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La Guida del MISE all’uso dei piani azionari e del work for equity per startup innovative e incubatori certificati

Lo scorso 24 marzo 2015 il Ministero dello Sviluppo Economico ha pubblicato la Guida all’uso dei piani azionari e del work for equity – Strumenti di incentivazione e remunerazione di personale e consulenti di startup innovative e incubatori certificati: all’interno della Guida, sono specificati nel dettaglio le caratteristiche e le modalità delle agevolazioni fiscali e contributive previste dalla normativa nazionale.

Le startup innovative e gli incubatori certificati (ai sensi del D.L. 179 del 18 ottobre 2012) hanno infatti diritto a beneficiare delle opportunità previste in materia di remunerazione e incentivazione dei dipendenti e dei prestatori di servizi esterni, sia in caso di remunerazione sotto forma di azioni e strumenti finanziari (piani di incentivazione per il personale) che in caso di work for equity.

PIANI DI INCENTIVAZIONE PER IL PERSONALE

La Guida analizza innanzitutto le agevolazioni previste in caso di piani di incentivazione per il personale, e quindi per le remunerazioni corrisposte sotto forma di strumenti finanziari.
L’agevolazione, di tipo fiscale e contributivo, prevede la non imponibilità dei redditi di lavoro e dei diritti di opzione per l’acquisto di azioni e strumenti finanziari, attribuiti da una startup innovativa o da un incubatore certificato ai propri amministratori, dipendenti e collaboratori continativi.

In particolare, la Guida analizza (a titolo puramente esemplificativo) le seguenti tipologie di compensi agevolati:

1) Azioni e Quote

La Guida ricorda che le startup innovative possono assegnare al proprio personale, oltre ad azioni o quote ordinarie, anche azioni o quote di categoria particolare. In questo caso, le azioni o quote possono prevedere diritti economici e/o amministrativi diversi da quelli comunemente attribuiti a tutti i soci.

Tuttavia, il MISE specifica che tali diritti particolari non possono consistere in una percentuale maggiorata di dividendi per la durata del divieto di distribuzione degli utili previsto dalla normativa.

L’assegnazione di azioni o quote può avvenire secondo differenti modalità: aumento di capitale a titolo gratuito, aumento di capitale a titolo oneroso (offerti in sottoscrizione).

2) Stock Option

Tale strumento finanziario attribuisce il diritto a sottoscrivere, ad un prezzo determinato, azioni o quote che saranno emesse in futuro dalla società. Per tale strumento finanziario è prevista una data di maturazione (vesting date) a parire dalla quale è possibile esercitare la stock option.

Di solito, la vesting date coincide con il raggiungimento di obiettivi di performance prestabiliti e/o con la continuazione del rapporto di lavoro per un dato periodo di tempo.

3) Restricted Stock e Restricted Stock Unit

Le Restricted Stock sono azioni o quote soggette a limitazione per il trasferimento o il diritto di percepire dividendi. Tali limitazioni decadono dopo un periodo di tempo stabilito dalla società che le emette.

Le Restricted Stock Unit attribuiscono invece il diritto al beneficiario di ottenere, trascorso un periodo di tempo prestabilito, la titolarità effettiva di quote o azioni.

4) Strumenti finanziari partecipativi.

Sono strumenti emessi dalle società con caratteristiche, termini e condizioni specifiche. La possibilità di emettere strumenti finanziari partecipativi deve essere prevista dallo statuto e la società deve predisporre un apposito regolamento sull’argomento.

Gli strumenti finanziari partecipativi non attribuiscono qualità di socio, non consentono la partecipazione al capitale sociale, ma possono conferire diritti patrimoniali ed amministrativi.
Anche in questo caso, le caratteristiche, i termini e le condizioni devono rispettare la tempistica prevista dalla normativa riguardo al divieto di distribuzione degli utili per le startup innovative.

WORK FOR EQUITY

Si tratta di un’agevolazione fiscale prevista per i compensi a collaboratori e consulenti di startup innovative e incubatori certificati che consiste nella possibilità di remunerare tali soggetti con l’assegnazione di azioni, quote e strumenti finanziari partecipativi emessi a fronte della prestazione di opere o servizi.

Attraverso il work for equity, l’assegnazione di azioni, quote o strumenti finanziari partecipativi è esente da imposte e non concorre alla formazione del reddito imponibile.

In caso di work for equity non sono previste limitazioni alla successiva cessione dei titoli, per cui il regime di agevolazione previsto per le startup innovative non decade anche in caso di cessione di tali strumenti.

Le startup che decidono di avvalersi di politiche di work for equity possono infine stabilire uno specifico accordo che regoli tutti i dettagli relativi al tipo di opera e servizio da rendere, la valorizzazione degli apporti, gli obiettivi da raggiungere e le conseguenze in caso di mancata fornitura dell’opera o servizio.

