Loading...

Tag: azioni

Splitting Equity: come suddividere nel modo giusto le quote di una startup

Il portale Entrepreneur ha recentemente pubblicato un post firmato da Drew Handricks (Startup Advisor, specializzato in Marketing) che racchiude alcuni consigli utili per i founder di startup alle prese con un momento caratteristico della vita delle nuove imprese: si tratta della suddivisione dell’Equity, che diventa fondamentale nella fase di passaggio dalla nascita dell’idea al momento in cui quest’ultima sta diventando effettivamente redditizia e remunerativa.

In genere, spiega Handricks, in questa fase capita che tutti coloro che hanno in qualche modo avuto un ruolo nel processo di nascita e crescita dall’idea alla startup cominciano a battersi per avere un pezzetto di quest’ultima, sotto forma di Equity.
Di fronte a questa situazione sono i founder a doversi assumere la responsabilità di suddivisione dell’Equity, tenendo presente sia il principio di giusta suddivisione tra tutti coloro che hanno contribuito alla creazione della startup, sia le necessità e le esigenze fondamentali dell’azienda per raggiungere e mantenere un successo di lungo termine.

equity

Il problema dell’attività di “Splitting Equity” è rappresentato, secondo l’autore del post, dall’impossibilità di effettuare una suddivisione basata su tagli netti e uguali per tutti: nella maggioranza dei casi sono infatti coinvolte più di due persone ed esplodono disaccordi, dovuti al fatto che alcuni erano coinvolti fin dall’inizio nel progetto e altri sono attivati in seguito, etc. Ecco perchè è consigliabile avere alcune linee guida di riferimento, che Handricks elenca nel modo seguente:

1) Avvantaggiarsi grazie a tools e risorse

Non è possibile affidarsi ad un approccio interamente manuale nella suddivisione dell’Equity di una startup: avere un ruolo importante nelle decisioni da prendere non significa pretendere di controllare manualmente l’intero processo. In altre parole, è utile utilizzare tools automatici (l’autore cita come esempio eShares) per semplificare il processo e risparmiare tempo e risorse. Esistono una serie di tools e risorse sofisticate che possono essere decisamente più utili di un foglio di calcolo in Excel, e vale la pena utilizzarli.

2) Porre l’accento sullo “sweat equity”

Sicuramente i contributi sotto forma di capitale sono indispensabili (e possono e devono essere ricompensati), ma ciò che bisogna veramente premiare è il lavoro offerto e non retribuito (il così detto “sweat equity”). L’Equity va distribuito tra coloro che più di tutti hanno lavorato all’idea, e tra coloro che continueranno a farlo in futuro.
Su quest’ultimo punto è importante capire come intendono proseguire la propria carriera i collaboratori: chi ha intenzione di lasciare il proprio lavoro per proseguire a collaborare full-time con la nostra startup si assume un rischio elevato, che va retribuito in maniera differente rispetto a chi sceglie, ad esempio, di proseguire la propria esperienza nella nostra startup con una collaborazione part-time.

3) Non agire troppo in fretta

Sicuramente è impensabile ritardare troppo la suddivisione dell’Equity, ma al tempo stesso occorre fare attenzione a non incorrere nell’errore contrario, correndo troppo. La parola chiave nell’attività di Splitting Equity è, secondo Handricks, “pazienza”: i founder devono prendersi il tempo necessario per ascoltare tutti i componenti del team, rispondere a tutte le domande, riflettere sulle proprie decisioni. Se l’azienda dovesse riuscire ad avere grande successo, anche un solo punto percentuale in futuro potrà fare un’enorme differenza.

equity1

4) Evitare di essere troppo coinvolti nell’idea originale

Mentre per alcuni il peso maggiore e, di conseguenza, la quota più grande di Equity dovrebbe essere data al co-founder che ha avuto l’idea, Handricks sostiene che questo fattore non deve essere di primaria importanza quando si prendono le decisioni di Splitting Equity. I contributi effettivi in termini di lavoro svolto devono avere la priorità (si tratta dello “sweat equity” di cui si parla al punto 2), tranne nei casi in cui chi ha avuto l’idea iniziale è anche colui che ha lavorato di più.

