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Tag: agevolazioni fiscali

Agevolazioni alle imprese e Regime Patent Box: dal 1° gennaio è possibile utilizzare il Credito d’Imposta R&S

In data 25 novembre 2015 è stata pubblicata la Risoluzione 97/E-2015 dell’Agenzia dell’Entrate, contenente il codice tributo per la fruizione dell’incentivo fiscale Patent Box.

Grazie alla risoluzione, a partire dal 1° gennaio 2016 le imprese potranno utilizzare in compensazione, tramite modello F24, il credito d’imposta per attività di R&S, previsto dal decreto-legge n. 145/2013 e aggiornato dalla Legge di Stabilità 2015 (qui, il nostro approfondimento sul tema).

Ricordiamo che gli incentivi fiscali del Patent Box riguardano tutte le imprese che effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo, per i periodi di imposta compresi tra il 2015 ed il 2019:
la normativa prevede l’indicazione dell’importo del beneficio concesso all’impresa nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel corso del quale i costi sono stati sostenuti, e l’utilizzo dell’agevolazione esclusivamente in compensazione, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in cui i costi sono stati sostenuti.

Come accennato in apertura, attraverso la risoluzione n. 97/E del 25 novembre 2015 l’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo per la fruizione in compensazione, cioè 6857, denominato “Credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo – art. 3, D.L. 23 dicembre 2013, n. 145”.

Il codice deve inserito nella sezione “Erario” del modello di versamento, in corrispondenza delle somme riportate nella colonna “importi a credito compensati” o, laddove il contribuente debba procedere alla restituzione dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Nel campo di riferimento, invece, va inserito l’anno in cui è stata sostenuta la spesa.

Ricordiamo, infine le aliquote del Credito di imposta per attività di Ricerca & Sviluppo previste dal regime Patent Box: per il 2015 l’aliquota prevista è del 30%, che sale al 40% nel 2016 e al 50% nel 2017.

FONTE: Fasi.Biz

Napoli, 30/11/2015

La Guida del MISE all’uso dei piani azionari e del work for equity per startup innovative e incubatori certificati

Lo scorso 24 marzo 2015 il Ministero dello Sviluppo Economico ha pubblicato la Guida all’uso dei piani azionari e del work for equity – Strumenti di incentivazione e remunerazione di personale e consulenti di startup innovative e incubatori certificati: all’interno della Guida, sono specificati nel dettaglio le caratteristiche e le modalità delle agevolazioni fiscali e contributive previste dalla normativa nazionale.

Le startup innovative e gli incubatori certificati (ai sensi del D.L. 179 del 18 ottobre 2012) hanno infatti diritto a beneficiare delle opportunità previste in materia di remunerazione e incentivazione dei dipendenti e dei prestatori di servizi esterni, sia in caso di remunerazione sotto forma di azioni e strumenti finanziari (piani di incentivazione per il personale) che in caso di work for equity.

PIANI DI INCENTIVAZIONE PER IL PERSONALE

La Guida analizza innanzitutto le agevolazioni previste in caso di piani di incentivazione per il personale, e quindi per le remunerazioni corrisposte sotto forma di strumenti finanziari.
L’agevolazione, di tipo fiscale e contributivo, prevede la non imponibilità dei redditi di lavoro e dei diritti di opzione per l’acquisto di azioni e strumenti finanziari, attribuiti da una startup innovativa o da un incubatore certificato ai propri amministratori, dipendenti e collaboratori continativi.

In particolare, la Guida analizza (a titolo puramente esemplificativo) le seguenti tipologie di compensi agevolati:

1) Azioni e Quote

La Guida ricorda che le startup innovative possono assegnare al proprio personale, oltre ad azioni o quote ordinarie, anche azioni o quote di categoria particolare. In questo caso, le azioni o quote possono prevedere diritti economici e/o amministrativi diversi da quelli comunemente attribuiti a tutti i soci.

Tuttavia, il MISE specifica che tali diritti particolari non possono consistere in una percentuale maggiorata di dividendi per la durata del divieto di distribuzione degli utili previsto dalla normativa.

L’assegnazione di azioni o quote può avvenire secondo differenti modalità: aumento di capitale a titolo gratuito, aumento di capitale a titolo oneroso (offerti in sottoscrizione).

2) Stock Option

Tale strumento finanziario attribuisce il diritto a sottoscrivere, ad un prezzo determinato, azioni o quote che saranno emesse in futuro dalla società. Per tale strumento finanziario è prevista una data di maturazione (vesting date) a parire dalla quale è possibile esercitare la stock option.

Di solito, la vesting date coincide con il raggiungimento di obiettivi di performance prestabiliti e/o con la continuazione del rapporto di lavoro per un dato periodo di tempo.

