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Tag: reddito

Expo 2020 Dubai: la Call for Proposals per soluzioni innovative alla crisi sanitaria

La Call alla ricerca delle Best Practice di sviluppo post-Covid.

Expo 2020 Dubai ha lanciato la Call InternazionaleGlobal Best Practice Programme” per individuare progetti e soluzioni per affrontare ed uscire dall’emergenza sanitaria mondiale. L’iniziativa mira a promuovere le migliori pratiche nazionali a sostegno del recupero dagli effetti della pandemia attualmente in corso, affinché siano valorizzate e replicate su scala globale.

Possono presentare la propria candidatura:

  • singoli individui;
  • ONG;
  • Fondazioni;
  • imprese sociali;
  • cooperative;
  • Startup;
  • operatori sanitari;
  • imprese;
  • governi;
  • organizzazioni internazionali.

I temi oggetto della selezione riguardano cinque aree strategiche:

  1. salute e benessere, ovvero le soluzioni innovative sull’erogazione di assistenza sanitaria integrata e meccanismi sanitari mobili;
  2. acqua e misure igienico-sanitarie;
  3. istruzione e nuove competenze multidisciplinari;
  4. lavoro, ovvero le proposte dovranno identificare soluzioni che supportano la creazione di nuove imprese, promuovono opportunità di lavoro e reddito, maggiore inclusione delle donne e un migliore accesso al mercato;
  5. digitalizzazione e intelligenza artificiale (AI); robotica e Internet of Things (IoT); telerilevamento e tecnologia geospaziale al servizio del climate change; App di tracciamento e tracciabilità per Covid-19 etc.

Saranno premiate soluzioni semplici, ma di grande impatto, volte al raggiungimento degli obiettivi fissati con l’Agenda Onu 2030. In altre parole, sarà data visibilità e rilievo ai progetti che si propongono di fornire risposte concrete alle più grandi sfide attuali dell’umanità.

Per partecipare alla Call for Proposals Global Best Practice Programme, la deadline è fissata entro il 31 dicembre 2020, è possibile attraverso la compilazione del form presente al seguente link: https://bp.expo2020dubai.com/

Chivas Venture 2019: la Startup Competition mondiale da un milione di dollari

Chivas Venture mette a disposizione un milione di dollari per imprese e startup con progetti nel settore sociale o ambientale

The Chivas Venture è una competizione annuale a livello mondiale promossa da Chivas Brothers Limited allo scopo di individuare e sostenere imprese e startup che si impegnano dare soluzione a problemi di carattere ambientale e/o sociale, confermando l’attuale interesse di investitori e finanziatori per questa tipologia di progetti: di recente, infatti, abbiamo approfondito anche il bando Innovare in Rete, un’altra opportunità per l’innovazione a impatto sociale e ambientale.

Le candidature devono essere inviate da un founder (o un dipendente) che abbia compiuto almeno 25 anni di età entro la deadline fissata al 31 ottobre 2018, attraverso l’apposito form di application al seguente link: https://www.chivas.com/it-it/the-venture/register .

La competition ha un respiro internazionale ed è aperta alle candidature provenienti dai seguenti Paesi: Argentina, Uruguay, Belgio, Brasile, Bulgaria, Cile, Inghilterra o Galles, Grecia, Israele, Italia, Giappone, Messico, Olanda, Polonia, Portogallo, Romania, Scozia, Irlanda del Nord, Slovacchia, Sudafrica, USA, Vietnam.

Possono partecipare le aziende che, tra il 1° settembre 2017 e il 1°settembre 2018, abbiano generato un fatturato non superiore a 1.500,00$, trovandosi quindi in uno dei seguenti stadi:

– Seed > il prodotto è ancora nella fase di prototipo e l’attività non genera ancora reddito proveniente da cliente/utenti;
– Start-up > il team ha elaborato un prototipo o un prodotto (anche di primissima fattibilità) pronto per l’introduzione sul mercato, o ci sono già clienti paganti, possibilmente con una crescita dimostrabile del numero di utenti;
– Growth > l’azienda ha una proposta già convalidata e si sta preparando a un cambiamento di natura dimensionale (crescita del business).

Le candidature saranno valutate in base ai seguenti criteri:

– Opportunità di mercato & Bisogni,
– Modello aziendale & Team,
– Impatto sociale dimostrabile,
– Dati di natura finanziaria,
– Qualità dell’esposizione e passione del rappresentante dell’azienda.