5) Non lasciare che le emozioni controllino le decisioni

Spesso i co-founder di una startup sono legati tra loro personalmente (per amicizia, legami familiari o precedenti esperienze lavorative). Ciò significa, nella maggioranza dei casi, che si tratta di persone abituate ad interagire non soltanto al lavoro, ma anche negli altri ambiti della vita. Questo aspetto può risultare particolarmente ingombrante nelle decisioni di suddivisione dell’Equity: si cerca infatti di non rovinare le relazioni interpersonali esistenti.
Per questo motivo, l’autore consiglia di mettere in atto uno sforzo supplementare per evitare che le emozioni prendano il sopravvento nelle decisioni di Splitting Equity.

6) Prevedere un periodo di maturazione per le azioni

Sarebbe opportuno, infatti, prevedere per le azioni della startup un periodo di “vesting”, ossia di maturazione per l’acquisizione definitiva delle stesse. Questo perchè ciò che è vero oggi, potrebbe cambiare tra sei mesi o un anno: non si sa mai se un co-founder deciderà di lasciare la startup, e c’è il rischio concreto che vada via continuando a detenere una quota importante della società.

In conclusione, afferma Drew Handricks, l’attività di Splitting Equity può rappresentare uno dei momenti più difficili che i co-founder di una startup deve affrontare: bisogna prendere delle decisioni difficili ed essere pronti ad affrontarne le conseguenze. I consigli contenuti in questo post possono essere un buon punto di partenza.

Per leggere il post originale: http://www.entrepreneur.com/article/245037

Napoli, 27/04/2015

La Guida del MISE all’uso dei piani azionari e del work for equity per startup innovative e incubatori certificati

Lo scorso 24 marzo 2015 il Ministero dello Sviluppo Economico ha pubblicato la Guida all’uso dei piani azionari e del work for equity – Strumenti di incentivazione e remunerazione di personale e consulenti di startup innovative e incubatori certificati: all’interno della Guida, sono specificati nel dettaglio le caratteristiche e le modalità delle agevolazioni fiscali e contributive previste dalla normativa nazionale.

Le startup innovative e gli incubatori certificati (ai sensi del D.L. 179 del 18 ottobre 2012) hanno infatti diritto a beneficiare delle opportunità previste in materia di remunerazione e incentivazione dei dipendenti e dei prestatori di servizi esterni, sia in caso di remunerazione sotto forma di azioni e strumenti finanziari (piani di incentivazione per il personale) che in caso di work for equity.

PIANI DI INCENTIVAZIONE PER IL PERSONALE

La Guida analizza innanzitutto le agevolazioni previste in caso di piani di incentivazione per il personale, e quindi per le remunerazioni corrisposte sotto forma di strumenti finanziari.
L’agevolazione, di tipo fiscale e contributivo, prevede la non imponibilità dei redditi di lavoro e dei diritti di opzione per l’acquisto di azioni e strumenti finanziari, attribuiti da una startup innovativa o da un incubatore certificato ai propri amministratori, dipendenti e collaboratori continativi.

In particolare, la Guida analizza (a titolo puramente esemplificativo) le seguenti tipologie di compensi agevolati:

1) Azioni e Quote

La Guida ricorda che le startup innovative possono assegnare al proprio personale, oltre ad azioni o quote ordinarie, anche azioni o quote di categoria particolare. In questo caso, le azioni o quote possono prevedere diritti economici e/o amministrativi diversi da quelli comunemente attribuiti a tutti i soci.

Tuttavia, il MISE specifica che tali diritti particolari non possono consistere in una percentuale maggiorata di dividendi per la durata del divieto di distribuzione degli utili previsto dalla normativa.

L’assegnazione di azioni o quote può avvenire secondo differenti modalità: aumento di capitale a titolo gratuito, aumento di capitale a titolo oneroso (offerti in sottoscrizione).

