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Tag: Srl semplificate

Decreto Cultura e Turismo: misure e disposizioni interessanti per startup e imprese innovative

E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (n. 175 del 30/07/2014) il testo della Legge n. 106/2014, che ha convertito in legge il Decreto Cultura e Turismo (n. 83/2014). Tra le disposizioni contenute nella legge, in vigore dal 31/07/2014, anche alcuni spunti interessanti per startup e imprese innovative (in particolare, in riferimento agli art. 9 e 11 bis).

Il Decreto Cultura e Turismo contiene una serie di misure finalizzate al rilancio e alla tutela del patrimonio culturale, artistico e paesaggistico nazionale, finalizzate a migliorare il livello di competitività nel settore turismo per il nostro Paese a livello internazionale: la legge prevede, ad esempio, l’Art-Bonus (credito di imposta per donazioni a sostegno della cultura), le misure di semplificazione relative al Grande Progetto Pompei e alcune disposizioni per la crescita del settore cinematografico e audiovisivo.

Tra le misure interessanti in tema startup, la conversione in legge del Decreto ha introdotto il nuovo articolo 11 bis, dedicato alle startup innovative nel settore turistico: secondo il comma 1, “si considerano startup innovative anche le società che abbiano come oggetto sociale la promozione dell’offerta turistica nazionale attraverso l’uso di tecnologie e lo sviluppo di software originali, in particolare, agendo attraverso la predisposizione di servizi rivolti alle imprese turistiche“.

La normativa sulle startup innovative prevista dall’art. 25 del Decreto Sviluppo bis (n. 179/2012) va quindi estesa anche alle nuove “startup turismo”, che dovranno svolgere servizi della seguente tipologia:

formazione del titolare e del personale dipendente;
costituzione e associazione di imprese turistiche e culturali, strutture museali, agenzie di viaggio al dettaglio, uffici turistici di informazione e accoglienza per il turista e tour operator di autotrasporto;
– offerta di servizi centralizzati di prenotazione in qualsiasi forma, compresi sistemi telematici e banche di dati in convenzione con agenzie di viaggio o tour operator, la raccolta, l’organizzazione, la razionalizzazione e l’elaborazione statistica dei dati relativi al movimento turistico;
elaborazione e sviluppo di applicazioni web che consentano di mettere in relazione aspetti turistici culturali e di intrattenimento nel territorio e lo svolgimento di attività conoscitive, promozionali e di commercializzazione dell’offerta turistica nazionale, in forma di servizi di incoming ovvero di accoglienza di turisti nel territorio, attivando anche nuovi canali di distribuzione.

L’art. 11 bis offre anche alcune specificazioni riguardanti la forma societaria delle startup turistiche: possono costituirsi in forma di SrlS (società a responsabilità limitata semplificata) e, in questo caso, saranno esenti da imposta di registro, diritti erariali e tasse di concessione governativa (qualora i soci siano persone fisiche che non abbiano ancora compiuto 40 anni all’atto di costituzione della società).

Infine, l’ultimo comma dell’art. 11 bis specifica che la normativa sulle startup innovative nel turismo si applicherà a decorrere dal 1° gennaio 2015.

Di particolare interesse per startup e imprese innovative, in particolare per quelle operanti in campo digitale, è anche l’art. 9 del Decreto Cultura e Turismo, contenente “disposizioni urgenti recanti introduzione di un credito d’imposta per la digitalizzazione degli esercizi ricettivi“.

Si tratta di una possibilità offerta a esercizi ricettivi (singoli o aggregati con servizi extra-ricettivi o ancellari), nonchè ad agenzie di viaggi e tour operator (appartenenti ai Cluster 10 e 11 previsti dal Decreto n. 303/2012 del Ministero dell’Economia e delle Finanze): l’agevolazione consiste in un credito d’imposta del 30% sui costi sostenuti per spese e investimenti in digitalizzazione fino ad un importo massimo complessivo di 12.500 €. Il credito d’imposta dovrà essere calcolato su investimenti relativi i periodi di imposta 2014, 2015 e 2016.

