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Tag: aiuti di stato

“Start-Up, Start-Hope”: un Bando da 4 milioni di € per imprese e startup innovative dalla Regione Abruzzo

E’ stato pubblicato oggi, 3 agosto 2015, il bando “Start-Up, Start-Hope” della Regione Abruzzo: con una dotazione finanziaria pari a 4 milioni di euro, si propone di finanziare piccole nuove imprese innovative localizzate nel territorio regionale abruzzese, attraverso sovvenzioni sotto forma di partecipazione nel capitale sociale da parte del Soggetto Gestore F.I.R.A. (si tratta, quindi, di investimenti in Equity).

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BENEFICIARI

Sono specificati all’art. 6 del Bando, e consistono in piccole imprese innovative (localizzate in Abruzzo) suddivise in:

costituite: in forma di società di capitali, non quotate fino a 5 anni dall’iscrizione nel Registro delle Imprese, che non abbiano ancora distribuito utili e non costituite a seguito di fusione;
costituende: in forma di società di capitali, con impegno di costituzione in società entro e non oltre 20 giorni dalla data di sottoscrizione dell’accordo di investimento.

Ulteriori requisiti sono specificati all’art. 6.2 del Bando.

INIZIATIVE FINANZIABILI E INTERVENTI AMMESSI

Come anticipato, il Bando è riservato a piccole e nuove imprese localizzate nella Regione Abruzzo. Le imprese finanziabili sono quelle che apportino un’innovazione volta all’individuazione di un vantaggio sostenibile nel tempo, in settori sia innovativi che tradizionali. Oltre che funzionali all’innovazione, i progetti finanziabili dovranno avere ricadute positive a livello occupazionale.
Le innovazioni finanziabili, elencate a titolo esemplificativo all’art. 7.3 del Bando, possono essere: di prodotto o servizio, di processo, organizzative, di sviluppo sperimentale, di trasferimento tecnologico, di ricerca industriale.

Per quanto riguarda, invece, gli interventi ammessi, l’art. 7.4 li elenca nella seguente maniera:

Seed Capital: investimenti in capitale di rischio concessi prima della fase di startup e finalizzati a studiare, valutare, sviluppare il progetto iniziale;
Start-Up Capital: investimenti in capitale di rischio per imprese che non hanno ancora commercializzato il prodotto/servizio e non hanno ancora generato profitto, finalizzati allo sviluppo e alla commercializzazione;
Expansion Capital: investimenti in capitale di rischio per la crescita ed espansione della società, finalizzati ad accrescere la capacità produttiva, favorire lo sviluppo di mercato, fornire capitale circolante aggiuntivo (l’impresa finanziata può andare o meno in pari o produrre utile);
Follow-On: investimenti supplementari per finanziare il rischio di una società che abbia già ricevuto un precedente investimento dal fondo stesso.

COSTI AMMISSIBILI E IMPORTO DELL’AIUTO

I finanziamenti concessi, come specificato all’art. 9 del Bando, appartengono alla categoria degli Aiuti di Stato senza costi ammessi individuabili: la valutazione è effettuata attraverso l’esame del Business Plan, dei costi di esercizio e per investimenti funzionali alla proposta progettuale.
In particolare, il Soggetto Gestore valuterà il capitale economico con metodi quali il Discounted Cash Flow Method e il Venture Capital Method, in base al Capitale Investito Netto e agli Asset tangibili e intangibili.

Riguardo all’importo dell’aiuto (art. 12), la sovvenzione consiste nella partecipazione del Soggetto Gestore al capitale della società (investimenti in Equity), che avverrà attraverso la sottoscrizione di quote di nuova emissione susseguente ad un aumento di capitale per le società già costituite. Per le società costituende, invece, ci sarà un versamento di denaro liquido. La partecipazione avrà le seguenti caratteristiche:

– sarà minoritaria (dal 15 al 45%) e con durata massima di 5 anni (più due di proroga per agevolare il disinvestimento),
– avrà un importo massimo pari a 800.000€ (elevabili a 1.200.000€ per imprese stabilite nelle aree territoriali previste dall’allegato B del Bando).

MODALITA’ DI CONCESSIONE E LIQUIDAZIONE

L’istruttoria per la concessione dell’aiuto segue le quattro fasi previste dall’art. 13.1:

1) Pre-Screening formale: verifica formale della documentazione e accertamento della sussistenza dei requisiti richiesti. Prevede la possibilità di richiesta di integrazione documentale.

2) Pre-Screening di merito: valutazione formale dei progetti da parte del Soggetto Gestore, in vista della valutazione da parte della Commissione. In questa fase si prevede un primo colloquio con i proponenti, per approfondire il Business Plan e stabilire punti di forza e di debolezza dei progetti.