Il percorso della competition si suddivide in due fasi:

– la Fase 1, di natura essenzialmente Locale, prevede l’individuazione dei vincitori nei singoli paesi partecipanti, tra cui l’Italia. I vincitori saranno annunciati entro il 17 Gennaio 2019.

– la Fase 2, di competizione a livello Globale, vedrà i vincitori nazionali in competizione tra loro, e prevede al suo interno tre sotto-fasi: 1) la partecipazione al “Programma Accelerator”, che avrà luogo nei mesi di marzo/aprile 2019 nel Regno Unito; 2) la fase delle votazioni, che si chiuderà con l’assegnazione di $100.000 prelevati dal Fondo sulla base dei voti espressi dai consumatori; 3) la finale mondiale di Chivas Venture 2019, che avrà luogo in Europa nel mese di maggio 2019, con la possibilità di vincere una parte del Fondo messo a disposizione per la competition.

I premi assegnati potranno avere un valore compreso tra 50.000 e 750.000 dollari. Per maggiori dettagli e informazioni sull’assegnazione dei premi e, in generale, sul funzionamento di Chivas Venture 2018, si rimanda alla lettura integrale del Regolamento (disponibile a questo link).

Regime Patent Box: firmato il Decreto Attuativo per il via alle agevolazioni

E’ stato firmato dai Ministri dello Sviluppo Economico e dell’Economia e delle Finanze il decreto di attuazione del regime Patent Box (approfondito in questo post del nostro blog), attualmente in fase di registrazione alla Corte dei Conti e di prossima pubblicazione in Gazzetta Ufficiale: approfondiamo i contenuti del Decreto, per capire meglio come funziona il regime opzionale introdotto dalla Legge di Stabilità (n. 190 del 23 dicembre 2014) e modificato a seguito del decreto legge Investment Compact (n. 3 del 24 gennaio 2015, convertito con legge n. 33 del 24 marzo 2015).

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ARTICOLO 1 – AMBITO DI APPLICAZIONE

Il Patent Box è un regime opzionale di tassazione che si applica ai redditi derivanti dall’utilizzo di beni immateriali, che il decreto elenca come: opere dell’ingegno, brevetti industriali, marchi, disegni e modelli, nonché processi, formule e informazioni relativi a esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili.

ARTICOLO 2 – SOGGETTI BENEFICIARI

Tutti i titolari di reddito di impresa (comprese le persone fisiche che esercitano imprese commerciali e i soggetti residenti in Paesi con cui sia in vigore un accordo per evitare la doppia imposizione) a condizione che esercitino le attività di ricerca e sviluppo, così come definite all’art. 8 del decreto.
Il regime Patent Box può essere applicato a chi ha diritto allo sfruttamento economico dei beni immateriali indicati all’art. 6.

ARTICOLO 3 – SOGGETTI ESCLUSI

Il regime opzionale non può essere richiesto da società in fallimento, liquidazione coatta, amministrazione straordinaria.

ARTICOLO 4 – MODALITA’ DI ESERCIZIO E DURATA

L’opzione ha una durata pari a cinque periodi di imposta, è irrevocabile e rinnovabile.

Nei primi due periodi di imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2014, l’opzione va comunicata all’Agenzia delle Entrate. Dal momento della comunicazione, l’opzione riguarda il periodo di imposta in corso e i successivi quattro.
A partire dal terzo periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, l’opzione va comunicata nella dichiarazione dei redditi.

ARTICOLO 5 – OPERAZIONI STRAORDINARIE

In caso di fusione, scissione e conferimento di azienda, il nuovo soggetto subentra nell’esercizio dell’opzione.

ARTICOLO 6 – DEFINIZIONE DI BENE IMMATERIALE

L’articolo elenca cinque tipologie di beni immateriali: l’opzione è applicabile ai redditi derivanti dall’utilizzo di tali beni. Si tratta, nello specifico, di:

a) software protetto da copyright,
b) brevetti industriali concessi o in corso di concessione,
c) marchi di impresa (inclusi i marchi collettivi) registrati o in corso di registrazione,
d) disegni e modelli giuridicamente tutelabili,
e) informazioni aziendali ed esperienze tecnico-industriali (comprese quelle commerciali o scientifiche) proteggibili come informazioni segrete e giuridicamente tutelabili.

ARTICOLO 7 – TIPOLOGIE DI UTILIZZO AGEVOLABILI

Rientrano nell’opzione Patent Box sia la concessione in uso che l’uso diretto dei beni immateriali elencati all’articolo precedente.

