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Regime Patent Box: firmato il Decreto Attuativo per il via alle agevolazioni

E’ stato firmato dai Ministri dello Sviluppo Economico e dell’Economia e delle Finanze il decreto di attuazione del regime Patent Box (approfondito in questo post del nostro blog), attualmente in fase di registrazione alla Corte dei Conti e di prossima pubblicazione in Gazzetta Ufficiale: approfondiamo i contenuti del Decreto, per capire meglio come funziona il regime opzionale introdotto dalla Legge di Stabilità (n. 190 del 23 dicembre 2014) e modificato a seguito del decreto legge Investment Compact (n. 3 del 24 gennaio 2015, convertito con legge n. 33 del 24 marzo 2015).

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ARTICOLO 1 – AMBITO DI APPLICAZIONE

Il Patent Box è un regime opzionale di tassazione che si applica ai redditi derivanti dall’utilizzo di beni immateriali, che il decreto elenca come: opere dell’ingegno, brevetti industriali, marchi, disegni e modelli, nonché processi, formule e informazioni relativi a esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili.

ARTICOLO 2 – SOGGETTI BENEFICIARI

Tutti i titolari di reddito di impresa (comprese le persone fisiche che esercitano imprese commerciali e i soggetti residenti in Paesi con cui sia in vigore un accordo per evitare la doppia imposizione) a condizione che esercitino le attività di ricerca e sviluppo, così come definite all’art. 8 del decreto.
Il regime Patent Box può essere applicato a chi ha diritto allo sfruttamento economico dei beni immateriali indicati all’art. 6.

ARTICOLO 3 – SOGGETTI ESCLUSI

Il regime opzionale non può essere richiesto da società in fallimento, liquidazione coatta, amministrazione straordinaria.

ARTICOLO 4 – MODALITA’ DI ESERCIZIO E DURATA

L’opzione ha una durata pari a cinque periodi di imposta, è irrevocabile e rinnovabile.

Nei primi due periodi di imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2014, l’opzione va comunicata all’Agenzia delle Entrate. Dal momento della comunicazione, l’opzione riguarda il periodo di imposta in corso e i successivi quattro.
A partire dal terzo periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, l’opzione va comunicata nella dichiarazione dei redditi.

ARTICOLO 5 – OPERAZIONI STRAORDINARIE

In caso di fusione, scissione e conferimento di azienda, il nuovo soggetto subentra nell’esercizio dell’opzione.

ARTICOLO 6 – DEFINIZIONE DI BENE IMMATERIALE

L’articolo elenca cinque tipologie di beni immateriali: l’opzione è applicabile ai redditi derivanti dall’utilizzo di tali beni. Si tratta, nello specifico, di:

a) software protetto da copyright,
b) brevetti industriali concessi o in corso di concessione,
c) marchi di impresa (inclusi i marchi collettivi) registrati o in corso di registrazione,
d) disegni e modelli giuridicamente tutelabili,
e) informazioni aziendali ed esperienze tecnico-industriali (comprese quelle commerciali o scientifiche) proteggibili come informazioni segrete e giuridicamente tutelabili.

ARTICOLO 7 – TIPOLOGIE DI UTILIZZO AGEVOLABILI

Rientrano nell’opzione Patent Box sia la concessione in uso che l’uso diretto dei beni immateriali elencati all’articolo precedente.

ARTICOLO 8 – DEFINIZIONE DI ATTIVITA’ DI RICERCA E SVILUPPO

L’articolo elenca sei tipologie di attività che sono considerate attività di ricerca e sviluppo. In tutti e sei i casi, si tratta di attività finalizzate allo sviluppo, al mantenimento, all’accrescimento dei beni immateriali in questione.

