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Tag: s.r.l.

Il Decreto Lavoro è legge: tutte le modifiche alla disciplina sulle S.r.l.s.

Il Decreto Lavoro (D.L. 28 giugno 2013, n. 76) ha introdotto una serie di novità riguardanti le forme societarie della S.r.l. e della S.r.l. semplificata: si tratta di modifiche interessanti per gli startuppers, in quanto sempre più di frequente la S.r.l. (in particolare nella sua forma semplificata) è la forma societaria prescelta per le startup in Italia.

La S.r.l. semplificata è stata introdotta nel nostro ordinamento dal D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con Legge n. 27 del 24/03/2012: l’art.3 crea una forma societaria dedicata ai più giovani (inizialmente la s.r.l.s. era accessibile esclusivamente a persone fisiche al di sotto dei 35 anni), che permette di iniziare un’attività imprenditoriale con una dotazione di capitale iniziale molto ridotta (da 1 a 9.999 euro).

Il secondo passaggio fondamentale è il D.L. 22 giugno 2012, n. 83 (convertito con Legge n. 134 del 07/08/2012): nasce la S.r.l. a capitale ridotto, con la quale il legislatore estende alcuni dei benefici previsti con la S.r.l. semplificata anche agli over 35.

Il terzo è ultimo passaggio è proprio il Decreto Lavoro: i commi 14 e 15 dell’art. 9 modifica la S.r.l. tradizionale, estende i vantaggi della S.r.l. semplificata ed elimina completamente la S.r.l. a capitale ridotto (una volta eliminato il limite di età per la costituzione di una S.r.l.s., infatti, le due forme societarie erano praticamente sovrapponibili).

Esaminiamo le caratteristiche principali della S.r.l. semplificata: innanzitutto, i soci che costituiscono una società di questo tipo devono essere persone fisiche e il capitale sociale deve essere compreso tra 1 e 9.999 euro. Riguardo ai soci, è stato definitivamente eliminato il limite di età dei 35 anni.

Altra caratteristica fondamentale riguarda l’atto costitutivo: è previsto un modello standard ministeriale (contenuto nel d.m. 138/2012) sulla base del quale redigere l’atto. Il Decreto Lavoro ha specificato che “Le clausole del modello standard tipizzato sono inderogabili”, risolvendo una questione sulla quale si erano posti diversi interrogativi.

Riguardo ai conferimenti, essi devono essere in denaro e vanno consegnati nelle mani degli amministratori: inizialmente gli amministratori dovevano essere obbligatoriamente scelti tra i soci, ma tale obbligo è stato eliminato dalla conversione in legge del D.L. 28 giugno 2013, n. 76.

Ricordiamo infine le agevolazioni fiscali riservate alle S.r.l. semplificate: l’atto costitutivo e l’iscrizione al Registro delle Imprese sono esenti dal pagamento dei diritti di bollo e di segreteria, e non bisogna pagare gli oneri notarili per la costituzione della società.

Tra i “contro” della S.r.l.s., si segnalano la rigidità dell’atto costitutivo (visto l’obbligo di attenersi al modello standard ministeriale) e le difficoltà ed incertezze interpretative della normativa in materia, trattandosi di una forma societaria di recente introduzione.

Napoli, 09/09/2013