3) Screening: valutazione di merito effettuata dalla Commissione di Valutazione per individuare i migliori progetti in termini di innovatività, vantaggio competitivo, team proponente, ulteriori criteri elencati all’art. 11. In questa fase è previsto un ulteriore colloquio con il team proponente, con presentazione del pitch.

4) Negoziale e Closing: trattativa privata tra Soggetto Gestore e proponenti per definire i dettagli dell’operazione e analizzare le modalità di disinvestimento. In caso di esito positivo della trattativa, saranno prodotti l’Accordo di investimento, il Patto parasociale, il nuovo Statuto della società ed altri documenti specifici (vedi art. 13.6.3).

La liquidazione avviene in una o più tranche e al raggiungimento degli obiettivi specifici fissati nel Business Plan (milestone).

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Come previsto all’art. 8 del Bando, la domanda potrà essere presentata fino al 31/10/2015 attraverso apposita procedura on-line disponibile sul sito web StartHope.

Entro 5 giorni dalla data di presentazione on-line, l’Application Form e gli allegati andranno stampati, firmati ed inviati a mezzo raccomandata, posta celere o corriere espresso al seguente indirizzo:

Soggetto Gestore del Fondo di Rotazione POR FESR Abruzzo (2007/2013) – RTI F.I.R.A. SPA – Finanziaria Regionale Abruzzese
Via Enzo Ferrari, 155 – 65124 Pescara

LINK E DOCUMENTI UTILI

Per maggiori informazioni e dettagli si rimanda alla lettura del testo integrale del Bando e degli allegati, disponibili qui: http://bura.regione.abruzzo.it/singolodoc.aspx?link=2015/Speciale_73_0.html

Napoli, 03/08/2015

Credito d’imposta per R&S: i dettagli e le informazioni sul Bonus Ricerca per startup e imprese

Diventa pienamente operativo, con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (G.U. n. 174 del 29 luglio 2015) del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 27 maggio 2015, il Credito d’imposta per attività in Ricerca & Sviluppo.

Per spiegare nel dettaglio le modalità di fruizione e il funzionamento dell’agevolazione, lo scorso 28 febbraio la Fondazione Nazionale dei Commercialisti ha pubblicato una Circolare di chiarimento relativa alla nuova versione del cosiddetto “Bonus Ricerca”, o credito d’imposta per attività in R&S.
Previsto dalla Legge di Stabilità 2015, il Bonus Ricerca è un’agevolazione aperta a tutte le imprese italiane (indipendentemente dalle dimensioni, dal fatturato, dalla forma societaria) che effettueranno, nei periodi di imposta dal 2015 al 2019, spese per attività di R&S per un ammontare annuo pari ad almeno 30.000 €.

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Bonus Ricerche: credito d’imposta per R&S

 

Come abbiamo visto qualche tempo fa, in questo post del nostro blog, il Credito di imposta previsto dalla Legge di Stabilità 2015 modifica sostanzialmente la precedente versione prevista da Destinazione Italia: il bonus è infatti destinato a tutti i titolari di reddito di impresa, senza vincoli di alcun tipo, mentre in precedenza era riservato ad imprese con un fatturato annuo inferiore a 500.000 €.

Inoltre, il nuovo Credito di imposta per attività di R&S si differenzia dal precedente per quanto riguarda la decorrenza: in precedenza, il limite temporale era infatti fissato al 31 dicembre 2016, mentre oggi è possibile beneficiare del bonus per investimenti in attività di R&S effettuati nei periodi d’imposta dal 2015 al 2019.

Ancora, il Bonus Ricerca funziona su basi di automaticità: non sono previste istanze telematiche per richiederlo e i controlli vengono effettuati esclusivamente ex post.
Il Bonus Ricerca, inoltre, non rientra nella natura degli Aiuti di Stato ai sensi della normativa comunitaria, pertanto non richiede l’approvazione della Commissione Europea.

Novità sostanziale del nuovo Credito d’imposta per attività di R&S è la maggiorazione premiale prevista per attività di R&S svolte attraverso il ricorso a contratti di ricerca, con università, enti, imprese e startup. Tale premialità è prevista anche per le attività di R&S svolte da personale altamente qualificato.
Secondo la Legge di Stabilità, tale premialità consiste nell’aumento dell’aliquota per il calcolo del credito, che passa dal 25% al 50% al ricorrere delle due situazioni sopra citate.

Il Credito d’imposta per attività in R&S può quindi essere ottenuto da qualsiasi impresa in Italia, a prescindere dalle dimensioni e dalla forma societaria, nel rispetto dei seguenti limiti:

Limite minimo di spesa: 30.000 € annui;
Limite massimo di credito: 5 milioni € annui.

