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Finanziamenti per nuove imprese e lavoratori autonomi: pubblicato in G.U. il Decreto per la disciplina del Microcredito

E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 279 del 1° dicembre 2014 il testo del Decreto 17 ottobre 2014 n. 176 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, dedicato alla disciplina del Microcredito per il finanziamento di nuove attività imprenditoriali e di lavoro autonomo.

La disciplina in questione entrerà in vigore a partire dal prossimo 16 dicembre, e sarà finalizzata al sostegno di attività di microimpresa e lavoro autonomo svolte in forma individuale, di associazione, di società di persone, di società a responsabilità limitata semplificata o di società cooperativa. Lo strumento del Ministero, inoltre, si propone l’obiettivo di promuovere l’inserimento di persone fisiche nel mercato del lavoro.

I finanziamenti del Microcredito sono destinati a persone fisiche che si trovino in condizioni di “particolare vulnerabilità economica o sociale”: disoccupazione, sospensione o riduzione dell’orario lavorativo, condizioni di non sufficienza di un componente del nucleo familiare, significativa contrazione del reddito.
Sono inoltre esclusi dai finanziamenti i soggetti elencati all’art. 1 del Decreto, tra cui ricordiamo:

a) lavoratori autonomi o imprese titolari di partita IVA da più di cinque anni;
b) lavoratori autonomi o imprese individuali con un numero di dipendenti superiore alle 5 unità;
c) società di persone, società a responsabilità limitata semplificata, o società cooperative con un numero di dipendenti non soci superiore alle 10 unità.

I finanziamenti del Microcredito possono raggiungere un importo massimo di 25.000 euro, che può essere aumentato di 10.000 euro nel caso di erogazione frazionata, in cui i versamenti successivi saranno subordinati al verificarsi di due condizioni: il pagamento puntuale di almeno sei rate pregresse e il raggiungimento dei risultati intermedi stabiliti dal contratto di finanziamento.
Il rimborso del finanziamento di Microcredito avviene in base ad un piano di rate a cadenza massima trimestrale, per una durata non superiore a sette anni.

Le spese ammissibili ai finanziamenti del Microcredito sono elencate all’art. 2 del Decreto. Nello specifico, possono essere finanziati progetti relativi a:

a) acquisto di beni e servizi strumentali allo svolgimento dell’attività;
b) retribuzione di nuovi dipendenti o soci lavoratori;
c) pagamento di corsi di formazione per accrescere la qualità professionale e le capacità tecniche e gestionali dell’imprenditore e dei lavoratori (nel caso di finanziamenti per l’inserimento nel mercato del lavoro, la formazione può essere anche universitaria o post-universitaria).

Secondo quanto previsto dall’art. 111 del T.U.B. (Testo Unico Bancario), i finanziamenti del Microcredito sono erogati attraverso specifici operatori iscritti in un elenco ad hoc gestito dalla Banca d’Italia, i quali presteranno ai beneficiari dei servizi ausiliari di assistenza e monitoraggio sia in fase istruttoria che di rimborso.
Tali servizi riguarderanno, tra l’altro, il supporto alla definizione della strategia di sviluppo del progetto e la formazione su svariati aspetti della gestione aziendale (amministrativo, contabile, tecnologico, etc).

Per ulteriori informazioni e approfondimenti:

Qui, il testo del Decreto n. 176 del 17/10/2014

Qui, il testo del T.U.B. – Testo Unico Bancario

Napoli, 09/12/2014