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Tag: work for equity

La Guida del MISE all’uso dei piani azionari e del work for equity per startup innovative e incubatori certificati

Lo scorso 24 marzo 2015 il Ministero dello Sviluppo Economico ha pubblicato la Guida all’uso dei piani azionari e del work for equity – Strumenti di incentivazione e remunerazione di personale e consulenti di startup innovative e incubatori certificati: all’interno della Guida, sono specificati nel dettaglio le caratteristiche e le modalità delle agevolazioni fiscali e contributive previste dalla normativa nazionale.

Le startup innovative e gli incubatori certificati (ai sensi del D.L. 179 del 18 ottobre 2012) hanno infatti diritto a beneficiare delle opportunità previste in materia di remunerazione e incentivazione dei dipendenti e dei prestatori di servizi esterni, sia in caso di remunerazione sotto forma di azioni e strumenti finanziari (piani di incentivazione per il personale) che in caso di work for equity.

PIANI DI INCENTIVAZIONE PER IL PERSONALE

La Guida analizza innanzitutto le agevolazioni previste in caso di piani di incentivazione per il personale, e quindi per le remunerazioni corrisposte sotto forma di strumenti finanziari.
L’agevolazione, di tipo fiscale e contributivo, prevede la non imponibilità dei redditi di lavoro e dei diritti di opzione per l’acquisto di azioni e strumenti finanziari, attribuiti da una startup innovativa o da un incubatore certificato ai propri amministratori, dipendenti e collaboratori continativi.

In particolare, la Guida analizza (a titolo puramente esemplificativo) le seguenti tipologie di compensi agevolati:

1) Azioni e Quote

La Guida ricorda che le startup innovative possono assegnare al proprio personale, oltre ad azioni o quote ordinarie, anche azioni o quote di categoria particolare. In questo caso, le azioni o quote possono prevedere diritti economici e/o amministrativi diversi da quelli comunemente attribuiti a tutti i soci.

Tuttavia, il MISE specifica che tali diritti particolari non possono consistere in una percentuale maggiorata di dividendi per la durata del divieto di distribuzione degli utili previsto dalla normativa.

L’assegnazione di azioni o quote può avvenire secondo differenti modalità: aumento di capitale a titolo gratuito, aumento di capitale a titolo oneroso (offerti in sottoscrizione).

2) Stock Option

Tale strumento finanziario attribuisce il diritto a sottoscrivere, ad un prezzo determinato, azioni o quote che saranno emesse in futuro dalla società. Per tale strumento finanziario è prevista una data di maturazione (vesting date) a parire dalla quale è possibile esercitare la stock option.

Di solito, la vesting date coincide con il raggiungimento di obiettivi di performance prestabiliti e/o con la continuazione del rapporto di lavoro per un dato periodo di tempo.

3) Restricted Stock e Restricted Stock Unit

Le Restricted Stock sono azioni o quote soggette a limitazione per il trasferimento o il diritto di percepire dividendi. Tali limitazioni decadono dopo un periodo di tempo stabilito dalla società che le emette.

Le Restricted Stock Unit attribuiscono invece il diritto al beneficiario di ottenere, trascorso un periodo di tempo prestabilito, la titolarità effettiva di quote o azioni.

4) Strumenti finanziari partecipativi.

Sono strumenti emessi dalle società con caratteristiche, termini e condizioni specifiche. La possibilità di emettere strumenti finanziari partecipativi deve essere prevista dallo statuto e la società deve predisporre un apposito regolamento sull’argomento.

Gli strumenti finanziari partecipativi non attribuiscono qualità di socio, non consentono la partecipazione al capitale sociale, ma possono conferire diritti patrimoniali ed amministrativi.
Anche in questo caso, le caratteristiche, i termini e le condizioni devono rispettare la tempistica prevista dalla normativa riguardo al divieto di distribuzione degli utili per le startup innovative.

WORK FOR EQUITY

Si tratta di un’agevolazione fiscale prevista per i compensi a collaboratori e consulenti di startup innovative e incubatori certificati che consiste nella possibilità di remunerare tali soggetti con l’assegnazione di azioni, quote e strumenti finanziari partecipativi emessi a fronte della prestazione di opere o servizi.

Attraverso il work for equity, l’assegnazione di azioni, quote o strumenti finanziari partecipativi è esente da imposte e non concorre alla formazione del reddito imponibile.

In caso di work for equity non sono previste limitazioni alla successiva cessione dei titoli, per cui il regime di agevolazione previsto per le startup innovative non decade anche in caso di cessione di tali strumenti.