2) Stock Option

Tale strumento finanziario attribuisce il diritto a sottoscrivere, ad un prezzo determinato, azioni o quote che saranno emesse in futuro dalla società. Per tale strumento finanziario è prevista una data di maturazione (vesting date) a parire dalla quale è possibile esercitare la stock option.

Di solito, la vesting date coincide con il raggiungimento di obiettivi di performance prestabiliti e/o con la continuazione del rapporto di lavoro per un dato periodo di tempo.

3) Restricted Stock e Restricted Stock Unit

Le Restricted Stock sono azioni o quote soggette a limitazione per il trasferimento o il diritto di percepire dividendi. Tali limitazioni decadono dopo un periodo di tempo stabilito dalla società che le emette.

Le Restricted Stock Unit attribuiscono invece il diritto al beneficiario di ottenere, trascorso un periodo di tempo prestabilito, la titolarità effettiva di quote o azioni.

4) Strumenti finanziari partecipativi.

Sono strumenti emessi dalle società con caratteristiche, termini e condizioni specifiche. La possibilità di emettere strumenti finanziari partecipativi deve essere prevista dallo statuto e la società deve predisporre un apposito regolamento sull’argomento.

Gli strumenti finanziari partecipativi non attribuiscono qualità di socio, non consentono la partecipazione al capitale sociale, ma possono conferire diritti patrimoniali ed amministrativi.
Anche in questo caso, le caratteristiche, i termini e le condizioni devono rispettare la tempistica prevista dalla normativa riguardo al divieto di distribuzione degli utili per le startup innovative.

WORK FOR EQUITY

Si tratta di un’agevolazione fiscale prevista per i compensi a collaboratori e consulenti di startup innovative e incubatori certificati che consiste nella possibilità di remunerare tali soggetti con l’assegnazione di azioni, quote e strumenti finanziari partecipativi emessi a fronte della prestazione di opere o servizi.

Attraverso il work for equity, l’assegnazione di azioni, quote o strumenti finanziari partecipativi è esente da imposte e non concorre alla formazione del reddito imponibile.

In caso di work for equity non sono previste limitazioni alla successiva cessione dei titoli, per cui il regime di agevolazione previsto per le startup innovative non decade anche in caso di cessione di tali strumenti.

Le startup che decidono di avvalersi di politiche di work for equity possono infine stabilire uno specifico accordo che regoli tutti i dettagli relativi al tipo di opera e servizio da rendere, la valorizzazione degli apporti, gli obiettivi da raggiungere e le conseguenze in caso di mancata fornitura dell’opera o servizio.

Per maggiori informazioni e dettagli si rimanda alla lettura del testo integrale della Guida, disponibile al seguente link: http://www.mise.gov.it/images/stories/documenti/Guida_piani_azionari_e_work_for_equity.pdf

Napoli, 02/04/2015

 

 

Fallimento e insolvenza delle imprese UE: la Raccomandazione della Commissione Europea per gli Stati Membri

Quando si parla di startup e PMI, il tema del fallimento dell’impresa e dell’insolvenza è di centrale interesse: può capitare spesso che una nuova impresa, a maggior ragione innovativa, si assuma dei forti rischi quando lancia il proprio prodotto e/o servizio sul mercato.

Sui temi in questione è intervenuta di recente la Commissione Europea, con la Raccomandazione del 12/03/2014 “su un nuovo approccio al fallimento delle imprese e all’insolvenza”: il documento nasce con due obiettivi.
Il primo è garantire alle imprese sane in difficoltà finanziaria la possibilità di accedere ad un quadro nazionale in materia di insolvenza che possa permettere una rapida e precoce ristrutturazione; il secondo è dare agli imprenditori onesti che falliscono una seconda opportunità.

La Commissione Europea motiva la scelta di prevedere una specifica Raccomandazione in materia di insolvenza e fallimento per dare una certa omogeneità al quadro normativo esistente: le norme nazionali all’interno dell’Unione sono infatti piuttosto differenti, sia in termini di procedure, sia relativamente alle fasi della vita dell’impresa in cui le procedure possono essere applicate.

