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Tag: D.L. 179/2012

NEWS: Chiarimenti dall’Agenzia delle Entrate in tema di agevolazioni per chi investe in startup innovative

Il 22 gennaio 2015 l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la Risoluzione 9/E incentrata sul tema delle agevolazioni fiscali riservate a chi effettua conferimenti in denaro in startup innovative ai sensi del D.L. 179/2012 (Decreto Sviluppo Bis).

Come previsto dall’art. 29 del Decreto Sviluppo Bis, infatti, coloro che effettuano conferimenti in denaro (capitale sociale) in startup innovative ha diritto ad un’agevolazione fiscale ai fini delle imposte sui redditi, e nello specifico sotto forma di detrazione di imposta (IRPEF) o deduzione dal reddito complessivo (IRES).

La Risoluzione 9/E analizza due casi specifici:

1) Conferimento in denaro in una startup innovativa in cui le quote siano sottoscritte tramite società fiduciaria;

2) Conferimento in denaro in una startup innovativa che perfezioni l’iscrizione alla Sezione Speciale del Registro delle Imprese successivamente all’iscrizione nella sezione ordinaria.

CASO 1

L’Agenzia delle Entrate osserva che in generale, anche se il conferimento avviene attraverso l’interposizione di una società fiduciaria, non si modifica in nessun caso l’effettivo proprietario dei beni: l’investitore che effettua il conferimento, quindi, resta comunque colui che si è rivolto alla fiduciaria.

Di conseguenza, l’Agenzia afferma che le agevolazioni fiscali ai sensi dell’art. 29 D.L. 179/2012 restano valide e applicabili a tutti gli effetti.

CASO 2

Nella seconda parte della Risoluzione, l’Agenzia delle Entrate osserva che il perfezionamento successivo dell’iscrizione alla Sezione Speciale del Registro delle Imprese non va ad inficiare il fatto che il conferimento in denaro sia finalizzato ad un investimento in startup innovative.

Pertanto, il regime fiscale di agevolazioni previsto dall’art. 29 del Decreto Sviluppo Bis è applicabile a tutti gli effetti.

Per maggiori dettagli e approfondimenti, il testo della Risoluzione 9/E è disponibile al seguente link:http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2015/gennaio+2015+risoluzioni/risoluzione+n+9e+del+22+gennaio+2015/RIS+9e+del+22+01+15.pdf

FONTE: Fiscal Focus

Napoli, 26/01/2015

Novità dal MISE: è possibile trasformare una Srl Unipersonale in Startup Innovativa

Al già ampio panorama legislativo nazionale dedicato alle startup innovative si è aggiunto nei giorni scorso un nuovo tassello: la nota n. 164029 emessa dal Ministero dello Sviluppo Economico in data 8 ottobre 2013, contenente il parere positivo sulla possibilità di trasformare una Srl Unipersonale in Startup Innovativa.

La nota risponde ad un quesito riguardante una società operante nell’ambito oggettivo dell’innovazione tecnologica, che tuttavia non disporrebbe del requisito soggettivo previsto dall’art. 25, comma 3, lett. g) del D.L. 179/2012 secondo cui una società può iscriversi alla Sezione Speciale del Registro delle Imprese e acquisire lo status di startup innovativa quando “non è stata costituita da una fusione, scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda”.

La società in questione, operante dal 2008, ha depositato un brevetto industriale nell’ottobre 2010 e, dopo pochi giorni, ha cambiato l’attività prevalente proprio in virtù della tecnologia derivante dal nuovo brevetto.
Un anno dopo, il 19 novembre 2011, l’imprenditore decide di costituire una Srl Unipersonale tramite conferimento in denaro ma, in seguito (il 21 dicembre 2011), con l’atto di cessione l’azienda dell’individuale viene trasferita alla società neocostituita.
Nella nota ministeriale si legge a questo punto un’osservazione fondamentale: nel nostro ordinamento, l’unico modo possibile per cambiare forma giuridica garantendo continuità ai rapporti giuridici preesistenti è la cessione di azienda, anche perchè è impossibile trasformare in società un’azienda individuiale.

Il quesito nasce però nel marzo 2013, quando la Srl Unipersonale presenta istanza di iscrizione alla Sezione Speciale del Registro delle Imprese per acquisire lo status di startup innovativa e non può firmare la dichiarazione sostituitiva in quanto non possiede il requisito previsto alla lettera g) di cui sopra.

Come accennato all’inizio del post, il Ministero dello Sviluppo Economico ha risolto il quesito con un parere positivo: la motivazione espressa nella nota si basa sulla volontà del legislatore e sullo spirito della normativa contenuta nell’intero D.L. 179/2012.
Nella nota si legge che la volontà del legislatore è chiaramente “diretta alla creazione del maggior numero di startup innovative, destinate al rilancio delle eccellenze imprenditoriali e di conseguenza alla crescita del sistema paese”.

Anche i limiti oggettivi e soggettivi posti all’accesso al regime speciale previsto per le startup innovativi vanno sempre e comunque considerati e valutati in maniera proporzionata alle finanlità di interesse pubblico generale.

Inoltre, considerato che il nostro ordinamento legislativo non prevede altra possibilità per trasformare un’impresa unipersonale in una società se non la cessione dell’impresa alla società neocostituita, vietare l’iscrizione alla Sezione Speciale del Registro delle Imprese al soggetto in questione (tra l’altro, titolare di una privativa industriale che rappresenta uno dei tre “ulteriori requisiti” indicati dal D.L. 179/2012 per accedere allo status di startup innovativa) sarebbe una discriminazione.

Infine, il Ministero fa notare che discriminare tali soggetti ed estrometterli dal regime speciale per startup innovative non solo ritarderebbe il rilancio produttivo del Paese, ma potrebbe costringere queste persone ad emigrare all’Estero per sviluppare il proprio know-how.

Napoli, 21/10/2013