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Tag: agenzia delle entrate

Regime Patent Box: firmato il Decreto Attuativo per il via alle agevolazioni

E’ stato firmato dai Ministri dello Sviluppo Economico e dell’Economia e delle Finanze il decreto di attuazione del regime Patent Box (approfondito in questo post del nostro blog), attualmente in fase di registrazione alla Corte dei Conti e di prossima pubblicazione in Gazzetta Ufficiale: approfondiamo i contenuti del Decreto, per capire meglio come funziona il regime opzionale introdotto dalla Legge di Stabilità (n. 190 del 23 dicembre 2014) e modificato a seguito del decreto legge Investment Compact (n. 3 del 24 gennaio 2015, convertito con legge n. 33 del 24 marzo 2015).

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ARTICOLO 1 – AMBITO DI APPLICAZIONE

Il Patent Box è un regime opzionale di tassazione che si applica ai redditi derivanti dall’utilizzo di beni immateriali, che il decreto elenca come: opere dell’ingegno, brevetti industriali, marchi, disegni e modelli, nonché processi, formule e informazioni relativi a esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili.

ARTICOLO 2 – SOGGETTI BENEFICIARI

Tutti i titolari di reddito di impresa (comprese le persone fisiche che esercitano imprese commerciali e i soggetti residenti in Paesi con cui sia in vigore un accordo per evitare la doppia imposizione) a condizione che esercitino le attività di ricerca e sviluppo, così come definite all’art. 8 del decreto.
Il regime Patent Box può essere applicato a chi ha diritto allo sfruttamento economico dei beni immateriali indicati all’art. 6.

ARTICOLO 3 – SOGGETTI ESCLUSI

Il regime opzionale non può essere richiesto da società in fallimento, liquidazione coatta, amministrazione straordinaria.

ARTICOLO 4 – MODALITA’ DI ESERCIZIO E DURATA

L’opzione ha una durata pari a cinque periodi di imposta, è irrevocabile e rinnovabile.

Nei primi due periodi di imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2014, l’opzione va comunicata all’Agenzia delle Entrate. Dal momento della comunicazione, l’opzione riguarda il periodo di imposta in corso e i successivi quattro.
A partire dal terzo periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, l’opzione va comunicata nella dichiarazione dei redditi.

ARTICOLO 5 – OPERAZIONI STRAORDINARIE

In caso di fusione, scissione e conferimento di azienda, il nuovo soggetto subentra nell’esercizio dell’opzione.

ARTICOLO 6 – DEFINIZIONE DI BENE IMMATERIALE

L’articolo elenca cinque tipologie di beni immateriali: l’opzione è applicabile ai redditi derivanti dall’utilizzo di tali beni. Si tratta, nello specifico, di:

a) software protetto da copyright,
b) brevetti industriali concessi o in corso di concessione,
c) marchi di impresa (inclusi i marchi collettivi) registrati o in corso di registrazione,
d) disegni e modelli giuridicamente tutelabili,
e) informazioni aziendali ed esperienze tecnico-industriali (comprese quelle commerciali o scientifiche) proteggibili come informazioni segrete e giuridicamente tutelabili.

ARTICOLO 7 – TIPOLOGIE DI UTILIZZO AGEVOLABILI

Rientrano nell’opzione Patent Box sia la concessione in uso che l’uso diretto dei beni immateriali elencati all’articolo precedente.

ARTICOLO 8 – DEFINIZIONE DI ATTIVITA’ DI RICERCA E SVILUPPO

L’articolo elenca sei tipologie di attività che sono considerate attività di ricerca e sviluppo. In tutti e sei i casi, si tratta di attività finalizzate allo sviluppo, al mantenimento, all’accrescimento dei beni immateriali in questione.

a) ricerca fondamentale: lavori sperimentali o teorici finalizzati all’acquisizione di nuove conoscenze, che saranno poi utilizzate nelle attività di ricerca applicata e di design;
b) ricerca applicata, ossia pianificata allo scopo di acquisire nuove conoscenze e capacità da utilizzare per sviluppare (o apportare miglioramenti) a processi, prodotti e servizi. Tra le attività che rientrano nella ricerca applicata, ricordiamo la costruzione di prototipi, i test di convalida di prodotti, processi e servizi, la realizzazione di impanti e attrezzature;
c) design: attività di ideazione e progettazione di prodotti, processi e servizi (anche per l’aspetto esteriore degli stessi) e attività di sviluppo dei marchi;
d) ideazione e realizzazione di software protetti da copyright;
e) ricerche preventive, compresi test e ricerche di mercato;
f) attività di presentazione, comunicazione e promozione che accrescano il carattere distintivo e la rinomanza dei marchi, e contribuiscano alla conoscenza e affermazione commerciale di prodotti e servizi.

