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Startup innovative a vocazione sociale: la nuova procedura semplificata per l’accesso al regime di agevolazione

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha elaborato una nuova procedura per le nuove imprese a vocazione sociale: si tratta di una semplificazione che rende più leggeri e flessibili i meccanismi e le attività di riconoscimento e comunicazione dei requisiti necessari ad accedere ai vantaggi derivanti dallo status di startup innovativa a vocazione sociale (SIAVS), introdotta nel nostro sistema legislativo dal DL 179/2012 che stabiliscono i requisiti di startup innovative ed incubatori certificati.

La nuova procedura semplificata è stata introdotta dalla Circolare MISE n. 3677/C (20 gennaio 2015, prot. 6957), e viene spiegata nel dettaglio nella Guida per startup innovative a vocazione sociale alla redazione del “Documento di Descrizione dell’Impatto Sociale”(pubblicata dallo stesso Dicastero il 21 gennaio 2015).

Secondo la nuova procedura, per effettuare l’iscrizione alla Sezione Speciale del Registro delle Imprese ed accedere, di conseguenza, ai vantaggi del regime per startup innovative a vocazione sociale, le nuove imprese devono presentare un’apposita Autocertificazione alla CCIAA competente.

Nell’Autocertificazione, la SIAVS dovrà per prima cosa dichiarare di operare in via esclusiva in uno o più settori tra quelli stabiliti dal D.Lgs. 155/2006 (art. 2 comma 1), ossia:

– assistenza sociale;
– assistenza sanitaria;
– educazione, istruzione e formazione;
– tutela dell’ambiente e dell’ecosistema;
– valorizzazione del patrimonio culturale;
– turismo sociale;
– formazione universitaria e post-universitaria;
– ricerca ed erogazione di servizi culturali;
– formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo;
– servizi strumentali alle imprese sociali, resi da enti composti in misura superiore al 70% da organizzazioni che esercitano un’impresa sociale.

La startup, inoltre, deve dichiarare nell’autocertificazione di realizzare, attraverso la propria attività in tale/i settore/i, una finalità di interesse generale e impegnarsi a dare evidenza dell’impatto sociale prodotto.

In particolare sull’ultimo punto, la dichiarazione di impegno va espressa attraverso la redazione di un apposito “Documento di descrizione di impatto sociale”: il Documento ha la funzione di descrivere e dare conto all’esterno degli impatti sociali prodotti, attraverso il ricorso ad indicatori quantitativi e qualitativi. Le linee guida per compilare il Documento, che comprende una parte descrittiva e una dedicata alla griglia degli indicatori, sono contenute nella già citata Guida pubblicata dal MISE.

Si ricorda, infine, che sia l’Autocertificazione che il Documento di dichiarazione di impatto sociale vanno presentati alla CCIAA con cadenza annuale, per garantire il rinnovo dello status di startup innovativa fino a un massimo di 4 anni.

Per maggiori dettagli e approfondimenti:

– Circolare MISE n. 3677/C
– Guida per startup innovative a vocazione sociale alla redazione del “Documento di Descrizione dell’Impatto Sociale”

Napoli, 22/01/2015