a) ricerca fondamentale: lavori sperimentali o teorici finalizzati all’acquisizione di nuove conoscenze, che saranno poi utilizzate nelle attività di ricerca applicata e di design;
b) ricerca applicata, ossia pianificata allo scopo di acquisire nuove conoscenze e capacità da utilizzare per sviluppare (o apportare miglioramenti) a processi, prodotti e servizi. Tra le attività che rientrano nella ricerca applicata, ricordiamo la costruzione di prototipi, i test di convalida di prodotti, processi e servizi, la realizzazione di impanti e attrezzature;
c) design: attività di ideazione e progettazione di prodotti, processi e servizi (anche per l’aspetto esteriore degli stessi) e attività di sviluppo dei marchi;
d) ideazione e realizzazione di software protetti da copyright;
e) ricerche preventive, compresi test e ricerche di mercato;
f) attività di presentazione, comunicazione e promozione che accrescano il carattere distintivo e la rinomanza dei marchi, e contribuiscano alla conoscenza e affermazione commerciale di prodotti e servizi.

ARTICOLO 9 – DETERMINAZIONE DELLA QUOTA DI REDDITO AGEVOLABILE

Nella determinazione della quota di reddito agevolabile, occorre considerare il rapporto tra Costi Qualificati e Costi Complessivi, moltiplicato per i Redditi derivanti dal Bene Immateriale.

In particolare, si segnala che nella determinazione dei Costi Qualificati rientrano anche le attività di Ricerca & Sviluppo svolte attraverso Università ed Enti di Ricerca o Società e Startup Innovative.

Riguardo alle aliquote previste, il Decreto conferma che per il 2015 è fissata al 30%, per il 2016 al 40% e per il 2017 al 50%.

Per maggior dettagli sul calcolo per la determinazione della quota di Reddito Agevolabile si rimanda alla lettura del testo del Decreto.

ARTICOLO 10 – REINVESTIMENTO DEL CORRISPETTIVO DA CESSIONE DI BENI IMMATERIALI

L’articolo 10 è dedicato al caso di esclusione delle plusvalenze, in caso di cessione dei beni immateriali. Esse sono escluse dal calcolo del reddito d’impresa, quando almeno il 90% del corrispettivo dalla cessione dei beni viene reinvestito prima della chiusura del secondo periodo d’imposta successivo a quello in cui si è verificata la cessione. Il reinvestimento deve essere sempre in attività di Ricerca e Sviluppo per beni immateriali.

Per maggior dettagli sul calcolo delle plusvalenze in caso di cessione di beni immateriali, si rimanda alla lettura del testo del Decreto.

ARTICOLO 11 – TRACCIABILITA’ DELLE SPESE E DEI REDDITI

Per beneficiare del regime Patent Box, deve esserci un collegamento diretto tra le attività di Ricerca e Sviluppo (previste dall’art. 8) e i beni immateriali (previsti dall’art. 6). Tale collegamento deve risultare da un sistema di rilevazione contabile o extracontabile ad hoc.

ARTICOLO 12 – PROCEDURA DI RULING

La procedura di Ruling serve a calcolare la quota parte di reddito in accordo con l’Agenzia delle Entrate: tale procedura è obbligatoria nel caso di utilizzo diretto dei beni, mentre è opzionale per i casi di utilizzo indiretto e cessione dei beni immateriali.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Al Decreto Attuativo del regime Patent Box è infine allegata una Relazione Illustrativa che approfondisce i contenuti e le caratteristiche delle agevolazioni.

Per maggiori dettagli e informazioni, il testo del Decreto Attuativo è disponibile qui: http://www.governo.it/backoffice/allegati/79186-10362.pdf

Napoli, 31/08/2015

Il regime Patent Box: agevolazioni fiscali per imprese che lavorano con beni immateriali

La Legge di Stabilità 2015 (n. 190/2014, commi da 37 a 45) prevede il cosiddetto regime “Patent Box”, destinato alle imprese che gestiscono beni immateriali (intangibles): si tratta di un regime opzionale di tassazione agevolata di cui le imprese potranno usufruire a partire dal 2015.

La normativa in questione nasce per arginare eventuali fenomeni di delocalizzazione dei beni immateriali, cercando al contempo di incentivare il rientro in Italia di tali beni (in particolare marchi e brevetti) che gruppi italiani localizzano oggi all’estero. Anche altri paesi Europei prevedono infatti un regime agevolatorio simile, condizione che ha accentuato negli anni un fenomeno per cui le imprese italiane delocalizzavano all’estero le attività basate su beni intangibili allo scopo di usufruire del regime di tassazione esistente in altri Paesi.
La nuova normativa italiana cerca di arginare tale fenomeno, differenziandosi dai regimi Patent Box di altri stati europei per la caratteristica di estendersi, come vedremo, a tutte le tipologie di intangibles.