ARTICOLO 9 – DETERMINAZIONE DELLA QUOTA DI REDDITO AGEVOLABILE

Nella determinazione della quota di reddito agevolabile, occorre considerare il rapporto tra Costi Qualificati e Costi Complessivi, moltiplicato per i Redditi derivanti dal Bene Immateriale.

In particolare, si segnala che nella determinazione dei Costi Qualificati rientrano anche le attività di Ricerca & Sviluppo svolte attraverso Università ed Enti di Ricerca o Società e Startup Innovative.

Riguardo alle aliquote previste, il Decreto conferma che per il 2015 è fissata al 30%, per il 2016 al 40% e per il 2017 al 50%.

Per maggior dettagli sul calcolo per la determinazione della quota di Reddito Agevolabile si rimanda alla lettura del testo del Decreto.

ARTICOLO 10 – REINVESTIMENTO DEL CORRISPETTIVO DA CESSIONE DI BENI IMMATERIALI

L’articolo 10 è dedicato al caso di esclusione delle plusvalenze, in caso di cessione dei beni immateriali. Esse sono escluse dal calcolo del reddito d’impresa, quando almeno il 90% del corrispettivo dalla cessione dei beni viene reinvestito prima della chiusura del secondo periodo d’imposta successivo a quello in cui si è verificata la cessione. Il reinvestimento deve essere sempre in attività di Ricerca e Sviluppo per beni immateriali.

Per maggior dettagli sul calcolo delle plusvalenze in caso di cessione di beni immateriali, si rimanda alla lettura del testo del Decreto.

ARTICOLO 11 – TRACCIABILITA’ DELLE SPESE E DEI REDDITI

Per beneficiare del regime Patent Box, deve esserci un collegamento diretto tra le attività di Ricerca e Sviluppo (previste dall’art. 8) e i beni immateriali (previsti dall’art. 6). Tale collegamento deve risultare da un sistema di rilevazione contabile o extracontabile ad hoc.

ARTICOLO 12 – PROCEDURA DI RULING

La procedura di Ruling serve a calcolare la quota parte di reddito in accordo con l’Agenzia delle Entrate: tale procedura è obbligatoria nel caso di utilizzo diretto dei beni, mentre è opzionale per i casi di utilizzo indiretto e cessione dei beni immateriali.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Al Decreto Attuativo del regime Patent Box è infine allegata una Relazione Illustrativa che approfondisce i contenuti e le caratteristiche delle agevolazioni.

Per maggiori dettagli e informazioni, il testo del Decreto Attuativo è disponibile qui: http://www.governo.it/backoffice/allegati/79186-10362.pdf

Napoli, 31/08/2015

Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali: i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

La Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 5 del 19 febbraio 2015 ha chiarito alcuni aspetti inerenti il Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi, introdotto nel nostro ordinamento con D.L. n° 91 del 24/06/2014 (Decreto Competitività), convertito in legge n. 116 dell’11/08/2014 (qui, il nostro post sull’argomento).

Si tratta di un’agevolazione fiscale applicabile agli investimenti in beni strumentali nuovi, effettuati tra il 25 giugno 2014 e il 30 giugno 2015, per un importo minimo pari a 10.000 euro: l’agevolazione consiste in un credito d’imposta riconosciuto nella misura del 15% delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media degli investimenti in beni strumentali realizzati nei cinque periodi di imposta precedenti. Per imprese costituite da meno di cinque anni, il calcolo della media va effettuato sul numero di anni di attività. Per imprese neo-costituite il credito d’imposta si applica “con riguardo al valore complessivo degli investimenti realizzati in ciascun periodo di imposta“.

Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi
Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi: come funziona?

 

SOGGETTI BENEFICIARI: tutti i soggetti titolari di reddito di impresa, a prescindere dalla natura giuridica, dalla dimensione aziendale, dal settore economico e dal regime contabile adottato: gli investimenti, però, devono essere destinati a strutture produttive localizzate su territorio nazionale italiano.
Il credito d’imposta è riconosciuto anche alle imprese costituite dopo l’entrata in vigore del Decreto Competitività, quindi successivamente al 25 giugno 2014.

INVESTIMENTI AGEVOLABILI: investimenti in beni strumentali nuovi “compresi nella divisione 28 della tabella ATECO 2007“. Per “beni strumentali” si intendono quei beni utilizzati per lo svolgimento dell’attività di impresa, che siano durevoli ed adatti ad essere impiegati nel processo produttivo.
Sono esclusi, quindi, i beni destinati alla vendita e i materiali di consumo.

