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Tag: procedura semplificata

Startup innovative a vocazione sociale: la nuova procedura semplificata per l’accesso al regime di agevolazione

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha elaborato una nuova procedura per le nuove imprese a vocazione sociale: si tratta di una semplificazione che rende più leggeri e flessibili i meccanismi e le attività di riconoscimento e comunicazione dei requisiti necessari ad accedere ai vantaggi derivanti dallo status di startup innovativa a vocazione sociale (SIAVS), introdotta nel nostro sistema legislativo dal DL 179/2012 che stabiliscono i requisiti di startup innovative ed incubatori certificati.

La nuova procedura semplificata è stata introdotta dalla Circolare MISE n. 3677/C (20 gennaio 2015, prot. 6957), e viene spiegata nel dettaglio nella Guida per startup innovative a vocazione sociale alla redazione del “Documento di Descrizione dell’Impatto Sociale”(pubblicata dallo stesso Dicastero il 21 gennaio 2015).

Secondo la nuova procedura, per effettuare l’iscrizione alla Sezione Speciale del Registro delle Imprese ed accedere, di conseguenza, ai vantaggi del regime per startup innovative a vocazione sociale, le nuove imprese devono presentare un’apposita Autocertificazione alla CCIAA competente.

Nell’Autocertificazione, la SIAVS dovrà per prima cosa dichiarare di operare in via esclusiva in uno o più settori tra quelli stabiliti dal D.Lgs. 155/2006 (art. 2 comma 1), ossia:

– assistenza sociale;
– assistenza sanitaria;
– educazione, istruzione e formazione;
– tutela dell’ambiente e dell’ecosistema;
– valorizzazione del patrimonio culturale;
– turismo sociale;
– formazione universitaria e post-universitaria;
– ricerca ed erogazione di servizi culturali;
– formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo;
– servizi strumentali alle imprese sociali, resi da enti composti in misura superiore al 70% da organizzazioni che esercitano un’impresa sociale.

La startup, inoltre, deve dichiarare nell’autocertificazione di realizzare, attraverso la propria attività in tale/i settore/i, una finalità di interesse generale e impegnarsi a dare evidenza dell’impatto sociale prodotto.

In particolare sull’ultimo punto, la dichiarazione di impegno va espressa attraverso la redazione di un apposito “Documento di descrizione di impatto sociale”: il Documento ha la funzione di descrivere e dare conto all’esterno degli impatti sociali prodotti, attraverso il ricorso ad indicatori quantitativi e qualitativi. Le linee guida per compilare il Documento, che comprende una parte descrittiva e una dedicata alla griglia degli indicatori, sono contenute nella già citata Guida pubblicata dal MISE.

Si ricorda, infine, che sia l’Autocertificazione che il Documento di dichiarazione di impatto sociale vanno presentati alla CCIAA con cadenza annuale, per garantire il rinnovo dello status di startup innovativa fino a un massimo di 4 anni.

Per maggiori dettagli e approfondimenti:

– Circolare MISE n. 3677/C
– Guida per startup innovative a vocazione sociale alla redazione del “Documento di Descrizione dell’Impatto Sociale”

Napoli, 22/01/2015

Attiva la Sezione Speciale del Fondo di Garanzia: 10.000.000 € per imprese e startup femminili

A partire dal 14 gennaio 2014 è ufficialmente attiva la Sezione Speciale del Fondo di Garanzia per le PMI destinata ad agevolare e sostenere la crescita e lo sviluppo dell’imprenditoria femminile in Italia: si tratta della Sezione Speciale Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Pari opportunità, che prevede una dotazione di 10 milioni di euro, di cui la metà destinata ad interventi in favore delle startup.

Le risorse della Sezione Speciale per le piccole e medie imprese femminili saranno impiegate per interventi di garanzia diretta, controgaranzia e cogaranzia con compartecipazione alla copertura del rischio: inoltre, le imprese femminili beneficeranno di una procedura semplificata per la concessione della garanzia.

Vediamo innanzitutto quali sono le caratteristiche delle PMI che possono accedere alla Sezione Speciale Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Pari opportunità del Fondo di Garanzia:

Imprese femminili: possono essere società cooperative e società di persone costituite per almeno il 60% da donne; società di capitali costituite per almeno i 2/3 da donne e imprese individuali gestite da donne operanti nei settori industria, artigianato, commercio, turismo, servizi.

Startup femminili: si tratta di PMI femminili (in possesso dei requisiti elencati alla voce precedente) costituite o in attività da meno di tre anni alla data di presentazione della richiesta di ammissione al Fondo, non valutabili sulla base dei dati contabili relativi agli ultimi due esercizi chiusi.

Queste due tipologie di imprese hanno inoltre alcuni vantaggi nell’accesso al Fondo di Garanzia:

– accesso gratuito e semplificato;

– possibilità di prenotare direttamente la garanzia al Gestore del Fondo e di recarsi successivamente a un intermediario finanziario con la delibera di approvazione del Comitato di Gestione del Fondo;

priorità di istruttoria e di delibera da parte del Comitato di Gestione;

copertura della garanzia fino all’80% dell’importo finanziato, nel rispetto dei limiti imposti dalle Disposizioni Operative generali del Fondo.

In particolare, la prenotazione diretta può essere effettuata inviando l’apposito modulo scaricabile da questo link al Gestore del Fondo tramite raccomandata A/R, fax (0647915005) o PEC (bdm-mcc@postacertificata.mcc.it).
I moduli sono di tre tipi: il primo è quello riservato alle imprese femminili (allegato 22), il secondo è quello riservato alle startup femminili (allegato 7) e il terzo è quello riservato alle startup femminili per operazioni finanziarie inferiori a 50.000 euro (allegato 7bis).

Si ricorda che gli importi massimi finanziabili previsti dalle Disposizioni Operative generali del Fondo sono:

2.500.000 euro per operazioni sul capitale di rischio, per le operazioni di anticipazione dei crediti verso la P.A. e per le operazioni di durata non inferiore a 36 mesi.

1.500.000 euro per le operazioni di consolidamento delle passività a breve termine, per le operazioni a favore di piccole imprese dell’indotto di imprese in amministrazione straordinaria di durata non inferiore a 5 anni e per tutte le altre operazioni finanziarie previste.

Per maggiori approfondimenti:

Qui, la pagina ufficiale dedicata alla Sezione Speciale Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Pari opportunità;

Qui, le Disposizioni Operative del Fondo di Garanzia

Qui, il nostro approfondimento sul Fondo di Garanzia

Napoli, 15/01/2014