Secondo la Commissione, tali disparità nei quadri normativi nazionali comportano costi aggiuntivi ed incertezza nella valutazione dei rischi quando di tratta di offrire una seconda opportunità agli imprenditori, soprattutto se tale opportunità può essere offerta da uno Stato membro diverso da quello in cui il fallimento ha avuto luogo. Inoltre, la disomogeneità delle normative causa una frammentazione nel quadro delle condizioni di accesso al credito e comporta difficoltà alle imprese che vogliano adottare dei piani di ristrutturazione. Infine, le differenze tra i quadri normativi nazionali spesso scoraggia le imprese che vogliano stabilirsi in altri Stati membri.

Creare un approccio condiviso a livello comunitario sui temi del fallimento e dell’insolvenza aiuterebbe a risolvere queste problematiche, e avrebbe effetti positivi sul sistema economico anche in termini di mantenimento dei posti di lavoro. In particolare, la Commissione Europea sottolinea come un quadro normativo condiviso possa portare grossi vantaggi alle piccole e medie imprese, che spesso non dispongono di risorse ingenti da impegnare nella ristrutturazione.

La Raccomandazione adottata dalla Commissione Europea prevede quindi, come accennato, un duplice obiettivo (“incoraggiare gli Stati membri a istituire un quadro giuridico che consenta la ristrutturazione efficace delle imprese sane in difficoltà finanziaria” e “dare una seconda opportunità agli imprenditori onesti”).

Con il raggiungimento di tale duplice obiettivo, la Commissione Europea conta di ridurre alcuni degli ostacoli al buon funzionamento del mercato interno e, in particolare:

a) diminuire i costi della valutazione dei rischi connessi agli investimenti in un altro Stato membro;
b) aumentare i tassi di recupero del credito;
c) eliminare le difficoltà di ristrutturazione dei gruppi transfrontalieri di imprese.

La Raccomandazione si suddivide in quattro parti. In particolare, sono la terza e la quarta parte quelle maggiormente interessanti per startup e imprese: la III parte è dedicata al “Quadro di ristrutturazione preventiva” e la IV parte è dedicata alla “Seconda opportunità agli imprenditori”.

Riguardo al “Quadro di ristrutturazione preventiva”, i punti fondamentali sui quali si concentra la Raccomandazione sono i seguenti:

1) Disponibilità di un quadro di ristrutturazione preventiva cui l’impresa possa accedere per evitare l’insolvenza. Tale quadro dovrebbe prevedere una procedura di ristrutturazione in fase precoce, dovrebbe consentire all’imprenditore di mantenere il controllo della gestione corrente e di chiedere una sospensione temporanea delle azioni esecutive individuali, dovrebbe essere vincolante per tutti i creditori. Inoltre, i nuovi finanziamenti necessari per attuare il piano di ristrutturazione non dovrebbero essere dichiarati nulli o essere annullabili. Infine, la procedura di ristrutturazione dovrebbe essere breve, poco costosa e flessibile in modo tale da limitare al massimo i casi in cui sia necessario il ricorso al giudice.

2) Agevolare i negoziati sui piani di ristrutturazione, attraverso la possibilità di nominare un mediatore e/o un supervisore per gestire al meglio le attività previste dal piano di ristrutturazione. L’agevolazione del piano di ristrutturazione dovrebbe passare anche attraverso la sospensione delle azioni esecutive individuali e della procedura di insolvenza, nel caso in sui potrebbero ostacolare l’adozione del piano di ristrutturazione. La Commissione Europea, su questo punto, specifica che tale sospensione andrebbe revocata qualora non necessaria a facilitare l’adozione del piano.