UTILIZZO E RILEVANZA DEL CREDITO D’IMPOSTA: il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione e va ripartito in tre quote annuali di pari importo, da sottrarre ai versamenti dovuti. La prima quota annuale è utilizzabile “a decorrere dal 1° gennaio del secondo periodo di imposta successivo a quello in cui è stato effettuato l’investimento“: ad esempio, per gli investimenti effettuati nel 2014, il credito d’imposta sarà utilizzabile a partire dal 1° gennaio 2016. Le altre due quote, di conseguenza, a partire dal 1° gennaio 2017 e dal 1° gennaio 2018.

La Circolare dell’Agenzia delle Entrate contiene, inoltre, una serie di esempi di calcolo per il credito d’imposta in beni strumentali nuovi previsti dal Decreto Competitività.

LINK UTILI:

– Testo della Circolare n. 5 del 19 febbraio 2015 – Agenzia delle Entrate: disponibile qui;

– Testo del Decreto Competitività – D.L. n. 91 del 24 giugno 2014: disponibile qui.

Napoli, 25/02/2015

NEWS: Chiarimenti dall’Agenzia delle Entrate in tema di agevolazioni per chi investe in startup innovative

Il 22 gennaio 2015 l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la Risoluzione 9/E incentrata sul tema delle agevolazioni fiscali riservate a chi effettua conferimenti in denaro in startup innovative ai sensi del D.L. 179/2012 (Decreto Sviluppo Bis).

Come previsto dall’art. 29 del Decreto Sviluppo Bis, infatti, coloro che effettuano conferimenti in denaro (capitale sociale) in startup innovative ha diritto ad un’agevolazione fiscale ai fini delle imposte sui redditi, e nello specifico sotto forma di detrazione di imposta (IRPEF) o deduzione dal reddito complessivo (IRES).

La Risoluzione 9/E analizza due casi specifici:

1) Conferimento in denaro in una startup innovativa in cui le quote siano sottoscritte tramite società fiduciaria;

2) Conferimento in denaro in una startup innovativa che perfezioni l’iscrizione alla Sezione Speciale del Registro delle Imprese successivamente all’iscrizione nella sezione ordinaria.

CASO 1

L’Agenzia delle Entrate osserva che in generale, anche se il conferimento avviene attraverso l’interposizione di una società fiduciaria, non si modifica in nessun caso l’effettivo proprietario dei beni: l’investitore che effettua il conferimento, quindi, resta comunque colui che si è rivolto alla fiduciaria.

Di conseguenza, l’Agenzia afferma che le agevolazioni fiscali ai sensi dell’art. 29 D.L. 179/2012 restano valide e applicabili a tutti gli effetti.

CASO 2

Nella seconda parte della Risoluzione, l’Agenzia delle Entrate osserva che il perfezionamento successivo dell’iscrizione alla Sezione Speciale del Registro delle Imprese non va ad inficiare il fatto che il conferimento in denaro sia finalizzato ad un investimento in startup innovative.

Pertanto, il regime fiscale di agevolazioni previsto dall’art. 29 del Decreto Sviluppo Bis è applicabile a tutti gli effetti.

Per maggiori dettagli e approfondimenti, il testo della Risoluzione 9/E è disponibile al seguente link:http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2015/gennaio+2015+risoluzioni/risoluzione+n+9e+del+22+gennaio+2015/RIS+9e+del+22+01+15.pdf

FONTE: Fiscal Focus

Napoli, 26/01/2015

Startup innovative e disciplina sulle società non operative: alcuni chiarimenti dall’Agenzia delle Entrate

Abbiamo già parlato in questo post di pochi giorni fa della Circolare n. 16/E dell’11 giugno 2014, con la quale l’Agenzia delle Entrate ha fornito una serie di chiarimenti importanti sul tema delle startup innovative.

Torniamo oggi ad approfondire un altro aspetto del documento in questione, e in particolare le precisazioni riguardanti il rapporto tra la disciplina delle startup innovative e quella delle società non operative.

Il D.L. 179/2012, che ha introdotto la normativa relativa a startup e incubatori certificati, prevede infatti, all’articolo 26, comma 4, che alle startup innovative non si applichi la disciplina delle società non operative.

Di conseguenza, le nuove società non saranno tenute a effettuare né il test di operatività, né quello delle perdite triennali, fin quando mantengono lo status di startup innovativa.

A tale proposito, nel modello della dichiarazione dedicato al test di operatività è stata prevista una casella dedicata alle startup innovative, che dovranno limitarsi a indicare la loro situazione senza obbligo compilare il prospetto.

Restavano tuttavia dei dubbi riguardanti il periodo d’imposta nel quale veniva meno la qualifica di startup innovativa, che, com’è noto, non può durare per più di 48 mesi ed è soggetta a decadimento qualora non vengano rispettate le previsioni di legge in materia: in tal senso, la Circolare n. 16/E chiarisce che il test di operatività va effettuato a partire dal periodo di imposta successivo a quello di perdita della qualifica.