ARTICOLO 8 – DEFINIZIONE DI ATTIVITA’ DI RICERCA E SVILUPPO

L’articolo elenca sei tipologie di attività che sono considerate attività di ricerca e sviluppo. In tutti e sei i casi, si tratta di attività finalizzate allo sviluppo, al mantenimento, all’accrescimento dei beni immateriali in questione.

a) ricerca fondamentale: lavori sperimentali o teorici finalizzati all’acquisizione di nuove conoscenze, che saranno poi utilizzate nelle attività di ricerca applicata e di design;
b) ricerca applicata, ossia pianificata allo scopo di acquisire nuove conoscenze e capacità da utilizzare per sviluppare (o apportare miglioramenti) a processi, prodotti e servizi. Tra le attività che rientrano nella ricerca applicata, ricordiamo la costruzione di prototipi, i test di convalida di prodotti, processi e servizi, la realizzazione di impanti e attrezzature;
c) design: attività di ideazione e progettazione di prodotti, processi e servizi (anche per l’aspetto esteriore degli stessi) e attività di sviluppo dei marchi;
d) ideazione e realizzazione di software protetti da copyright;
e) ricerche preventive, compresi test e ricerche di mercato;
f) attività di presentazione, comunicazione e promozione che accrescano il carattere distintivo e la rinomanza dei marchi, e contribuiscano alla conoscenza e affermazione commerciale di prodotti e servizi.

ARTICOLO 9 – DETERMINAZIONE DELLA QUOTA DI REDDITO AGEVOLABILE

Nella determinazione della quota di reddito agevolabile, occorre considerare il rapporto tra Costi Qualificati e Costi Complessivi, moltiplicato per i Redditi derivanti dal Bene Immateriale.

In particolare, si segnala che nella determinazione dei Costi Qualificati rientrano anche le attività di Ricerca & Sviluppo svolte attraverso Università ed Enti di Ricerca o Società e Startup Innovative.

Riguardo alle aliquote previste, il Decreto conferma che per il 2015 è fissata al 30%, per il 2016 al 40% e per il 2017 al 50%.

Per maggior dettagli sul calcolo per la determinazione della quota di Reddito Agevolabile si rimanda alla lettura del testo del Decreto.

ARTICOLO 10 – REINVESTIMENTO DEL CORRISPETTIVO DA CESSIONE DI BENI IMMATERIALI

L’articolo 10 è dedicato al caso di esclusione delle plusvalenze, in caso di cessione dei beni immateriali. Esse sono escluse dal calcolo del reddito d’impresa, quando almeno il 90% del corrispettivo dalla cessione dei beni viene reinvestito prima della chiusura del secondo periodo d’imposta successivo a quello in cui si è verificata la cessione. Il reinvestimento deve essere sempre in attività di Ricerca e Sviluppo per beni immateriali.

Per maggior dettagli sul calcolo delle plusvalenze in caso di cessione di beni immateriali, si rimanda alla lettura del testo del Decreto.

ARTICOLO 11 – TRACCIABILITA’ DELLE SPESE E DEI REDDITI

Per beneficiare del regime Patent Box, deve esserci un collegamento diretto tra le attività di Ricerca e Sviluppo (previste dall’art. 8) e i beni immateriali (previsti dall’art. 6). Tale collegamento deve risultare da un sistema di rilevazione contabile o extracontabile ad hoc.

ARTICOLO 12 – PROCEDURA DI RULING

La procedura di Ruling serve a calcolare la quota parte di reddito in accordo con l’Agenzia delle Entrate: tale procedura è obbligatoria nel caso di utilizzo diretto dei beni, mentre è opzionale per i casi di utilizzo indiretto e cessione dei beni immateriali.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Al Decreto Attuativo del regime Patent Box è infine allegata una Relazione Illustrativa che approfondisce i contenuti e le caratteristiche delle agevolazioni.

Per maggiori dettagli e informazioni, il testo del Decreto Attuativo è disponibile qui: http://www.governo.it/backoffice/allegati/79186-10362.pdf

Napoli, 31/08/2015

Credito d’imposta per R&S: i dettagli e le informazioni sul Bonus Ricerca per startup e imprese

Diventa pienamente operativo, con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (G.U. n. 174 del 29 luglio 2015) del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 27 maggio 2015, il Credito d’imposta per attività in Ricerca & Sviluppo.