Le startup che decidono di avvalersi di politiche di work for equity possono infine stabilire uno specifico accordo che regoli tutti i dettagli relativi al tipo di opera e servizio da rendere, la valorizzazione degli apporti, gli obiettivi da raggiungere e le conseguenze in caso di mancata fornitura dell’opera o servizio.

Per maggiori informazioni e dettagli si rimanda alla lettura del testo integrale della Guida, disponibile al seguente link: http://www.mise.gov.it/images/stories/documenti/Guida_piani_azionari_e_work_for_equity.pdf

Napoli, 02/04/2015

 

 

Il DL “Investment Compact” e le PMI innovative: nuove agevolazioni per l’innovazione d’impresa in Italia

Il Consiglio dei Ministri ha approvato lo scorso 20 gennaio il Decreto Legge “Investment Compact”, che contiene alcune novità molto interessanti per il mondo dell’imprenditoria innovativa: il nuovo provvedimento prevede infatti l’istituzione delle PMI Innovative, che si vanno ad affiancare alle startup innovative (istituite nel 2012 con il Decreto Sviluppo Bis) e rientrano in buona parte nel regime di agevolazione previsto per queste ultime.

Possono avvalersi dello status di PMI innovativa e del relativo regime di agevolazioni le PMI non quotate, residenti in Italia o in uno degli Stati Membri UE (o aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo, purché con una sede produttiva o filiale in territorio italiano) che abbianol’ultimo bilancio certificato. La PMI dovrà essere costituita da non oltre sette anni.
Inoltre, la PMI deve rispettare almeno due dei cosiddetti requisiti di capacità innovativa, e nello specifico:

– volume di spesa in ricerca e sviluppo in misura uguale o superiore al 3% del maggior valore fra costo e valore totale della produzione della PMI innovativa;
– impiego come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, in percentuale uguale o superiore al quinto della forza lavoro complessiva, dipersonale “altamente qualificato”, ossia in possesso di titolo di dottorato di ricerca o che sta svolgendo un dottorato di ricerca presso un’università italiana o straniera, oppure in possesso di laurea e che abbia svolto, da almeno 3 anni, attività di ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati, in Italia o all’estero, ovvero, in percentuale uguale o superiore a un terzo della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di laurea magistrale;
– titolarità, anche quale depositaria o licenziataria di almeno una privativa industriale, relativa a una invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale, ovvero sia titolare dei diritti relativi ad un programma per elaboratore originario registrato, purché tale privativa sia direttamente afferente all’oggetto sociale e all’attività d’impresa.

Per accedere allo status di PMI innovativa, l’impresa dovrà iscriversi all’apposita Sezione Speciale del Registro delle Imprese che sarà istituita presso le Camere di Commercio: la domanda di iscrizione va effettuata esclusivamente per via telematica.
Le informazioni obbligatorie contenute nella domanda di iscrizione alla Sezione Speciale andranno poi aggiornate due volte all’anno (entro il 30 giugno ed entro il 31 dicembre), pena la cancellazione d’ufficio.

Le PMI innovative possono beneficiare del regime di agevolazioni previste per le startup innovative, ad eccezione degli aspetti riguardanti le disposizioni di diritto fallimentare e quelle di regolamentazione del mercato del lavoro. Le agevolazioni previste per le PMI innovative, quindi, sono le seguenti:

1) Esonero dal pagamento dei diritti camerali e delle imposte di bollo;

2) Deroghe alle disposizioni civilistiche in tema di perdite che intaccano il capitale sociale: se si verifica una perdita che riduce di oltre 1/3 il capitale sociale, il termine entro il quale la perdita stessa deve risultare diminuita a meno di un terzo per evitare la riduzione del capitale stesso in proporzione delle perdite accertate è fissato alla fine del secondo esercizio successivo a quello in cui sono state rilevate le perdite (e non, come previsto nel regime ordinario, l’esercizio successivo);

3) Remunerazione attraverso strumenti di partecipazione al capitale: i collaboratori possono essere pagati con tali strumenti (es. stock option) e i fornitori di servizi esterni con sistemi di work for equity;

4) Incentivi fiscali per gli investimenti da persone fisiche e giuridiche: detrazioni IRPEF del 19% e deduzioni imponibile IRES del 20%. Le percentuali previste non cambiano, come accade per le startup, in caso di PMI a vocazione sociale.

Alle PMI innovative, infine, viene estesa la possibilità di accedere ai portali on-line di crowdfunding per la raccolta di capitale di rischio.

FONTI: Il Sole 24 Ore, IPSOA

Napoli, 27/01/2015