La Circolare contiene inoltre un esempio pratico per facilitare la determinazione del cosiddetto “triennio di osservazione”, durante il quale il test di operatività diventa obbligatorio: l’ipotesi è quella di una startup fondata il 16 aprile 2013, che resta quindi in possesso della qualifica di start-up innovativa fino al 15 aprile 2017.

In questo caso la società sarà tenuta ad effettuare il test di operatività a decorrere dall’esercizio 2018. In assenza di cause di esclusione o di disapplicazione automatica della disciplina per le startup innovative, nel caso in cui la società non supera il test, sarà da considerarsi “di comodo” già nel 2018.

Inoltre, la Circolare dell’Agenzia delle Entrate chiarisce anche eventuali dubbi riguardanti il tema della determinazione dei ricavi presunti ed effettivi: bisogna considerare i valori relativi ai due periodi d’imposta precedenti a quello di osservazione, anche se interessati da cause di non applicazione della disciplina.

 

Per ulteriori chiarimenti e approfondimenti, il testo integrale della Circolare n. 16/E dell’11 giugno 2014 è disponibile al seguente link: http://www.governo.it/backoffice/allegati/75964-9488.pdf

Napoli, 07/07/2014

Chiarimenti sulla normativa e le agevolazioni per startup innovative ed incubatori certificati: pubblicata la Circolare dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la Circolare n.16/E dell’11 giugno 2014, dedicata al tema delle agevolazioni fiscali in favore delle startup innovative e degli incubatori certificati: il documento offre un quadro di analisi della normativa in materia e chiarisce una serie di aspetti importanti nella disciplina di tali tipologie di imprese, introdotte nell’ordinamento legislativo nazionale italiano dal Decreto Legge n. 179 del 18 ottobre 2012 (convertito con modificazioni dalla Legge n. 221 del 17 dicembre 2012).

Tra gli aspetti più interessanti affrontati nel testo della Circolare segnaliamo innanzitutto un chiarimento che apporta una novità positiva per le startup innovative e gli incubatori certificati: si tratta dell’estensione dell’esonero dall’imposta di bollo e dai diritti camerali di segreteria, previsto dall’art. 26 comma 8 del DL 179/2012.

Unioncamere infatti, su esplicita richiesta da parte del Ministero dello Sviluppo Economico, ha chiarito che tale esonero deve essere interpretato “nella sua più ampia accezione possibile”: per cui, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che l’esonero dal versamento dell’imposta di bollo vada interpretato come esonero generale, relativo a tutti gli atti delle start-up innovative successivi all’iscrizione nella Sezione Speciale del Registro delle Imprese.

Il mantenimento dell’esenzione dipende dal mantenimento dei requisiti per la qualifica di startup innovativa e di incubatore certificato, e in ogni caso non può superare la durata di quattro anni dall’iscrizione alla Sezione Speciale del Registro delle Imprese. A tal proposito, la Circolare ricorda che la perdita dei requisiti per la qualifica di startup innovativa comporta la cancellazione d’ufficio dalla Sezione Speciale, e che tale perdita è equiparata al mancato deposito della dichiarazione che attesta il mantenimento del possesso di tali requisiti (qui, il nostro approfondimento sull’argomento: https://www.incubatorenapoliest.it/iscritto-come-startup-innovativa-come-mantenere-i-requisiti/).

Tra le novità più recenti introdotte in materia, la Circolare riprende la nota prot. n. 0103425 del 30 maggio 2014 riguardante le startup innovative già esistenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del DL 179/2012: per tali imprese, la durata di applicazione della disciplina inerente le startup innovative segue uno schema temporale ben preciso.

1) Imprese costituite dal 20/10/2012 al 18/10/2012: la durata massima di applicazione della disciplina è di quattro anni (fino al 18/12/2016);

2) Imprese costituite dal 20/10/2009 al 19/10/2010: la durata massima di applicazione della disciplina è di tre anni (fino al 18/12/2015);

3) Imprese costituite dal 20/10/2009 al 19/10/2009: la durata massima di applicazione della disciplina è di due anni (fino al 18/12/2014).

La Circolare n.16/E contiene inoltre un quadro descrittivo di tutte le agevolazioni per startup innovative ed incubatori certificati in materia fiscale: strumenti finanziari, accesso al credito di imposta per assunzioni di personale, incentivi all’investimento (Detrazione IRPEF e Deduzione IRES).

Per ulteriori approfondimenti, si rimanda alla lettura del testo integrale della Circolare n.16/E dell’Agenzia delle Entrate, disponibile in formato PDF al seguente link: http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/circolari/archivio+circolari/circolari+2014/giugno+2014/circolare+n16e+del+11+giugno+2014/Circolare+16+dell_11+giugno+2014x.pdf

Napoli, 13/06/2014