Per spiegare nel dettaglio le modalità di fruizione e il funzionamento dell’agevolazione, lo scorso 28 febbraio la Fondazione Nazionale dei Commercialisti ha pubblicato una Circolare di chiarimento relativa alla nuova versione del cosiddetto “Bonus Ricerca”, o credito d’imposta per attività in R&S.
Previsto dalla Legge di Stabilità 2015, il Bonus Ricerca è un’agevolazione aperta a tutte le imprese italiane (indipendentemente dalle dimensioni, dal fatturato, dalla forma societaria) che effettueranno, nei periodi di imposta dal 2015 al 2019, spese per attività di R&S per un ammontare annuo pari ad almeno 30.000 €.

R&S
Bonus Ricerche: credito d’imposta per R&S

 

Come abbiamo visto qualche tempo fa, in questo post del nostro blog, il Credito di imposta previsto dalla Legge di Stabilità 2015 modifica sostanzialmente la precedente versione prevista da Destinazione Italia: il bonus è infatti destinato a tutti i titolari di reddito di impresa, senza vincoli di alcun tipo, mentre in precedenza era riservato ad imprese con un fatturato annuo inferiore a 500.000 €.

Inoltre, il nuovo Credito di imposta per attività di R&S si differenzia dal precedente per quanto riguarda la decorrenza: in precedenza, il limite temporale era infatti fissato al 31 dicembre 2016, mentre oggi è possibile beneficiare del bonus per investimenti in attività di R&S effettuati nei periodi d’imposta dal 2015 al 2019.

Ancora, il Bonus Ricerca funziona su basi di automaticità: non sono previste istanze telematiche per richiederlo e i controlli vengono effettuati esclusivamente ex post.
Il Bonus Ricerca, inoltre, non rientra nella natura degli Aiuti di Stato ai sensi della normativa comunitaria, pertanto non richiede l’approvazione della Commissione Europea.

Novità sostanziale del nuovo Credito d’imposta per attività di R&S è la maggiorazione premiale prevista per attività di R&S svolte attraverso il ricorso a contratti di ricerca, con università, enti, imprese e startup. Tale premialità è prevista anche per le attività di R&S svolte da personale altamente qualificato.
Secondo la Legge di Stabilità, tale premialità consiste nell’aumento dell’aliquota per il calcolo del credito, che passa dal 25% al 50% al ricorrere delle due situazioni sopra citate.

Il Credito d’imposta per attività in R&S può quindi essere ottenuto da qualsiasi impresa in Italia, a prescindere dalle dimensioni e dalla forma societaria, nel rispetto dei seguenti limiti:

Limite minimo di spesa: 30.000 € annui;
Limite massimo di credito: 5 milioni € annui.

Le attività di R&S considerate ammissibili sono, ad esempio, quelle relative a lavori sperimentali o teorici di “ricerca fondamentale”; ricerca pianificata e indagini critiche per acquisire nuove conoscenze da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi (o migliorare prodotti, processi e servizi già esistenti); acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti per piani, progetti o disegni di nuovi prodotti, processi o servizi (o per il miglioramento di quelli esistenti).

Riguardo, invece, alle spese ammissibili per la determinazione del Credito d’imposta ricordiamo:

1) personale altamente qualificato impiegato nelle attività di R&S;
2) quote di ammortamento delle spese di acquisizione o utilizzazione di strumenti ed attrezzature di laboratorio;
3) spese relative a contratti di ricerca stipulati con università, enti di ricerca, organismi equiparati, altre imprese, startup innovative;
4) competenze tecniche e privative industriali.

COME SI CALCOLA L’AMMONTARE DEL BONUS

Tornando alla Circolare del 28 febbraio 2015, particolarmente rilevanti sono i chiarimenti sulle modalità di determinazione del bonus: bisogna infatti calcolare la spesa incrementale, partendo dalla media degli investimenti in R&S effettuati nei tre periodi di imposta precedenti.
Per le nuove imprese, in attività da meno di tre anni, la media va calcolata sull’intero periodo a partire dalla costituzione.

Tale media va confrontata con il totale degli investimenti in R&S realizzati nel periodo di imposta per il quale si intende beneficiare del Bonus Ricerca: da questo confronto si ottiene la spesa incrementale.
La spesa incrementale, infine, va moltiplicata per l’aliquota di riferimento: in generale, il 25%, se incorrono i due casi precedentemente segnalati l’aliquota da considerare è invece pari al 50%.

