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Il Blog del CSI

Approfondimenti: il Fondo di Garanzia a supporto delle imprese

Il Fondo di Garanzia per le PMI rappresenta uno strumento di intervento pubblico di Garanzia sul credito alle imprese italiane a fronte di finanziamenti concessi dalle banche e dagli intermediari finanziari. Si tratta di uno strumento introdotto dal Ministero per lo Sviluppo Economico con la Legge 622/1996, che ha subito negli anni una serie di integrazioni e modifiche, fino all’ultimo ampliamento con la Circolare MCC n. 639 del 11/03/2013 riguardante il raggio d’azione della Riserva PON, dedicata alle imprese delle Regioni Convergenza (Campania, Calabria, Puglia e Sicilia). Grazie al Fondo, l’impresa che ha bisogno di un finanziamento può chiedere alla banca di garantire l’operazione mediante una serie di strumenti, primo fra tutti la Garanzia Diretta: in questo modo il finanziamento è a rischio zero per la Banca che, in caso di insolvenza dell’impresa, viene risarcita dal Fondo Centrale di Garanzia e in caso di eventuale esaurimento di fondi di quest’ultimo, direttamente dallo Stato. Il secondo strumento previsto dal Fondo è la cosiddetta Controgaranzia, con la quale l’impresa si rivolge ad un Confidi o ad altro fondo di garanzia che provvederanno ad inviare la domanda di controgaranzia al Fondo. In sostanza è il Confidi a garantire il finanziamento concesso dall’Istituto di Credito e a garantirsi a sua volta grazie all’intervento del Fondo. Ultimo strumento previsto è la Cogaranzia, destinato però ai Confidi e gli altri fondi di garanzia che abbiano stipulato apposita convenzione con il Gestore del Fondo (MedioCredito Centrale S.p.A.).

L’aspetto più interessante in materia di Startup riguarda la possibilità di accesso al Fondo in modalità semplificata, gratuita e diretta così come previsto dall’art. 30 della Legge n. 221 del 17/12/2012, che ha convertito in legge il Decreto Sviluppo bis n. 179 del 18/10/2012 introducendo una serie di norme specifiche per le Startup innovative.

Tornando agli strumenti previsti dal Fondo, ci soffermeremo in particolare sulla Garanzia Diretta: è importante sottolineare come il vantaggio fondamentale di questo strumento sia la possibilità di ottenere dalle banche condizioni economiche migliori riguardo tassi e commissioni o nell’erogazione di maggior credito, pur mantenendo la libera contrattazione tra banche e imprese (il Fondo di garanzia, infatti, non interviene direttamente nel rapporto Banca/Impresa).

Lo strumento della Garanzia Diretta è riservato alle imprese regolarmente iscritte nell’apposito Registro della CCIAA che rispettino innanzitutto i requisiti dimensionali previsti dalla normativa vigente in materia: sono ammesse piccole, medie e micro imprese. In ottica del settore di appartenenza dei soggetti beneficiari, sono ammessi praticamente tutti i settori, con alcune limitazioni riguardanti l’Estrazione di minerali, le Attività manifatturiere e i Trasporti. Sono totalmente esclusi il settore delle Attività finanziarie e della Pubblica Amministrazione. Ulteriore fondamentale requisito è che l’impresa sia economicamente e finanziariamente sana: a riguardo sono previsti una serie di condizioni ed indici di riferimento, tra cui dei requisiti previsti esclusivamente per le nuove imprese (Startup), che vengono approfonditi attentamente nelle Disposizioni Operative e cambiano a seconda della tipologia di procedura attivata.

Sono previste infatti differenti procedure, tra cui in particolare la Procedura Ordinaria, la Procedura Semplificata (o Microcredito) e quella definita “Importo Ridotto“. Nel primo, la valutazione dei dati economico/finanziari per stabilire l’ammissibilità dell’impresa al Fondo si basa sull’analisi dei dati di bilancio sulla base di modelli standardizzati di calcolo (SCORING) che consentono l’assegnazione di un punteggio su una scala da 0 a 3 per ciascuno dei quattro indici calcolati. Sulla base del punteggio totale, l’impresa verrà inserita in una delle tre fasce di valutazione previste:

  • Fascia 1: Esito positivo dell’istruttoria e conseguente ammissibilità al Fondo;
  • Fascia 2: Rientrano in questa fascia le domande che il Comitato andrà a valutare “caso per caso“, con un’analisi personalizzata;
  • Fascia 3: Esito negativo dell’istruttoria e conseguente inammissibilità al Fondo.

La procedura semplificata (il cosiddetto Microcredito) è riservata alle operazioni finanziarie non assistite da garanzie reali, assicurative e dalle garanzie prestate dalle banche. Possono accedere a tale procedura i beneficiari che presentino una certificazione che dichiari la sussistenza di una serie di condizioni, anch’esse specificate nelle Disposizioni Operative, con l’ulteriore vantaggio di avere la priorità rispetto alle altre domande sottoposte all’Istruttoria del Comitato.

La procedura “Importo ridotto” è applicabile alle operazioni finanziarie di importo ridotto non assistite da altre garanzie diverse dalle garanzie concesse dai Confidi e dagli altri Fondi di garanzia. Le operazioni in questione devono avere un importo base non superiore a 20.000,00 euro, che può essere incrementato fino ad un massimo di 100.000,00 euro, sulla base di una serie di elementi, tra cui l’anzianità dell’impresa, il numero di addetti, la crescita del fatturato, la proprietà/acquisto/locazione di immobili aziendali. La stessa procedura può essere applicata alle nuove imprese per finanziamenti di importo inferiore ai 10.000,00 euro che prevedano un piano di rimborso a rate mensili e con un preammortamento massimo di 6 mesi. Anche in questo caso le imprese possono presentare una certificazione al posto dei modelli di scoring previsti per la Procedura Ordinaria, e avranno diritto alla priorità nell’ordine di Istruttoria.

Le operazioni finanziare ammissibili coprono un range molto ampio, purchè siano operazioni con una scadenza e/o durata stabilita e certa e non riguardino attività connesse all’esportazione.

Riguardo alle percentuali di copertura e agli importi massimi garantiti, le Disposizioni Operative prevedono diverse possibilità. Le percentuali di copertura vanno dal 30% al 80% dell’importo finanziato. La percentuale massima prevista riguarda le Imprese del Mezzogiorno, le Imprese Femminili, i soggetti rientranti nelle riserve PON e POIn e le Imprese colpite dal sisma del maggio 2012. Gli importi massimi garantiti sono due:

  • 2.500.000,00 euro per le operazioni sul capitale di rischio, per coloro che accedono alle riserve PON e POIn, per le Imprese colpite dal sisma del maggio 2012, per le operazioni di anticipazione dei crediti verso la P.A. e per le operazioni di durata non inferiore a 36 mesi.
  • 1.500.000,00 euro per le operazioni di consolidamento delle passività a breve termine, per le operazioni a favore di piccole imprese dell’indotto di imprese in amministrazione straordinaria di durata non inferiore a 5 anni e per tutte le altre operazioni finanziarie previste.

Per ulteriori informazioni e approfondimenti http://www.fondidigaranzia.it/fondo_di_garanzia.html

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