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Tag: credito d’imposta

Il nostro approfondimento su Start up Innovativa, S.r.l. Semplificata e S.r.l. a Capitale Ridotto

La nascita di nuove imprese, in particolare di start up ad alto contenuto innovativo e con elevate potenzialità di crescita, fondate da giovani, è alla base dello sviluppo economico del Paese. Per questo motivo, a partire dallo scorso anno, sono state emanate nuove regole e forme societarie che rispondono all’esigenza di facilitare lo sviluppo dell‘imprenditorialità. In particolare:

  • sono state introdotte due nuove forme societarie, le s.r.l. semplificate e le s.r.l. a capitale ridotto. Tali forme societarie sono “sottotipi” della s.r.l. ordinaria (regolamentata dall’art. 2463 del Codice Civile) ma ne rappresentano una scelta più performante ed economica, grazie alla previsione di un iter costitutivo accelerato e di una serie di semplificazioni normative.

  • è stato pubblicato il Decreto legge Sviluppo bis, n. 179/2012, che ha introdotto nel panorama normativo italiano la start up innovativa: in questo caso non si tratta di una forma societaria a sè stante, ma piuttosto di una serie di regole ed agevolazioni previste per le società di capitali (tra cui le suddette s.r.l.), che soddisfano una serie di requisiti, contenuti negli artt. 25 – 32 del Decreto in questione.

Di seguito, proponiamo un compendio utile a tutti gli aspiranti startupper che volessero approfondire le tematiche suddette:

  • nella seguente tabella esponiamo in matrice le principali novità introdotte.

S.r.l. Semplificata

S.r.l. a Capitale Ridotto

Se è anche Starup Innovativa

Normativa

Art. 2463-bis Codice civile

Art. 44 D.L. 83/2012

Decreto legge Sviluppo bis n. 179/2012 artt. 25 – 32

Soci e Requisiti

Persone fisiche con meno di 35 anni.

Possibile anche se unipersonale.

Persone fisiche senza limiti di carattere anagrafico.

Possibile anche se unipersonale.

Persone fisiche e giuridiche. Per i primi 24 mesi dalla costituzione, la maggioranza deve essere costituita da persone fisiche

 

Rispetto degli ulteriori requisiti previsti dall’art. 25 del decreto.

Forma

Contratto o atto pubblico notarile

Contratto o atto pubblico notarile

Valgono le regole previste per la forma societaria prescelta

Atto costituivo

Conforme al modello standard con elementi indicati all’art. 2463-bis, comma 2. E’ possibile anche variare tale modello, ma potranno essere dovuti gli oneri notarili.

Libero con elementi indicati all’art. 2463-bis, comma 2

Oggetto sociale prevalente: sviluppo e commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico.

 

E’ possibile la creazione di categorie di quote fornite di diritti diversi, determinando liberamente il contenuto di tali categorie anche in termini di diritti di voto (commi 2 e 3 art. 26 DL 179/2012)

Denominazione

S.r.l.s.

Con espressa indicazione che si tratta di società a responsabilità limitata semplificata

S.r.l. a c.r.

Con espressa indicazione che si tratta di società a responsabilità a capitale ridotto

Valgono le regole previste per la forma societaria prescelta

Amministratori

Uno o più soci

Persone fisiche, anche non soci

Si ritiene che anche gli amministratori possano essere presi in considerazione per il raggiungimento del parametro quantitativo della forza lavoro qualificata prevista nei tre “Ulteriori requisiti” (lett. h comma 2 art. 25 DL 179/2012)

Capitale sociale

Da 1 a 9.999,99 euro

Da 1 a 9.999,99 euro

Valgono le regole previste per la forma societaria prescelta

 

Se il capitale scende sotto il minimo legale per perdite, è possibile prorogare di 12 mesi, rispetto alle società di capitali ordinarie, le decisioni dell’assemblea in relazione al ripristino del capitale stesso o alla trasformazione della società

Versamento del capitale sociale

Deve essere interamente versato agli amministratori. Non sono ammessi apporti in natura.