3) Restricted Stock e Restricted Stock Unit

Le Restricted Stock sono azioni o quote soggette a limitazione per il trasferimento o il diritto di percepire dividendi. Tali limitazioni decadono dopo un periodo di tempo stabilito dalla società che le emette.

Le Restricted Stock Unit attribuiscono invece il diritto al beneficiario di ottenere, trascorso un periodo di tempo prestabilito, la titolarità effettiva di quote o azioni.

4) Strumenti finanziari partecipativi.

Sono strumenti emessi dalle società con caratteristiche, termini e condizioni specifiche. La possibilità di emettere strumenti finanziari partecipativi deve essere prevista dallo statuto e la società deve predisporre un apposito regolamento sull’argomento.

Gli strumenti finanziari partecipativi non attribuiscono qualità di socio, non consentono la partecipazione al capitale sociale, ma possono conferire diritti patrimoniali ed amministrativi.
Anche in questo caso, le caratteristiche, i termini e le condizioni devono rispettare la tempistica prevista dalla normativa riguardo al divieto di distribuzione degli utili per le startup innovative.

WORK FOR EQUITY

Si tratta di un’agevolazione fiscale prevista per i compensi a collaboratori e consulenti di startup innovative e incubatori certificati che consiste nella possibilità di remunerare tali soggetti con l’assegnazione di azioni, quote e strumenti finanziari partecipativi emessi a fronte della prestazione di opere o servizi.

Attraverso il work for equity, l’assegnazione di azioni, quote o strumenti finanziari partecipativi è esente da imposte e non concorre alla formazione del reddito imponibile.

In caso di work for equity non sono previste limitazioni alla successiva cessione dei titoli, per cui il regime di agevolazione previsto per le startup innovative non decade anche in caso di cessione di tali strumenti.

Le startup che decidono di avvalersi di politiche di work for equity possono infine stabilire uno specifico accordo che regoli tutti i dettagli relativi al tipo di opera e servizio da rendere, la valorizzazione degli apporti, gli obiettivi da raggiungere e le conseguenze in caso di mancata fornitura dell’opera o servizio.

Per maggiori informazioni e dettagli si rimanda alla lettura del testo integrale della Guida, disponibile al seguente link: http://www.mise.gov.it/images/stories/documenti/Guida_piani_azionari_e_work_for_equity.pdf

Napoli, 02/04/2015

 

 

Il Regime Patent Box: ulteriori chiarimenti sulle agevolazioni per startup e imprese

Alcune settimane fa (in questo post del nostro blog) abbiamo affrontato il tema del Regime Patent Box, che prevede delle agevolazioni fiscali per imprese che gestiscono nella propria attività i cosiddetti “beni intangibili” (ad esempio, marchi e brevetti).

Il Regime Patent Box è stato introdotto nel nostro ordinamento dalla Legge di Stabilità 2015, ampliato dal decreto legge Investment Compact ed è attualmente in attesa del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico (di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze) che servirà a dettagliare le modalità attuative dell’agevolazione.

TAX
Agevolazioni fiscali alle imprese: il Regime Patent Box

 

In particolare, il Patent Box è un regime di detassazione dei redditi derivanti dall’utilizzo di beni immateriali, applicabile a tutti i titolari di reddito di impresa. Si tratta di un regime opzionale irrevocabile della durata di cinque anni.

Il Patent Box può essere applicato ai redditi derivanti dall’utilizzo di opere dell’ingegno, brevetti industriali, marchi d’impresa, disegni e modelli, processi, formule e informazioni acquisite dalle esperienze in campo industriale, commerciale e scientifico giuridicamente tutelabili.

L’opzione del regime Patent Box è applicabile a partire dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, quindi a partire dal 2015: in particolare, per il 2015 l’aliquota prevista è del 30%, che sale al 40% nel 2016 e al 50% nel 2017.

Le agevolazioni sono applicabili ai redditi per utilizzo diretto, cessione o concessione in uso di beni intangibili. In particolare, per il caso di utilizzo diretto, la quota parte di reddito si calcola attraverso una procedura di ruling in accordo con l’Agenzia delle Entrate: grazie alla procedura di ruling, sarà possibile determinare l’ammontare dei componenti positivi di reddito impliciti e i criteri per l’individuazione dei componenti negativi riferibili a quelli positivi.

Altra caratteristica fondamentale del regime Patent Box è che la detassazione dei redditi derivanti da marchi e brevetti è indissolubilmente collegata alle spese per attività di R&S, anche mediante contratti di ricerca stipulati con altri enti, università e imprese: l’agevolazione, infatti, è concedibile esclusivamente se l’impresa svolge attività di R&S sui beni immateriali oggetto di detassazione.