Per maggiori informazioni e dettagli si rimanda alla lettura del testo integrale della Guida, disponibile al seguente link: http://www.mise.gov.it/images/stories/documenti/Guida_piani_azionari_e_work_for_equity.pdf

Napoli, 02/04/2015

 

 

Decreto Cultura e Turismo: misure e disposizioni interessanti per startup e imprese innovative

E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (n. 175 del 30/07/2014) il testo della Legge n. 106/2014, che ha convertito in legge il Decreto Cultura e Turismo (n. 83/2014). Tra le disposizioni contenute nella legge, in vigore dal 31/07/2014, anche alcuni spunti interessanti per startup e imprese innovative (in particolare, in riferimento agli art. 9 e 11 bis).

Il Decreto Cultura e Turismo contiene una serie di misure finalizzate al rilancio e alla tutela del patrimonio culturale, artistico e paesaggistico nazionale, finalizzate a migliorare il livello di competitività nel settore turismo per il nostro Paese a livello internazionale: la legge prevede, ad esempio, l’Art-Bonus (credito di imposta per donazioni a sostegno della cultura), le misure di semplificazione relative al Grande Progetto Pompei e alcune disposizioni per la crescita del settore cinematografico e audiovisivo.

Tra le misure interessanti in tema startup, la conversione in legge del Decreto ha introdotto il nuovo articolo 11 bis, dedicato alle startup innovative nel settore turistico: secondo il comma 1, “si considerano startup innovative anche le società che abbiano come oggetto sociale la promozione dell’offerta turistica nazionale attraverso l’uso di tecnologie e lo sviluppo di software originali, in particolare, agendo attraverso la predisposizione di servizi rivolti alle imprese turistiche“.

La normativa sulle startup innovative prevista dall’art. 25 del Decreto Sviluppo bis (n. 179/2012) va quindi estesa anche alle nuove “startup turismo”, che dovranno svolgere servizi della seguente tipologia:

formazione del titolare e del personale dipendente;
costituzione e associazione di imprese turistiche e culturali, strutture museali, agenzie di viaggio al dettaglio, uffici turistici di informazione e accoglienza per il turista e tour operator di autotrasporto;
– offerta di servizi centralizzati di prenotazione in qualsiasi forma, compresi sistemi telematici e banche di dati in convenzione con agenzie di viaggio o tour operator, la raccolta, l’organizzazione, la razionalizzazione e l’elaborazione statistica dei dati relativi al movimento turistico;
elaborazione e sviluppo di applicazioni web che consentano di mettere in relazione aspetti turistici culturali e di intrattenimento nel territorio e lo svolgimento di attività conoscitive, promozionali e di commercializzazione dell’offerta turistica nazionale, in forma di servizi di incoming ovvero di accoglienza di turisti nel territorio, attivando anche nuovi canali di distribuzione.

L’art. 11 bis offre anche alcune specificazioni riguardanti la forma societaria delle startup turistiche: possono costituirsi in forma di SrlS (società a responsabilità limitata semplificata) e, in questo caso, saranno esenti da imposta di registro, diritti erariali e tasse di concessione governativa (qualora i soci siano persone fisiche che non abbiano ancora compiuto 40 anni all’atto di costituzione della società).

Infine, l’ultimo comma dell’art. 11 bis specifica che la normativa sulle startup innovative nel turismo si applicherà a decorrere dal 1° gennaio 2015.

Di particolare interesse per startup e imprese innovative, in particolare per quelle operanti in campo digitale, è anche l’art. 9 del Decreto Cultura e Turismo, contenente “disposizioni urgenti recanti introduzione di un credito d’imposta per la digitalizzazione degli esercizi ricettivi“.

Si tratta di una possibilità offerta a esercizi ricettivi (singoli o aggregati con servizi extra-ricettivi o ancellari), nonchè ad agenzie di viaggi e tour operator (appartenenti ai Cluster 10 e 11 previsti dal Decreto n. 303/2012 del Ministero dell’Economia e delle Finanze): l’agevolazione consiste in un credito d’imposta del 30% sui costi sostenuti per spese e investimenti in digitalizzazione fino ad un importo massimo complessivo di 12.500 €. Il credito d’imposta dovrà essere calcolato su investimenti relativi i periodi di imposta 2014, 2015 e 2016.

Le spese ammissibili al credito d’imposta per la digitalizzazione dovranno riguardare le spese elencate al comma 2 dell’art. 9, in particolare:

a) impianti wi-fi;
b) siti web ottimizzati per il mobile;
c) programmi e sistemi informatici per la vendita diretta, che siano in grado di garantire gli standard di interoperabilità con i portali di promozione pubblici e privati, al fine di favorire l’integrazione;
d) pubblicità, promozione e commercializzazione su siti e piattaforme informatiche specializzate;
e) servizi di consulenza per la comunicazione e il marketing digitale;
f) strumenti di promozione digitale in tema di inclusione e ospitalità per persone con disabilità;
g) formazione del titolare o del personale dipendente.

Il credito d’imposta per la digitalizzazione delle imprese turistiche sarà ulteriormente specificato (in termini di tipologie di spese ammissibili, procedure, etc.) attraverso un apposito Decreto del MIBAC di concerto con il MISE e il Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Per maggiori informazioni e dettagli, il testo integrale del Decreto Cultura e Turismo, integrato con le modifiche della Legge di Conversione, è disponibile al seguente link: http://www.serviziparlamentari.com/index.php?option=com_mtree&task=att_download&link_id=4204&cf_id=70

Napoli, 01/08/2014