Deve essere interamente versato agli amministratori. Non sono ammessi apporti in natura.

Valgono le regole previste per la forma societaria prescelta

Spese di costituzione

Esenzione da bolli, diritti di segreteria e oneri notarili. Nel caso di startup innovative, si aggiunge anche l’esenzione dal diritto annuale della CCIAA.

Gli oneri notarili potranno essere dovuti se si modifica lo statuto standard.

Spese ordinarie per la costituzione della srl. Nel caso di startup innovative, si applica l’esenzione da bolli, diritti di segreteria e dal diritto annuale della CCIAA

Esenzione da bolli, diritti di segreteria e dal diritto annuale della CCIAA per i 48 mesi di durata dello status di start up innovativa (previo assolvimento degli obblighi per il mantenimento di quest’ultimo)

Cessione di quote

Ammessa solo tra persone fisiche con meno di 35 anni

Ammessa solo tra persone fisiche

Ammesso, nel rispetto dell’obbligo di detenzione della maggioranza delle quote da parte di persone fisiche (previsto per i primi 24 mesi dalla costituzione della società)

Cessazione attività per crisi aziendale

Procedure concorsuali ordinarie, incluso il fallimento

Procedure concorsuali ordinarie, incluso il fallimento

Solo disciplina sulla composizione della crisi da sovra indebitamento (capo II della legge 27 gennaio 2012, n. 3), per favorire una rapida liquidazione dei beni e il

beneficio del fresh- start per l’imprenditore.

Rapporti di lavoro

Disciplina ordinaria

Disciplina ordinaria

Agevolazioni per l’assunzione di personale altamente qualificato (credito d’Imposta per la Ricerca e Sviluppo, introdotto dalla Legge di Stabilità n. 228/2012).

Maggiore flessibilità per i contratti di lavoro a tempo determinato.

Possibilità di remunerazione del personale con strumenti finanziari o con ogni altro diritto o incentivo che preveda l’attribuzione di strumenti finanziari o diritti similari.

Raccolta di capitali

Disciplina ordinaria

Disciplina ordinaria

Le quote di partecipazione possono costituire oggetto di offerta al pubblico di prodotti finanziari, anche attraverso i portali per la raccolta di capitali (cd. crowdfunding)

Altri vantaggi fiscali

Disciplina ordinaria

Disciplina ordinaria

Non si applica la disciplina prevista per le società non operative (articolo 30 della Legge 23 dicembre 1994, n. 724) e quella sul godimento dei beni ai soci (articolo 2, commi da 36-decies a 36- duodecies del D.L. 13 agosto 2011, n. 138).

Altri vantaggi

Disciplina ordinaria

Disciplina ordinaria

Intervento gratuito del Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese.

Consulenza gratuita (compresa la partecipazione ad eventi) dell’ICE-Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane.

 

Napoli, 16/05/2013

Opportunità per i giovani professionisti in Campania

La Giunta della Regione Campania ha pubblicato il Regolamento n. 3 del 21/03/2013 per l’attuazione dell’art. 11 della Legge Regionale “Norme per il comparto del lavoro autonomo in favore dei giovani professionisti“, n. 16 del 06/07/2012: si tratta di uno strumento normativo importante nel quadro delle job opportunities per i giovani residenti nel territorio regionale che siano interessati ad intraprendere la propria carriera nel campo delle professioni intellettuali. In particolare, la Regione intende favorire i processi aggregativi tra i professionisti del settore, anche quelli di natura temporanea.

La Legge 16/2012 nasce allo scopo di stabilire la disciplina delle professioni intellettuali: tra le agevolazioni e gli incentivi previsti dalla legge, ci concentriamo  sui fondi istituiti agli art. 3, 5 e 9, il cui funzionamento è disciplinato dal nuovo Regolamento 3/2013 pubblicato nel BURC n. 18 del 2 aprile e destinato alle associazioni regionali temporanee tra professionisti del settore.