Inoltre, la quota di reddito agevolabile si determina in base al rapporto dei costi per attività di R&S sostenuti per il mantenimento, l’accrescimento e lo sviluppo del bene immateriale e i costi complessivi sostenuti per produrre il bene in questione. In particolare, la quantificazione dei costi di R&S è determinante per l’entità dell’agevolazione concedibile: tali costi, infatti, possono essere incrementati fino al 30% se sostenuti attraverso acquisizione del bene materiale o con contratti di ricerca.

Di conseguenza, se l’assenza di costi in attività di R&S non permette l’accesso alle agevolazioni del Patent Box, la presenza di scarsi costi in attività di R&S potrebbe rendere l’agevolazione poco appetibile.

Riguardo, infine, ai costi ammissibili per attività di R&S e alle modalità di calcolo di questi ultimi occorre attendere il decreto ministeriale cui si è accennato in precedenza.

FONTE: Italia Oggi

Napoli, 04/03/2015

Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali: i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

La Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 5 del 19 febbraio 2015 ha chiarito alcuni aspetti inerenti il Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi, introdotto nel nostro ordinamento con D.L. n° 91 del 24/06/2014 (Decreto Competitività), convertito in legge n. 116 dell’11/08/2014 (qui, il nostro post sull’argomento).

Si tratta di un’agevolazione fiscale applicabile agli investimenti in beni strumentali nuovi, effettuati tra il 25 giugno 2014 e il 30 giugno 2015, per un importo minimo pari a 10.000 euro: l’agevolazione consiste in un credito d’imposta riconosciuto nella misura del 15% delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media degli investimenti in beni strumentali realizzati nei cinque periodi di imposta precedenti. Per imprese costituite da meno di cinque anni, il calcolo della media va effettuato sul numero di anni di attività. Per imprese neo-costituite il credito d’imposta si applica “con riguardo al valore complessivo degli investimenti realizzati in ciascun periodo di imposta“.

Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi
Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi: come funziona?

 

SOGGETTI BENEFICIARI: tutti i soggetti titolari di reddito di impresa, a prescindere dalla natura giuridica, dalla dimensione aziendale, dal settore economico e dal regime contabile adottato: gli investimenti, però, devono essere destinati a strutture produttive localizzate su territorio nazionale italiano.
Il credito d’imposta è riconosciuto anche alle imprese costituite dopo l’entrata in vigore del Decreto Competitività, quindi successivamente al 25 giugno 2014.

INVESTIMENTI AGEVOLABILI: investimenti in beni strumentali nuovi “compresi nella divisione 28 della tabella ATECO 2007“. Per “beni strumentali” si intendono quei beni utilizzati per lo svolgimento dell’attività di impresa, che siano durevoli ed adatti ad essere impiegati nel processo produttivo.
Sono esclusi, quindi, i beni destinati alla vendita e i materiali di consumo.

UTILIZZO E RILEVANZA DEL CREDITO D’IMPOSTA: il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione e va ripartito in tre quote annuali di pari importo, da sottrarre ai versamenti dovuti. La prima quota annuale è utilizzabile “a decorrere dal 1° gennaio del secondo periodo di imposta successivo a quello in cui è stato effettuato l’investimento“: ad esempio, per gli investimenti effettuati nel 2014, il credito d’imposta sarà utilizzabile a partire dal 1° gennaio 2016. Le altre due quote, di conseguenza, a partire dal 1° gennaio 2017 e dal 1° gennaio 2018.

La Circolare dell’Agenzia delle Entrate contiene, inoltre, una serie di esempi di calcolo per il credito d’imposta in beni strumentali nuovi previsti dal Decreto Competitività.

LINK UTILI:

– Testo della Circolare n. 5 del 19 febbraio 2015 – Agenzia delle Entrate: disponibile qui;

– Testo del Decreto Competitività – D.L. n. 91 del 24 giugno 2014: disponibile qui.

Napoli, 25/02/2015

Chiarimenti sulla normativa e le agevolazioni per startup innovative ed incubatori certificati: pubblicata la Circolare dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la Circolare n.16/E dell’11 giugno 2014, dedicata al tema delle agevolazioni fiscali in favore delle startup innovative e degli incubatori certificati: il documento offre un quadro di analisi della normativa in materia e chiarisce una serie di aspetti importanti nella disciplina di tali tipologie di imprese, introdotte nell’ordinamento legislativo nazionale italiano dal Decreto Legge n. 179 del 18 ottobre 2012 (convertito con modificazioni dalla Legge n. 221 del 17 dicembre 2012).

Tra gli aspetti più interessanti affrontati nel testo della Circolare segnaliamo innanzitutto un chiarimento che apporta una novità positiva per le startup innovative e gli incubatori certificati: si tratta dell’estensione dell’esonero dall’imposta di bollo e dai diritti camerali di segreteria, previsto dall’art. 26 comma 8 del DL 179/2012.