Le spese ammissibili al credito d’imposta per la digitalizzazione dovranno riguardare le spese elencate al comma 2 dell’art. 9, in particolare:

a) impianti wi-fi;
b) siti web ottimizzati per il mobile;
c) programmi e sistemi informatici per la vendita diretta, che siano in grado di garantire gli standard di interoperabilità con i portali di promozione pubblici e privati, al fine di favorire l’integrazione;
d) pubblicità, promozione e commercializzazione su siti e piattaforme informatiche specializzate;
e) servizi di consulenza per la comunicazione e il marketing digitale;
f) strumenti di promozione digitale in tema di inclusione e ospitalità per persone con disabilità;
g) formazione del titolare o del personale dipendente.

Il credito d’imposta per la digitalizzazione delle imprese turistiche sarà ulteriormente specificato (in termini di tipologie di spese ammissibili, procedure, etc.) attraverso un apposito Decreto del MIBAC di concerto con il MISE e il Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Per maggiori informazioni e dettagli, il testo integrale del Decreto Cultura e Turismo, integrato con le modifiche della Legge di Conversione, è disponibile al seguente link: http://www.serviziparlamentari.com/index.php?option=com_mtree&task=att_download&link_id=4204&cf_id=70

Napoli, 01/08/2014

S.r.l. Semplificate: il modello standard e le novità del Decreto Lavoro

In riferimento alle novità introdotte dal D.L. n. 76/2013 (il cosiddetto “Decreto Lavoro”), delle quali avevamo parlato in questo recente post nel nostro blog, segnaliamo che il Consiglio Nazionale del Notariato ha diffuso una nota in data 18 settembre 2013.

Nella nota, viene affermato che una SrlS può essere costituita anche senza che venga modificato, con un nuovo decreto, il modello standard di atto costitutivo individuato dal D.M. n.138/2012 per recepire le novità apportate dal D.L. n. 76/2013.
Il modello standard deve intendersi come già corretto, nel senso che “deve intendersi immediatamente modificato nelle clausole incompatibili con il D.L. n. 76/2013, le quali dovranno pertanto essere omesse”.

La forma societaria della Srl semplificata è molto diffusa tra le startup, soprattutto per il regime di agevolazioni che prevede (qui, il nostro approfondimento sul tema): se anche tu vuoi provare a fondare la tua startup, il CSI – Centro Servizi Incubatore Napoli Est ti offre l’opportunità di partecipare alle selezioni per la seconda edizione di VulcanicaMente: dal talento all’impresa.

Mancano ancora poche ore alla deadline per partecipare al TechDay, l’evento di scouting che si terrà domani e dopodomani al PAN – Palazzo delle Arti Napoli: hai tempo fino alle 23:59 di oggi per compilare il form di iscrizione: visita subito la sezione Eventi & Iniziative del sito internet www.incubatorenapoliest.it e metti in gioco la tua idea innovativa!

Napoli, 23/09/2013

Startup innovative: chiarimenti sulle assunzioni

Il Decreto legge Sviluppo bis, n. 179/2012, ha introdotto, con decorrenza dal 20 ottobre, le startup innovative. Per questo tipo di società è prevista una serie di benefici fiscali, cui è possibile accedere solo se in possesso dei requisiti previsti dalla legge vigente in materia di startup.

Il regime fiscale agevolato prevede che la startup innovativa sia esonerata dall’imposta di bollo, dai diritti di segreteria e dal diritto annuale alla Camera di Commercio. E’ previsto inoltre un regime particolare per le assunzioni, allo scopo di adattare la normativa generale alle particolari esigenze di un’azienda in fase di lancio. Il punto di partenza è che anche le startup, come le altre società, possono stipulare contratti di lavoro a tempo determinato per una durata minima di 6 mesi e massima di 36, in cui il lavoratore sia impiegato nello svolgimento di attività “inerenti o strumentali all’oggetto sociale“.