Le attività di R&S considerate ammissibili sono, ad esempio, quelle relative a lavori sperimentali o teorici di “ricerca fondamentale”; ricerca pianificata e indagini critiche per acquisire nuove conoscenze da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi (o migliorare prodotti, processi e servizi già esistenti); acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti per piani, progetti o disegni di nuovi prodotti, processi o servizi (o per il miglioramento di quelli esistenti).

Riguardo, invece, alle spese ammissibili per la determinazione del Credito d’imposta ricordiamo:

1) personale altamente qualificato impiegato nelle attività di R&S;
2) quote di ammortamento delle spese di acquisizione o utilizzazione di strumenti ed attrezzature di laboratorio;
3) spese relative a contratti di ricerca stipulati con università, enti di ricerca, organismi equiparati, altre imprese, startup innovative;
4) competenze tecniche e privative industriali.

COME SI CALCOLA L’AMMONTARE DEL BONUS

Tornando alla Circolare del 28 febbraio 2015, particolarmente rilevanti sono i chiarimenti sulle modalità di determinazione del bonus: bisogna infatti calcolare la spesa incrementale, partendo dalla media degli investimenti in R&S effettuati nei tre periodi di imposta precedenti.
Per le nuove imprese, in attività da meno di tre anni, la media va calcolata sull’intero periodo a partire dalla costituzione.

Tale media va confrontata con il totale degli investimenti in R&S realizzati nel periodo di imposta per il quale si intende beneficiare del Bonus Ricerca: da questo confronto si ottiene la spesa incrementale.
La spesa incrementale, infine, va moltiplicata per l’aliquota di riferimento: in generale, il 25%, se incorrono i due casi precedentemente segnalati l’aliquota da considerare è invece pari al 50%.

Per maggiori informazioni e dettagli, la Circolare del 28 febbraio 2015 è scaricabile in formato PDF al seguente link: http://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/node/739

Napoli, 05/03/2015

Pubblicati i nuovi orientamenti UE in tema di aiuti di Stato per investimenti in equity: focus particolare su accesso al credito, PMI e innovazione

Sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea i nuovi Orientamenti della Commissione sugli aiuti di Stato per promuovere gli investimenti in capitale di rischio nel territorio degli Stati Membri: si tratta del documento che andrà a sostituire gli orientamenti in scadenza al 30 giugno 2014, e che entreranno in vigore a partire dal 1° luglio 2014.

Si tratta di uno strumento fondamentale che la Commissione intende affiancare alle altre iniziative UE per favorire l’accesso al credito delle PMI, ed in particolare ai programmi Horizon 2020 e COSME 2014/2020: lo scopo principale è quello di promuovere la nascita e la crescita di nuove imprese, “in particolare quelle più innovative e a forte crescita”, che possono inoltre generare nuova occupazione.

Presupposto di base da cui parte la Commissione è che spesso le PMI, nonostante le loro potenzialità di crescita, possono avere difficoltà nell’accesso ai finanziamenti: ciò è vero soprattutto per le imprese che si trovano nelle fasi iniziali di sviluppo, e quindi per le startup.
In questo contesto, la Commissione ritiene che sia necessario promuovere misure che siano in grado di migliorare ed ampliare l’utilizzo di strumenti di equity e di debito, con strumenti semplici, flessibili ed efficaci.

Tra le novità degli Orientamenti, che saranno in vigore dal 1° luglio 2014 al 31 dicembre 2020, abbiamo innanzitutto un ampliamento del campo di azione degli aiuti di Stato per promuovere gli investimenti in capitali di rischio: non saranno più destinati soltanto alle PMI, ma saranno incluse tra le imprese beneficiarie anche le midcap e le imprese a media capitalizzazione innovative (in particolare, per progetti di innovazione e di R&S).

Gli aiuti, in particolare sottoforma di agevolazioni fiscali, potranno inoltre essere indirizzati agli investitori e agli intermediari finanziari (o soggetti gestori di intermediari finanziari). Sono concedibili anche aiuti di Stato per la creazione di piattaforme alternative di negoziazione, che potranno coprire fino al 50% dei costi.

Inoltre, è previsto un innalzamento sostanziale della soglia massima di aiuti concebili: dagli attuali 1,5 milioni di euro previsti, gli aiuti potranno arrivare fino a 15 milioni di euro per impresa.

Riguardo invece alle tipologie di strumenti, gli aiuti di Stato per la promozione degli investimenti di rischio potranno assumere diverse forme: equity, quasi-equity, prestiti ed interventi di garanzia.

Rimane in vigore l’obbligo di partecipazione di investitori privati agli strumenti di sostegno pubblico: è infatti indispensabile, secondo la Commissione, che ci sia condivisione dei rischi e dei benefici tra lo Stato e i privati, per assicurare una corretta gestione ed utilizzazione degli strumenti di accesso al credito.

Per il documento integrale della Commissione Europea: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2014:019:0004:0034:IT:PDF

Napoli, 07/02/2014