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Tag: deduzione

Il DL “Investment Compact” e le PMI innovative: nuove agevolazioni per l’innovazione d’impresa in Italia

Il Consiglio dei Ministri ha approvato lo scorso 20 gennaio il Decreto Legge “Investment Compact”, che contiene alcune novità molto interessanti per il mondo dell’imprenditoria innovativa: il nuovo provvedimento prevede infatti l’istituzione delle PMI Innovative, che si vanno ad affiancare alle startup innovative (istituite nel 2012 con il Decreto Sviluppo Bis) e rientrano in buona parte nel regime di agevolazione previsto per queste ultime.

Possono avvalersi dello status di PMI innovativa e del relativo regime di agevolazioni le PMI non quotate, residenti in Italia o in uno degli Stati Membri UE (o aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo, purché con una sede produttiva o filiale in territorio italiano) che abbianol’ultimo bilancio certificato. La PMI dovrà essere costituita da non oltre sette anni.
Inoltre, la PMI deve rispettare almeno due dei cosiddetti requisiti di capacità innovativa, e nello specifico:

– volume di spesa in ricerca e sviluppo in misura uguale o superiore al 3% del maggior valore fra costo e valore totale della produzione della PMI innovativa;
– impiego come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, in percentuale uguale o superiore al quinto della forza lavoro complessiva, dipersonale “altamente qualificato”, ossia in possesso di titolo di dottorato di ricerca o che sta svolgendo un dottorato di ricerca presso un’università italiana o straniera, oppure in possesso di laurea e che abbia svolto, da almeno 3 anni, attività di ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati, in Italia o all’estero, ovvero, in percentuale uguale o superiore a un terzo della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di laurea magistrale;
– titolarità, anche quale depositaria o licenziataria di almeno una privativa industriale, relativa a una invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale, ovvero sia titolare dei diritti relativi ad un programma per elaboratore originario registrato, purché tale privativa sia direttamente afferente all’oggetto sociale e all’attività d’impresa.

Per accedere allo status di PMI innovativa, l’impresa dovrà iscriversi all’apposita Sezione Speciale del Registro delle Imprese che sarà istituita presso le Camere di Commercio: la domanda di iscrizione va effettuata esclusivamente per via telematica.
Le informazioni obbligatorie contenute nella domanda di iscrizione alla Sezione Speciale andranno poi aggiornate due volte all’anno (entro il 30 giugno ed entro il 31 dicembre), pena la cancellazione d’ufficio.

Le PMI innovative possono beneficiare del regime di agevolazioni previste per le startup innovative, ad eccezione degli aspetti riguardanti le disposizioni di diritto fallimentare e quelle di regolamentazione del mercato del lavoro. Le agevolazioni previste per le PMI innovative, quindi, sono le seguenti:

1) Esonero dal pagamento dei diritti camerali e delle imposte di bollo;

2) Deroghe alle disposizioni civilistiche in tema di perdite che intaccano il capitale sociale: se si verifica una perdita che riduce di oltre 1/3 il capitale sociale, il termine entro il quale la perdita stessa deve risultare diminuita a meno di un terzo per evitare la riduzione del capitale stesso in proporzione delle perdite accertate è fissato alla fine del secondo esercizio successivo a quello in cui sono state rilevate le perdite (e non, come previsto nel regime ordinario, l’esercizio successivo);

3) Remunerazione attraverso strumenti di partecipazione al capitale: i collaboratori possono essere pagati con tali strumenti (es. stock option) e i fornitori di servizi esterni con sistemi di work for equity;

4) Incentivi fiscali per gli investimenti da persone fisiche e giuridiche: detrazioni IRPEF del 19% e deduzioni imponibile IRES del 20%. Le percentuali previste non cambiano, come accade per le startup, in caso di PMI a vocazione sociale.

Alle PMI innovative, infine, viene estesa la possibilità di accedere ai portali on-line di crowdfunding per la raccolta di capitale di rischio.

FONTI: Il Sole 24 Ore, IPSOA

Napoli, 27/01/2015

NEWS: Chiarimenti dall’Agenzia delle Entrate in tema di agevolazioni per chi investe in startup innovative

Il 22 gennaio 2015 l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la Risoluzione 9/E incentrata sul tema delle agevolazioni fiscali riservate a chi effettua conferimenti in denaro in startup innovative ai sensi del D.L. 179/2012 (Decreto Sviluppo Bis).

