renderlo coerente alla legge notarile.

La motivazione alla base di questa interpretazione piuttosto restrittiva viene spiegata dal MISE nel modo seguente: poiché il DL 76/2013 ha avuto effetto non soltanto sulla disciplina relativa alle SRLs, ma anche sulle SRL a capitale ridotto e sulle SRL ordinarie, il rischio è che si possa creare una sovrapposizione tra SRL semplificata e SRL ordinaria con capitale inferiore a 10.000 euro.

Per approfondimenti:

Nota n. 6404 del 15/01/2014 – MISE
DL 76/2013

Napoli, 30/01/2014