3) Piano di ristrutturazione: contenuti, adozione, omologazione, diritti dei creditori ed effetti del piano. La Raccomandazione sottolinea l’importanza di stabilire procedure e disposizioni chiare all’interno degli Stati membri per permettere un’adozione precoce e semplice del Piano di ristrutturazione.
Riguardo ai contenuti, è importante ad esempio identificare in maniera chiara e completa i creditori. L’adozione del piano dovrebbe essere il più efficace possibile, specificando le varie classi di creditori dell’impresa. L’omologazione del piano da parte del giudice dovrebbe inoltre garantire che il piano sia vincolante. I creditori hanno il diritto di essere informati dell’adozione e dei contenuti del piano di ristrutturazione.

Riguardo, invece, alla “Seconda opportunità agli imprenditori”, la Raccomandazione dedica spazio ai così detti “Termini di riabilitazione”, partendo dal presupposto che sarebbe opportuno limitare più possibile gli effetti negativi del fallimento sull’imprenditore. Ad esempio, quest’ultimo dovrebbe essere ammesso al beneficio della liberazione integrale dai debiti del fallimento dopo massimo tre anni dalla domanda di apertura della procedura di fallimento o, in caso di piano di ammortamento, dalla data di attuazione di tale piano.
Naturalmente tale procedura di liberazione integrale dai debiti non è applicabile in tutti i casi: si escludono infatti gli imprenditori che hanno agito in modo disonesto o in mala fede e quelli che non aderiscono al piano di ammortamento.

La Commissione Europea invita gli Stati membri dell’Unione ad attuare i principi contenuti nella Raccomandazione del 12/03/2014 “su un nuovo approccio al fallimento delle imprese e all’insolvenza” entro 12 mesi dalla pubblicazione del documento.

Per leggere la Raccomandazione della Commissione Europea: http://ec.europa.eu/justice/civil/files/c_2014_1500_it.pdf

Napoli, 15/07/2014

Nuovi finanziamenti per startup e PMI: lo Sportello dell’Innovazione della Regione Campania mette 75 milioni di euro a disposizione per progetti di innovazione e ricerca

La Regione Campania, con Decreto Dirigenziale n. 1 del 05/02/2014, ha stanziato la cifra complessiva di 75 milioni di euro per il finanziamento dell’intervento Sportello per l’Innovazione: si tratta di un avviso pubblico, ripartito su quattro linee di intervento, finalizzato al sostegno finanziario di progetti di innovazione, ricerca e sviluppo tecnologico per la crescita dello sviluppo competitivo delle nuove imprese e degli organismi di ricerca sul territorio regionale.

L’intervento Sportello per l’Innovazione è concepito come strumento di realizzazione delle linee di intervento previste dal Piano di azione per la Ricerca e Sviluppo, l’Innovazione e l’ICT della Regione Campania (previsto con Delibera della Giunta Regionale n. 180 del 29/04/2011), e in particolare risponde a tre delle linee di intervento previste dal Piano:

Linea 2.1: Sviluppo di reti di eccellenza tra sistema pubblico della ricerca e della formazione e sistema industriale;

Linea 3.2: Incentivare lo sviluppo delle filiere tecnologiche;

Linea 3.4: Favorire la creazione di nuove imprese, con particolare riguardo ai giovani.

Allo scopo di mettere in pratica tali linee di intervento, la Regione Campania prevede quattro tipologie di azioni da avviare attraverso lo Sportello per l’Innovazione:

Azione 1: Potenziamento delle reti dedicate al trasferimento negli ambiti non tecnologici.

Tale azione si pone l’obiettivo di sostenere i processi di integrazione locali tra sistema della ricerca e sistema produttivo. Lo scopo è quello di avviare progetti “culture based” caratterizzati da innovatività e trasferibilità, oltre che si favorire la nascita di un network di eccellenza produttiva in ambiti culturali specifici grazie all’impiego di tecnologie chiave abilitanti.

La realizzazione dell’Azione 1 è resa possibile dalla linea di intervento Progetti Cultural and Creative Lab.

Azione 2: Creatività ed imprenditorialità.

Finalizzata alla promozione e al sostegno della nascita di nuove imprese innovative ad alto contenuto di conoscenza sul territorio campano, la linea di azione 2 è espressamente dedicata a startup che riescano a valorizzare economicamente i risultati della ricerca e a sviluppare prodotti e servizi basati sulle nuove tecnologie.