Unioncamere infatti, su esplicita richiesta da parte del Ministero dello Sviluppo Economico, ha chiarito che tale esonero deve essere interpretato “nella sua più ampia accezione possibile”: per cui, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che l’esonero dal versamento dell’imposta di bollo vada interpretato come esonero generale, relativo a tutti gli atti delle start-up innovative successivi all’iscrizione nella Sezione Speciale del Registro delle Imprese.

Il mantenimento dell’esenzione dipende dal mantenimento dei requisiti per la qualifica di startup innovativa e di incubatore certificato, e in ogni caso non può superare la durata di quattro anni dall’iscrizione alla Sezione Speciale del Registro delle Imprese. A tal proposito, la Circolare ricorda che la perdita dei requisiti per la qualifica di startup innovativa comporta la cancellazione d’ufficio dalla Sezione Speciale, e che tale perdita è equiparata al mancato deposito della dichiarazione che attesta il mantenimento del possesso di tali requisiti (qui, il nostro approfondimento sull’argomento: https://www.incubatorenapoliest.it/iscritto-come-startup-innovativa-come-mantenere-i-requisiti/).

Tra le novità più recenti introdotte in materia, la Circolare riprende la nota prot. n. 0103425 del 30 maggio 2014 riguardante le startup innovative già esistenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del DL 179/2012: per tali imprese, la durata di applicazione della disciplina inerente le startup innovative segue uno schema temporale ben preciso.

1) Imprese costituite dal 20/10/2012 al 18/10/2012: la durata massima di applicazione della disciplina è di quattro anni (fino al 18/12/2016);

2) Imprese costituite dal 20/10/2009 al 19/10/2010: la durata massima di applicazione della disciplina è di tre anni (fino al 18/12/2015);

3) Imprese costituite dal 20/10/2009 al 19/10/2009: la durata massima di applicazione della disciplina è di due anni (fino al 18/12/2014).

La Circolare n.16/E contiene inoltre un quadro descrittivo di tutte le agevolazioni per startup innovative ed incubatori certificati in materia fiscale: strumenti finanziari, accesso al credito di imposta per assunzioni di personale, incentivi all’investimento (Detrazione IRPEF e Deduzione IRES).

Per ulteriori approfondimenti, si rimanda alla lettura del testo integrale della Circolare n.16/E dell’Agenzia delle Entrate, disponibile in formato PDF al seguente link: http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/circolari/archivio+circolari/circolari+2014/giugno+2014/circolare+n16e+del+11+giugno+2014/Circolare+16+dell_11+giugno+2014x.pdf

Napoli, 13/06/2014

Pubblicato in GU il decreto che rende ufficialmente operative le agevolazioni fiscali per investimenti in startup innovative

Si è concluso l’iter legislativo per l’attuazione degli incentivi fiscali per investimenti in startup innovative: con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (n. 66 del 20/03/2014) del Decreto 30 gennaio 2014 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, diventano operative le previsioni contenute dall’art. 29 del Decreto Sviluppo Bis n. 179/2012 (convertito in legge n. 221 del 17 dicembre 2012).

Le agevolazioni riguardano gli investimenti effettuati in una o più startup innovative nei tre periodi di imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2012 (art. 2): si tratta quindi di agevolazioni fiscali inerenti il triennio 2013/2015.
I soggetti beneficiari delle agevolazioni sono i soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e dell’imposta sul reddito delle società (IRES).

Gli investimenti agevolabili possono essere effettuati anche indirettamente, attraverso organismi di investimento collettivo del risparmio o altre società di capitali che investono prevalentemente in startup innovative. Vediamo più nello specifico come funzionano le due tipologie di agevolazioni:

1) IRPEF: per investimenti in startup innovative fino ad un limite massimo di 500.000 euro per ciascun periodo di imposta, si prevede una detrazione pari al 19% dell’importo investito. La percentuale cresce al 25% in caso di investimenti in startup a vocazione sociale o in startup innovative che sviluppano e commercializzano esclusivamente prodotti/servizi innovativi ad alto valore tecnologico nel settore energetico.

2) IRES: per investimenti in startup innovative fino ad un limite massimo di 1,8 milioni di euro per ciascun periodo di imposta, si prevede una deduzione dal reddito complessivo pari al 20% dell’importo investito. La percentuale cresce al 27% in caso di investimenti in startup a vocazione sociale o in startup innovative che sviluppano e commercializzano esclusivamente prodotti/servizi innovativi ad alto valore tecnologico nel settore energetico.

Il Decreto entra ufficialmente in vigore a partire da oggi 21/03/2014: a questo link, il testo definitivo pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

Napoli, 21/03/2014