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Decreto Cultura e Turismo: misure e disposizioni interessanti per startup e imprese innovative

E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (n. 175 del 30/07/2014) il testo della Legge n. 106/2014, che ha convertito in legge il Decreto Cultura e Turismo (n. 83/2014). Tra le disposizioni contenute nella legge, in vigore dal 31/07/2014, anche alcuni spunti interessanti per startup e imprese innovative (in particolare, in riferimento agli art. 9 e 11 bis).

Il Decreto Cultura e Turismo contiene una serie di misure finalizzate al rilancio e alla tutela del patrimonio culturale, artistico e paesaggistico nazionale, finalizzate a migliorare il livello di competitività nel settore turismo per il nostro Paese a livello internazionale: la legge prevede, ad esempio, l’Art-Bonus (credito di imposta per donazioni a sostegno della cultura), le misure di semplificazione relative al Grande Progetto Pompei e alcune disposizioni per la crescita del settore cinematografico e audiovisivo.

Tra le misure interessanti in tema startup, la conversione in legge del Decreto ha introdotto il nuovo articolo 11 bis, dedicato alle startup innovative nel settore turistico: secondo il comma 1, “si considerano startup innovative anche le società che abbiano come oggetto sociale la promozione dell’offerta turistica nazionale attraverso l’uso di tecnologie e lo sviluppo di software originali, in particolare, agendo attraverso la predisposizione di servizi rivolti alle imprese turistiche“.

La normativa sulle startup innovative prevista dall’art. 25 del Decreto Sviluppo bis (n. 179/2012) va quindi estesa anche alle nuove “startup turismo”, che dovranno svolgere servizi della seguente tipologia:

formazione del titolare e del personale dipendente;
costituzione e associazione di imprese turistiche e culturali, strutture museali, agenzie di viaggio al dettaglio, uffici turistici di informazione e accoglienza per il turista e tour operator di autotrasporto;
– offerta di servizi centralizzati di prenotazione in qualsiasi forma, compresi sistemi telematici e banche di dati in convenzione con agenzie di viaggio o tour operator, la raccolta, l’organizzazione, la razionalizzazione e l’elaborazione statistica dei dati relativi al movimento turistico;
elaborazione e sviluppo di applicazioni web che consentano di mettere in relazione aspetti turistici culturali e di intrattenimento nel territorio e lo svolgimento di attività conoscitive, promozionali e di commercializzazione dell’offerta turistica nazionale, in forma di servizi di incoming ovvero di accoglienza di turisti nel territorio, attivando anche nuovi canali di distribuzione.

L’art. 11 bis offre anche alcune specificazioni riguardanti la forma societaria delle startup turistiche: possono costituirsi in forma di SrlS (società a responsabilità limitata semplificata) e, in questo caso, saranno esenti da imposta di registro, diritti erariali e tasse di concessione governativa (qualora i soci siano persone fisiche che non abbiano ancora compiuto 40 anni all’atto di costituzione della società).

Infine, l’ultimo comma dell’art. 11 bis specifica che la normativa sulle startup innovative nel turismo si applicherà a decorrere dal 1° gennaio 2015.

Di particolare interesse per startup e imprese innovative, in particolare per quelle operanti in campo digitale, è anche l’art. 9 del Decreto Cultura e Turismo, contenente “disposizioni urgenti recanti introduzione di un credito d’imposta per la digitalizzazione degli esercizi ricettivi“.

Si tratta di una possibilità offerta a esercizi ricettivi (singoli o aggregati con servizi extra-ricettivi o ancellari), nonchè ad agenzie di viaggi e tour operator (appartenenti ai Cluster 10 e 11 previsti dal Decreto n. 303/2012 del Ministero dell’Economia e delle Finanze): l’agevolazione consiste in un credito d’imposta del 30% sui costi sostenuti per spese e investimenti in digitalizzazione fino ad un importo massimo complessivo di 12.500 €. Il credito d’imposta dovrà essere calcolato su investimenti relativi i periodi di imposta 2014, 2015 e 2016.

Le spese ammissibili al credito d’imposta per la digitalizzazione dovranno riguardare le spese elencate al comma 2 dell’art. 9, in particolare:

a) impianti wi-fi;
b) siti web ottimizzati per il mobile;
c) programmi e sistemi informatici per la vendita diretta, che siano in grado di garantire gli standard di interoperabilità con i portali di promozione pubblici e privati, al fine di favorire l’integrazione;
d) pubblicità, promozione e commercializzazione su siti e piattaforme informatiche specializzate;
e) servizi di consulenza per la comunicazione e il marketing digitale;
f) strumenti di promozione digitale in tema di inclusione e ospitalità per persone con disabilità;
g) formazione del titolare o del personale dipendente.

Il credito d’imposta per la digitalizzazione delle imprese turistiche sarà ulteriormente specificato (in termini di tipologie di spese ammissibili, procedure, etc.) attraverso un apposito Decreto del MIBAC di concerto con il MISE e il Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Per maggiori informazioni e dettagli, il testo integrale del Decreto Cultura e Turismo, integrato con le modifiche della Legge di Conversione, è disponibile al seguente link: http://www.serviziparlamentari.com/index.php?option=com_mtree&task=att_download&link_id=4204&cf_id=70

Napoli, 01/08/2014