La modalità realizzativa prevista dallo Sportello per l’Innovazione è chiamata Campania Start-up.

Azione 3: Innovazione per le imprese ad alto potenziale.

Si propone di sostenere gli investimenti in PMI campane caratterizzate da alto potenziale in termini di innovazione, per ottenere una produzione di beni e servizi qualitativamente eccellenti grazie a processi di specializzazione produttiva che si caratterizzano per l’utilizzo di nuove conoscenze e processi di ingegnerizzazione per l’ottenimento di nuovi prodotti/servizi.

Azione 4: Progetti di innovazione derivata dalle PMI innovative.

Destinata a PMI innovative già operative sul territorio regionale, si focalizza sul sostegno di processi di trasferimento tecnologico cooperativi e di prima industrializzazione che siano strategici per lo sviluppo del sistema regionale di innovazione e per la competitività delle imprese campane anche a livello internazionale.

Le azioni 3 e 4 saranno realizzate attraverso la linea di intervento definita dal Decreto Dirigenziale n. 1 del 05/02/2014 come Progetti di trasferimento tecnologico cooperativi e di prima industrializzazione per le imprese innovative ad alto potenziale.

Le risorse finanziarie destinate allo Sportello per l’Innovazione sono così ripartite:

1) 15 milioni di euro per i Progetti Cultural and Creative Lab;
2) 10 milioni di euro per i Progetti Campania Start-up;
3) 50 milioni di euro per i Progetti di trasferimento tecnologico cooperativi e di prima industrializzazione per le imprese innovative ad alto potenziale, di cui 10 milioni per l’Azione 2 e 40 milioni per l’Azione 4.

Vediamo nel dettaglio ciascuna delle linee di intervento previste dall’Avviso pubblico della Regione Campania:

Progetti Cultural and Creative Lab

I finanziamenti saranno concessi a progetti innovativi cultural/cultural based nei seguenti ambiti di intervento: industrie culturali, artistiche e di intrattenimento; industria dei media; industrie creative.

Possono presentare domanda i partenariati (costituiti o costituendi) tra almeno una PMI e almeno un Organismo di ricerca, nelle seguenti forme: associazione temporanea di scopo, consorzio, società consortile o rete di impresa.

Le agevolazioni saranno concesse a progetti con un costo complessivo compreso tra 350.000 e 1.500.000 euro, deve proporre attività di R&S non ancora effettuate né in corso di svolgimento, e la partecipazione complessiva degli Organi di Ricerca al costo complessivo del progetto deve essere pari ad una percentuale compresa tra il 10 e il 40%.

I costi ammissibili devono riguardare spese sostenute per attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, e in particolare sono ammesse: spese per il personale, spese per strumenti e attrezzature, spese per consulenze tecniche e di servizi equivalenti, spese generali e altri costi (purché strettamente connessi alle attività di R&S).

I contributi saranno concessi sotto forma di aiuto a fondo perduto per una percentuale nominale delle spese ammissibili complessive: l’intensità dell’aiuto massima concedibile è pari all’80% (per i dettagli, consultare l’art. 9 del Decreto).

Le domande potranno essere presentate on-line tramite apposito sportello telematico, che sarà attivato a partire dalle ore 9:00 del 3 maggio 2014.

Progetti Campania Start-up

Gli aiuti sono diretti a startup e nuove imprese nelle seguenti fasi di sviluppo: definizione dell’idea imprenditoriale o fase di concezione dell’impresa, avvio dell’impresa, sviluppo delle attività gestionali (produzione, organizzazione e marketing per nuovi prodotti/servizi).

Le PMI che possono presentare domanda di agevolazione dovranno essere costituite da non più di sei mesi alla data di pubblicazione dell’Avviso, essere costituita in forma societaria, avere sede legale e operativa in Campania ed avere una compagine sociale composta in maggioranza da persone altamente qualificate. Le agevolazioni sono aperte anche a persone fisiche che intendano costituire una nuova impresa (in tal caso, la società dovrà essere costituita entro 30 giorni dalla comunicazione di ammissione alle agevolazioni richieste).