Come previsto dall’art. 29 del Decreto Sviluppo Bis, infatti, coloro che effettuano conferimenti in denaro (capitale sociale) in startup innovative ha diritto ad un’agevolazione fiscale ai fini delle imposte sui redditi, e nello specifico sotto forma di detrazione di imposta (IRPEF) o deduzione dal reddito complessivo (IRES).

La Risoluzione 9/E analizza due casi specifici:

1) Conferimento in denaro in una startup innovativa in cui le quote siano sottoscritte tramite società fiduciaria;

2) Conferimento in denaro in una startup innovativa che perfezioni l’iscrizione alla Sezione Speciale del Registro delle Imprese successivamente all’iscrizione nella sezione ordinaria.

CASO 1

L’Agenzia delle Entrate osserva che in generale, anche se il conferimento avviene attraverso l’interposizione di una società fiduciaria, non si modifica in nessun caso l’effettivo proprietario dei beni: l’investitore che effettua il conferimento, quindi, resta comunque colui che si è rivolto alla fiduciaria.

Di conseguenza, l’Agenzia afferma che le agevolazioni fiscali ai sensi dell’art. 29 D.L. 179/2012 restano valide e applicabili a tutti gli effetti.

CASO 2

Nella seconda parte della Risoluzione, l’Agenzia delle Entrate osserva che il perfezionamento successivo dell’iscrizione alla Sezione Speciale del Registro delle Imprese non va ad inficiare il fatto che il conferimento in denaro sia finalizzato ad un investimento in startup innovative.

Pertanto, il regime fiscale di agevolazioni previsto dall’art. 29 del Decreto Sviluppo Bis è applicabile a tutti gli effetti.

Per maggiori dettagli e approfondimenti, il testo della Risoluzione 9/E è disponibile al seguente link:http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2015/gennaio+2015+risoluzioni/risoluzione+n+9e+del+22+gennaio+2015/RIS+9e+del+22+01+15.pdf

FONTE: Fiscal Focus

Napoli, 26/01/2015

Pubblicato in GU il decreto che rende ufficialmente operative le agevolazioni fiscali per investimenti in startup innovative

Si è concluso l’iter legislativo per l’attuazione degli incentivi fiscali per investimenti in startup innovative: con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (n. 66 del 20/03/2014) del Decreto 30 gennaio 2014 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, diventano operative le previsioni contenute dall’art. 29 del Decreto Sviluppo Bis n. 179/2012 (convertito in legge n. 221 del 17 dicembre 2012).

Le agevolazioni riguardano gli investimenti effettuati in una o più startup innovative nei tre periodi di imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2012 (art. 2): si tratta quindi di agevolazioni fiscali inerenti il triennio 2013/2015.
I soggetti beneficiari delle agevolazioni sono i soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e dell’imposta sul reddito delle società (IRES).

Gli investimenti agevolabili possono essere effettuati anche indirettamente, attraverso organismi di investimento collettivo del risparmio o altre società di capitali che investono prevalentemente in startup innovative. Vediamo più nello specifico come funzionano le due tipologie di agevolazioni:

1) IRPEF: per investimenti in startup innovative fino ad un limite massimo di 500.000 euro per ciascun periodo di imposta, si prevede una detrazione pari al 19% dell’importo investito. La percentuale cresce al 25% in caso di investimenti in startup a vocazione sociale o in startup innovative che sviluppano e commercializzano esclusivamente prodotti/servizi innovativi ad alto valore tecnologico nel settore energetico.

2) IRES: per investimenti in startup innovative fino ad un limite massimo di 1,8 milioni di euro per ciascun periodo di imposta, si prevede una deduzione dal reddito complessivo pari al 20% dell’importo investito. La percentuale cresce al 27% in caso di investimenti in startup a vocazione sociale o in startup innovative che sviluppano e commercializzano esclusivamente prodotti/servizi innovativi ad alto valore tecnologico nel settore energetico.

Il Decreto entra ufficialmente in vigore a partire da oggi 21/03/2014: a questo link, il testo definitivo pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

Napoli, 21/03/2014