I beneficiari dei tre fondi sono le aggregazioni di giovani professionisti (di età inferiore ai 40 anni), comprese quelle non ancora costituite in forma di società. Le forme societarie ammesse sono quelle previste dai titoli V e VI del libro V Codice Civile, ovvero le società di persone (S.n.c. e S.a.s.), le società di capitali (S.r.l., S.p.a., S.a.p.a.) e le società cooperative.

Credito di imposta

Previsto all’art. 5 della L.R. 16/2012, prevede la creazione di un Fondo dell’entità di 150.000,00 euro destinato al finanziamento di due tipologie di agevolazioni:

  • Per nuovi investimenti: l’art. 2 del Regolamento prevede l’estensione del credito d’imposta regionale alle aggregazioni professionali tra giovani professionisti. E’ importante sottolineare come in questa prima fase di attuazione il credito d’imposta sia previsto anche per i singoli componenti di aggregazioni non ancora costituite in forma societaria, che abbiano però sottoscritto l’impegno a costituire la società entro sei mesi. Gli investimenti agevolabili sono quelli “consistenti nell’acquisto, anche mediante contratto di locazione finanziaria, di beni strumentali nuovi, materiali o immateriali (…) destinati all’avviamento di nuovi studi di aggregazioni professionali sul territorio regionale“. Sono esclusi dalle agevolazioni i beni immobili ed i mezzi di trasporto a motore.
  • Per nuove assunzioni: gli stessi soggetti sono beneficiari del credito d’imposta in caso di creazione di lavoro stabile con contratto a tempo indeterminato (in formula full time o part time) per lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati residenti in  Campania. Si ricorda che i requisiti di tali tipologie di lavoratori sono previsti a livello europeo (Regolamento CE n. 800/2008, art. 2 punti 18 e 19).

Borse di studio

Il Fondo, istituito all’art. 3 della L.R. 16/2012, prevede uno stanziamento di 50.000,00 euro per agevolare l’accesso alla professione dei giovani di età inferiore a 26 anni. Sono previsti criteri di merito e requisiti di carattere economico, e l’attivazione di apposite procedure concorsuali per l’effettiva erogazione delle Borse di studio. Il Regolamento rimanda la disciplina delle agevolazioni ad un successivo atto deliberativo della Giunta Regionale.

Attività di Tirocinio

Si tratta di un Fondo di 50.000,00 euro stanziato dalla Regione Campania per contributi a titolo di copertura totale o parziale del rimborso spese ai tirocinanti. Sarà possibile attivare tirocini anche in assenza di dipendenti a tempo indeterminato, e il tutor potrà essere sia il titolare dello studio che uno dei rofessionisti associati. Le modalità di erogazione dei contributi verranno stabilite grazie ad un’apposita convenzione quadro, da stipulare nel rispetto di alcune condizioni elencate al comma 2 art. 5 del Regolamento: il professionista è tenuto al rispetto di alcuni obblighi, come quelli di assicurazione e rispetto della normativa sulla salute e sulla sicurezza sui lughi di lavoro. Il tirocinante non può essere ospitato più di una volta presso lo stesso professionista e il rimborso spese, pari ad almeno 500,00 euro mensili, potrà essere erogato dopo almeno sei mesi di tirocinio e per un massimo di 12 mesi.

Napoli, 05 aprile 2013

Approfondimenti: Il Credito d’Imposta per PMI e #Startup

La Legge di Stabilità 2013 (Legge n. 228 del 24/12/2012) ha istituito, ai commi 95, 96 e 97 dell’art. 1, un Fondo per la concessione del Credito d’imposta per la Ricerca e Sviluppo, destinato in particolare alle piccole e medie imprese e con lo scopo di ridurre il cuneo fiscale.