Anche per i Progetti Campania Start-up, il costo complessivo del progetto dovrà essere ricompreso tra 350.000 e 1.500.000 euro. I progetti dovranno essere finalizzati alla realizzazione di un percorso di innovazione e sviluppo del business. Per ciascuna delle tre fasi finanziabili sono previste delle percentuali specifiche a seconda delle tipologie di spesa, specificate dall’articolo 13 del Decreto.

Le tipologie di costi ammissibili riguardano: spese di consulenze straordinarie, spese sostenute per l’acquisto di Studi di fattibilità tecnica preliminari alle attività di R&S, spese sostenute per la realizzazione delle attività di R&S, spese connesse ai diritti di proprietà industriale relativamente ai risultati delle attività di R&S; spese sostenute per la realizzazione delle attività di innovazione e di trasferimento tecnologico; spese sostenute per la realizzazione degli investimenti produttivi innovativi.

L’intensità del contributo concedibile può raggiungere una percentuale massima pari all’80% dei costi di progetto, a seconda della tipologia di attività: i dettagli sono previsti dall’art. 15 del Decreto.

Le domande potranno essere presentate on-line tramite apposito sportello telematico, che sarà attivato a partire dalle ore 9:00 del 19 maggio 2014.

Progetti di trasferimento tecnologico cooperativi e di prima industrializzazione per le imprese innovative ad alto potenziale

Sono ammesse alla partecipazione all’Avviso Pubblico i partenariati (costituiti o costituendi) tra almeno una PMI e almeno un Organismo di ricerca, nelle seguenti forme: associazione temporanea di scopo, consorzio, società consortile o rete di impresa. I soggetti richiedenti dovranno avere una qualificata esperienza in attività di R&S che siano coerenti con gli obiettivi del Progetto presentato (i requisiti comprovanti tale qualificata esperienza sono elencati all’art. 18 comma 2 del Decreto).

I Progetti di trasferimento tecnologico cooperativi e di prima industrializzazione per le imprese ad alto potenziale dovranno avere un costo complessivo compreso tra 500.000 e 1.200.000 euro, con una durata prevista non superiore a 12 mesi dalla data di presentazione del progetto.

Inoltre, i Progetti presentati per l’Azione 4 dovranno soddisfare due ulteriori requisiti: prevedere attività di R&S per un valore non inferiore all’80% del valore complessivo del progetto e costi di attività di sviluppo sperimentale per almeno il 70% del totale dei costi previsti per attività di R&S.

La partecipazione degli Organismi di Ricerca ai progetti presentati dovrà essere ricompresa tra il 10 e il 40% del totale dei costi previsti (in origine il limite massimo previsto era del 30%, rettificato con Decreto Dirigenziale n. 4 del 11/02/2014).

Riguardo ai costi ammissibili, rientrano tra questi: le spese sostenute per la realizzazione delle attività di R&S, le spese connesse ai diritti di proprietà industriale relativamente ai risultati delle attività di R&S; le spese sostenute per la realizzazione delle attività di innovazione e di trasferimento tecnologico; i costi per personale altamente qualificato.

L’intensità degli aiuti concedibili, anche in questo caso, può raggiungere una percentuale massima del 70%: per i dettagli in merito, consultare l’art. 21 del Decreto.

Le domande potranno essere presentate on-line tramite apposito sportello telematico, che sarà attivato a partire dalle ore 9:00 del 3 maggio 2014.

Per tutte le linee di intervento previste dall’Avviso Pubblico per lo Sportello dell’Innovazione, la procedura di istruttoria e valutazione delle domande sarà effettuata a sportello, in base alla data di presentazione delle domande. Lo stesso soggetto non può presentare più domande di agevolazione nell’ambito dello stesso intervento.

Si rimanda alla lettura integrale del Decreto Dirigenziale n. 1 del 05/02/2014 per tutte le informazioni.

Napoli, 18/02/2014