Come affermato ai commi 37 e 38, l’agevolazione Patent Box è riservata ai titolari di reddito di impresa: sono coinvolte tutte le tipologie di forma giuridica, imprese di ogni dimensione e con qualsiasi tipologia di regime contabile (società di persone e di capitali, imprese individuali, organizzazioni italiane non residenti in territorio nazionale ma comunque residenti in Paesi “white list” – i Paesi “white list” sono quelli in cui esiste un accordo per evitare la doppia imposizione e con cui sia possibile scambiare le informazioni necessarie).

Riguardo alle tipologie di beni immateriali per i quali è possibile richiedere l’applicazione del regime Patent Box, il comma 39 stabilisce che è possibile detassare i redditi derivanti dall’utilizzo “delle opere dell’ingegno, di brevetti industriali, di marchi d’impresa funzionalmente equivalenti ai brevetti, nonchè di processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili“.

In particolare, per “marchi d’impresa funzionalmente equivalenti a brevetti” il legislatore provvede a chiarire che tali marchi sono quelli per il cui mantenimento, accrescimento o sviluppo è necessario il sostenimento di spese per attività di ricerca e sviluppo.
Non è obbligatoria la registrazione del bene immateriale, ma deve trattarsi di beni per cui la legislazione prevede “potenzialmente” la protezione; sono inoltre esclusi in ogni caso dall’agevolazione i marchi esclusivamente commerciali.

Come accennato in apertura, il regime di agevolazione Patent Box è esercitabile a partire dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, quindi in generale a partire dal 2015.
Per usufruire delle agevolazioni fiscali è necessario esercitare l’opzione, che è irrevocabile e valida per 5 anni.
Il regime Patent Box rileva ai fini della determinazione delle imposte sui redditi, anche ai fini IRAP.

L’agevolazione del regime Patent Box consiste nell’esclusione da imposizione dei redditi per utilizzo diretto, per cessione o per concessione in uso dei beni intangibili:

 in caso di utilizzo diretto: sarà esclusa da imposizione la quota parte del reddito derivante dall’utilizzo dei beni immateriali, determinata in base ad una procedura di ruling internazionale. Le percentuali di detassazione previste sono: 30% per il 2015, 40% per il 2016, 50% per il 2017;

 in caso di concessione in uso: l’esclusione da imposizione sarà applicata ai relativi redditi secondo le percentuali di detassazione del30% per il 2015, 40% per il 2016, 50% per il 2017.

 in caso di cessione: il regime di tassazione agevolata si applica anche al reddito delle plusvalenze derivate dalla cessione dei beni immateriali. In questo caso, la detassazione è integrale a condizione che entro la fine del secondo periodo di imposta successivo alla cessione almeno il 90% del corrispettivo sia reinvestito per attività di manutenzione e sviluppo di altri beni intangibili agevolabili.

Infine, i commi 41 e 42 trattano l’argomento delle condizioni per usufruire delle agevolazioni del regime Patent Box: è necessario che i soggetti richiedenti svolgano attività di ricerca e sviluppo, anche attraverso contratti di ricerca stipulati con Università ed Enti di ricerca. Tali contratti di ricerca devono essere finalizzati alla produzione dei beni intangibili oggetto del regime in questione.
Il calcolo della quota di reddito e del valore della produzione oggetto di agevolazione è definita dal rapporto tra costi di attività di ricerca e sviluppo sostenuti per mantenimento, accrescimento e sviluppo del bene e costi complessivi sostenuti per produrre il bene.

Per maggiori informazioni e approfondimenti, il testo integrale della Legge di Stabilità 2015 è pubblicato in G.U. n. 300 del 29/12/2014 ed è rintracciabile al seguente link: http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2014/12/29/14G00203/sg

FONTE: Fiscal Focus

Napoli, 20/01/2015