Il Decreto 179/2012 prevede però delle regole ad hoc in materia di assunzioni per le startup innovative: a differenza delle altre società, la startup può infatti assumere un lavoratore con contratto a termine senza applicare il cosiddetto “causalone“. La stipula di un contratto di lavoro a tempo determinato prevede infatti, per tutte le altre forme societarie, di dover indicare (e, laddove richiesto, di provare) le “ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo” che giustificano l’apposizione del termine: le startup innovative sono esonerate da tale obbligo.

La disciplina in favore delle startup innovative prevede un’ulteriore possibilità: entro i 36 mesi, è possibile stipulare ulteriori contratti a tempo determinato senza l’osservanza dei termini previsti dalla disciplina generale: l’art. 5 comma 3 del D. Lgs 368/2001 prevede infatti che un contratto si trasformi automaticamente in indeterminato quando il lavoratore viene riassunto con un altro contratto a termine entro un periodo di tempo pari a 10 giorni, se il contratto precedente ha durata inferiore a 6 mesi, o pari a 20 giorni, se il contratto precedente ha durata superiore a 6 mesi.

Al termine dei 36 mesi, per le startup innovative sarà inoltre possibile stipulare un ulteriore contratto a tempo determinato con il lavoratore, fino al raggiungimento dei quattro anni di beneficio. Per usufruire di questa possibilità è necessario rispettare la seguente condizione: la stipula del contratto successivo ai 36 mesi deve avvenire presso la Direzione provinciale del lavoro competente per il territorio.

Anche riguardo alla stipula di contratti collettivi sono previste regole particolari, adatte alle esigenze delle startup e alle particolari necessità in termini di promozione, sviluppo e stabilità di un’azienda in fase di avvio: è prevista infatti la possibilità di identificare dei criteri minimi tabellari e per la definizione della parte variabile specifici per le startup. E’ prevista infine la possibilità di istituire delle ulteriori disposizioni utili per adattare le regole generali in materia di rapporto di lavoro alle esigenze tipiche delle fasi di avvio do una startup innovativa.

Come accennato, per poter beneficiare del regime fiscale e in materia di assunzione descritto, è necessario che l’azienda sia in possesso dei requisiti previsti per le startup innovative.

Le startup innovative possono costituirsi in forma di società di capitali o cooperativa. Riguardo ai requisiti, prima di tutto, i soci di una startup innovativa devono essere persone fisiche.
L’oggetto sociale esclusivo o prevalente di una startup innovativa è lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti innovativi ad alto valore tecnologico.
La startup innovativa deve avere la propria sede principale in Italia e deve essere costituita da non oltre 48 mesi. Non può nascere per effetti di fusione, scissione, cessione di azienda o di ramo di azienda.

Per avere accesso al regime di benefici previsto per le startup innovative, inoltre, i soci fondatori non devono distribuire utili per i primi quattro anni, e devono mantenere, per 24 mesi dalla costituzione della società, la maggioranza del capitale sociale e dei diritti di voto nell’assemblea ordinaria dei soci.
A partire dal secondo anno di attività, inoltre, il totale del valore della produzione annua di una startup innovativa deve essere non superiore a 5 milioni di euro, come risultante dall’ultimo bilancio approvato entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio.

Sono previsti inoltre dal Decreto Sviluppo bis tre “requisiti ulteriori“:

  • sostenere spese di ricerca e sviluppo per almeno il 20% del maggiore valore fra costo e valore totale della produzione;
  • impiegare, per almeno un terzo della forza lavoro complessiva, personale con un titolo di dottorato di ricerca o che stia svolgendo un dottorato di ricerca o, ancora, che sia in possesso di laurea e abbia svolto attività di ricerca certificata per almeno tre anni;
  • essere titolare o depositaria o licenziataria di almeno una privativa industriale, che riguardi direttamente l’oggetto sociale e l’attività di impresa.

Per costituirsi come startup innovativa, la società deve essere in possesso di almeno uno di questi tre requisiti.

Infine, per beneficiare del regime specifico per startup, è previsto l’obbligo di iscrizione alla Sezione Speciale del Registro delle Imprese come startup “attiva“: i benefici saranno concessi a partire dall’adempimento di tale obbligo.

Fonte: Il Sole 24 Ore

Napoli, 02 Maggio 2013