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Tag: Srl a capitale ridotto

Chiarimenti dal MISE – SRL semplificate: il modello standard di atto costitutivo non è modificabile

Il Ministero dello Sviluppo Economico, con nota prot. n. 6404 del 15 gennaio 2014, ha fornito alcuni importanti chiarimenti in merito alle SRLs, le società a responsabilità limitata semplificate: si tratta di una delle nuove forme societarie particolarmente diffusa tra le startup, grazie alle agevolazioni previste per la sua costituzione.

Ricordiamo, infatti, che la SRLs può essere costituita anche con un capitale sociale di un euro (da 1 a 9.999 euro), che è esentata dal pagamento dell’imposta di bollo e dei diritti di segreteria per l’iscrizione al Registro delle Imprese, che è esonerata dal pagamento degli oneri notarili per l’adozione del modello standard di atto costitutivo.

I chiarimenti del MISE riguardano proprio il modello standard di atto costitutivo: con il DL 76/2013 (art. 9 comma 13) è stato infatti modificato l’art. 2463 bis del Codice Civile, e in particolare si prevede che, per le SRLs, “le clausole del modello standard tipizzato sono inderogabili”.

In precedenza, però, un parere del Ministero della Giustizia (n. 43644 del 10 dicembre 2012) aveva affermato che, ferme restando le clausole minime previste per il modello standard, era possibile apportare delle modifiche per ottenere uno Statuto più in linea con le esigenze dei soci.

Ciò ha causato dei problemi riguardo all’interpretazione sull’inderogabilità del modello standard.

I dubbi sono stati fugati dall’ultimo parere del MISE, il quale ha affermato che il modello standard di atto costitutivo di una SRLs non può essere oggetto di modifiche, salvo quelle indispensabili per adattarlo e renderlo coerente alla legge notarile.

La motivazione alla base di questa interpretazione piuttosto restrittiva viene spiegata dal MISE nel modo seguente: poiché il DL 76/2013 ha avuto effetto non soltanto sulla disciplina relativa alle SRLs, ma anche sulle SRL a capitale ridotto e sulle SRL ordinarie, il rischio è che si possa creare una sovrapposizione tra SRL semplificata e SRL ordinaria con capitale inferiore a 10.000 euro.

Per approfondimenti:

Nota n. 6404 del 15/01/2014 – MISE
DL 76/2013

Napoli, 30/01/2014

Startup innovative: chiarimenti sulle assunzioni

Il Decreto legge Sviluppo bis, n. 179/2012, ha introdotto, con decorrenza dal 20 ottobre, le startup innovative. Per questo tipo di società è prevista una serie di benefici fiscali, cui è possibile accedere solo se in possesso dei requisiti previsti dalla legge vigente in materia di startup.

Il regime fiscale agevolato prevede che la startup innovativa sia esonerata dall’imposta di bollo, dai diritti di segreteria e dal diritto annuale alla Camera di Commercio. E’ previsto inoltre un regime particolare per le assunzioni, allo scopo di adattare la normativa generale alle particolari esigenze di un’azienda in fase di lancio. Il punto di partenza è che anche le startup, come le altre società, possono stipulare contratti di lavoro a tempo determinato per una durata minima di 6 mesi e massima di 36, in cui il lavoratore sia impiegato nello svolgimento di attività “inerenti o strumentali all’oggetto sociale“.

Il Decreto 179/2012 prevede però delle regole ad hoc in materia di assunzioni per le startup innovative: a differenza delle altre società, la startup può infatti assumere un lavoratore con contratto a termine senza applicare il cosiddetto “causalone“. La stipula di un contratto di lavoro a tempo determinato prevede infatti, per tutte le altre forme societarie, di dover indicare (e, laddove richiesto, di provare) le “ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo” che giustificano l’apposizione del termine: le startup innovative sono esonerate da tale obbligo.

La disciplina in favore delle startup innovative prevede un’ulteriore possibilità: entro i 36 mesi, è possibile stipulare ulteriori contratti a tempo determinato senza l’osservanza dei termini previsti dalla disciplina generale: l’art. 5 comma 3 del D. Lgs 368/2001 prevede infatti che un contratto si trasformi automaticamente in indeterminato quando il lavoratore viene riassunto con un altro contratto a termine entro un periodo di tempo pari a 10 giorni, se il contratto precedente ha durata inferiore a 6 mesi, o pari a 20 giorni, se il contratto precedente ha durata superiore a 6 mesi.

Al termine dei 36 mesi, per le startup innovative sarà inoltre possibile stipulare un ulteriore contratto a tempo determinato con il lavoratore, fino al raggiungimento dei quattro anni di beneficio. Per usufruire di questa possibilità è necessario rispettare la seguente condizione: la stipula del contratto successivo ai 36 mesi deve avvenire presso la Direzione provinciale del lavoro competente per il territorio.

Anche riguardo alla stipula di contratti collettivi sono previste regole particolari, adatte alle esigenze delle startup e alle particolari necessità in termini di promozione, sviluppo e stabilità di un’azienda in fase di avvio: è prevista infatti la possibilità di identificare dei criteri minimi tabellari e per la definizione della parte variabile specifici per le startup. E’ prevista infine la possibilità di istituire delle ulteriori disposizioni utili per adattare le regole generali in materia di rapporto di lavoro alle esigenze tipiche delle fasi di avvio do una startup innovativa.

Come accennato, per poter beneficiare del regime fiscale e in materia di assunzione descritto, è necessario che l’azienda sia in possesso dei requisiti previsti per le startup innovative.

Le startup innovative possono costituirsi in forma di società di capitali o cooperativa. Riguardo ai requisiti, prima di tutto, i soci di una startup innovativa devono essere persone fisiche.
L’oggetto sociale esclusivo o prevalente di una startup innovativa è lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti innovativi ad alto valore tecnologico.
La startup innovativa deve avere la propria sede principale in Italia e deve essere costituita da non oltre 48 mesi. Non può nascere per effetti di fusione, scissione, cessione di azienda o di ramo di azienda.

Per avere accesso al regime di benefici previsto per le startup innovative, inoltre, i soci fondatori non devono distribuire utili per i primi quattro anni, e devono mantenere, per 24 mesi dalla costituzione della società, la maggioranza del capitale sociale e dei diritti di voto nell’assemblea ordinaria dei soci.
A partire dal secondo anno di attività, inoltre, il totale del valore della produzione annua di una startup innovativa deve essere non superiore a 5 milioni di euro, come risultante dall’ultimo bilancio approvato entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio.

Sono previsti inoltre dal Decreto Sviluppo bis tre “requisiti ulteriori“:

  • sostenere spese di ricerca e sviluppo per almeno il 20% del maggiore valore fra costo e valore totale della produzione;
  • impiegare, per almeno un terzo della forza lavoro complessiva, personale con un titolo di dottorato di ricerca o che stia svolgendo un dottorato di ricerca o, ancora, che sia in possesso di laurea e abbia svolto attività di ricerca certificata per almeno tre anni;
  • essere titolare o depositaria o licenziataria di almeno una privativa industriale, che riguardi direttamente l’oggetto sociale e l’attività di impresa.

Per costituirsi come startup innovativa, la società deve essere in possesso di almeno uno di questi tre requisiti.

Infine, per beneficiare del regime specifico per startup, è previsto l’obbligo di iscrizione alla Sezione Speciale del Registro delle Imprese come startup “attiva“: i benefici saranno concessi a partire dall’adempimento di tale obbligo.

Fonte: Il Sole 24 Ore

Napoli, 02 Maggio 2013