Istituito presso la Presidenza del Consiglio, il Fondo è finanziato dalla progressiva riduzione degli stanziamenti di bilancio destinati ai trasferimenti e ai contributi alle imprese. Nello specifico, il credito d’imposta è riservato alle imprese e alle reti d’impresa che affidano progetti di ricerca e sviluppo a università ed enti/organismi di ricerca o che realizzano investimenti nel settore.

L’istituzione del fondo avviene secondo criteri e modalità definiti di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze e con il Ministero dello sviluppo economico: i Ministri sono tenuti a riferire alle Commissioni parlamentari competenti circa l’individuazione e la quantificazione dei trasferimenti e dei contributi concessi, ai fini dell’adozione delle conseguenti iniziative di carattere normativo. In attesa di queste ultime, facciamo il punto della situazione sulla recente normativa sul tema di che trattasi.

Il Fondo per il Credito d’imposta prevede due differenti agevolazioni:

  • Deduzione ai fini IRAP dei costi sostenuti per il personale addetto all’attività di ricerca e sviluppo;
  • Deduzione ai fini IRES dei costi sostenuti per attività di ricerca e sviluppo.

Il beneficio sarà assegnato fino a concorrenza delle risorse disponibili, pari a 25 milioni di euro per il 2012 e 50 milioni di euro per il 2013 e per gli anni seguenti. Sono previste agevolazioni per l’assegnazione dei fondi alle imprese che hanno sede nei territori colpiti dal terremoto del 2012 (con l’istituzione di una specifica riserva), ma soprattutto delle “corsie preferenziali” per le start-up innovative e gli incubatori certificati (così come definite all’art. 25 del Dl 179/2012), per i quali è introdotto un vincolo di destinazione delle somme stanziate nel momento in cui si avvicina il loro esaurimento.

Al momento è stato emanato il decreto interministeriale previsto per dare attuazione al credito d’imposta per le assunzioni di personale altamente qualificato (art. 24 Dl 22 giugno 2012, n. 83), ovvero dei soggetti in possesso di un dottorato di ricerca universitario o di una laurea magistrale, purché, in questo secondo caso, impiegato in specifiche attività di ricerca e sviluppo. Il provvedimento, oltre a disciplinare alcuni aspetti specifici del meccanismo agevolativo, ha chiarito definitivamente che il beneficio potrà essere richiesto e fruito per tutte le assunzioni a tempo indeterminato effettuate a partire dal 26 giugno 2012, data di entrata in vigore del già richiamato decreto. Per gli anni successivi sono, invece, agevolabili i costi sostenuti per le medesime finalità a partire dal 1° gennaio di ciascuno di essi. Nel decreto si stabilisce che il beneficio si applica a tutte le assunzioni a tempo indeterminato, anche in caso di trasformazione di contratti a tempo determinato o di apprendistato.

L’agevolazione consiste in un credito d’imposta pari al 35% di tutti i costi aziendali sostenuti per il lavoratore (per esempio oneri fiscali e previdenziali), ma può essere fruito solo nel limite di 200.000,00 euro per anno. Il credito di imposta spettante deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel quale il beneficio è maturato e va utilizzato in compensazione, in base al Dlgs 241/1997, attraverso il modello F24. Il bonus non concorre alla formazione del reddito, né della base imponibile Irap e ai fini del calcolo del rapporto citato negli articoli 61 e 109, comma 5 del Tuir. Non è, inoltre, soggetto al limite annuale di utilizzo (pari a 250 mila euro).

Nonostante il decreto, però, l’incentivo non può ancora essere utilizzato o richiesto: sarà, infatti, necessario un ulteriore provvedimento del Ministero dello Sviluppo economico, con cui definire i contenuti della domanda di accesso all’agevolazione e rese note le procedure per la sua presentazione. L’aiuto sarà assegnato mediante la procedura del “click day“, un’apposita piattaforma informatica creata per la gestione del Credito d’imposta, ma al momento non è stato ancora emanato il decreto che dovrà disciplinare nel dettaglio i contenuti delle domande e la procedura di inoltro delle stesse.

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