Per maggiori informazioni e dettagli, la Circolare del 28 febbraio 2015 è scaricabile in formato PDF al seguente link: http://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/node/739

Napoli, 05/03/2015

La Guida del MISE all’uso dei piani azionari e del work for equity per startup innovative e incubatori certificati

Lo scorso 24 marzo 2015 il Ministero dello Sviluppo Economico ha pubblicato la Guida all’uso dei piani azionari e del work for equity – Strumenti di incentivazione e remunerazione di personale e consulenti di startup innovative e incubatori certificati: all’interno della Guida, sono specificati nel dettaglio le caratteristiche e le modalità delle agevolazioni fiscali e contributive previste dalla normativa nazionale.

Le startup innovative e gli incubatori certificati (ai sensi del D.L. 179 del 18 ottobre 2012) hanno infatti diritto a beneficiare delle opportunità previste in materia di remunerazione e incentivazione dei dipendenti e dei prestatori di servizi esterni, sia in caso di remunerazione sotto forma di azioni e strumenti finanziari (piani di incentivazione per il personale) che in caso di work for equity.

PIANI DI INCENTIVAZIONE PER IL PERSONALE

La Guida analizza innanzitutto le agevolazioni previste in caso di piani di incentivazione per il personale, e quindi per le remunerazioni corrisposte sotto forma di strumenti finanziari.
L’agevolazione, di tipo fiscale e contributivo, prevede la non imponibilità dei redditi di lavoro e dei diritti di opzione per l’acquisto di azioni e strumenti finanziari, attribuiti da una startup innovativa o da un incubatore certificato ai propri amministratori, dipendenti e collaboratori continativi.

In particolare, la Guida analizza (a titolo puramente esemplificativo) le seguenti tipologie di compensi agevolati:

1) Azioni e Quote

La Guida ricorda che le startup innovative possono assegnare al proprio personale, oltre ad azioni o quote ordinarie, anche azioni o quote di categoria particolare. In questo caso, le azioni o quote possono prevedere diritti economici e/o amministrativi diversi da quelli comunemente attribuiti a tutti i soci.

Tuttavia, il MISE specifica che tali diritti particolari non possono consistere in una percentuale maggiorata di dividendi per la durata del divieto di distribuzione degli utili previsto dalla normativa.

L’assegnazione di azioni o quote può avvenire secondo differenti modalità: aumento di capitale a titolo gratuito, aumento di capitale a titolo oneroso (offerti in sottoscrizione).

2) Stock Option

Tale strumento finanziario attribuisce il diritto a sottoscrivere, ad un prezzo determinato, azioni o quote che saranno emesse in futuro dalla società. Per tale strumento finanziario è prevista una data di maturazione (vesting date) a parire dalla quale è possibile esercitare la stock option.

Di solito, la vesting date coincide con il raggiungimento di obiettivi di performance prestabiliti e/o con la continuazione del rapporto di lavoro per un dato periodo di tempo.

3) Restricted Stock e Restricted Stock Unit

Le Restricted Stock sono azioni o quote soggette a limitazione per il trasferimento o il diritto di percepire dividendi. Tali limitazioni decadono dopo un periodo di tempo stabilito dalla società che le emette.

Le Restricted Stock Unit attribuiscono invece il diritto al beneficiario di ottenere, trascorso un periodo di tempo prestabilito, la titolarità effettiva di quote o azioni.

4) Strumenti finanziari partecipativi.

Sono strumenti emessi dalle società con caratteristiche, termini e condizioni specifiche. La possibilità di emettere strumenti finanziari partecipativi deve essere prevista dallo statuto e la società deve predisporre un apposito regolamento sull’argomento.

Gli strumenti finanziari partecipativi non attribuiscono qualità di socio, non consentono la partecipazione al capitale sociale, ma possono conferire diritti patrimoniali ed amministrativi.
Anche in questo caso, le caratteristiche, i termini e le condizioni devono rispettare la tempistica prevista dalla normativa riguardo al divieto di distribuzione degli utili per le startup innovative.

WORK FOR EQUITY

Si tratta di un’agevolazione fiscale prevista per i compensi a collaboratori e consulenti di startup innovative e incubatori certificati che consiste nella possibilità di remunerare tali soggetti con l’assegnazione di azioni, quote e strumenti finanziari partecipativi emessi a fronte della prestazione di opere o servizi.

Attraverso il work for equity, l’assegnazione di azioni, quote o strumenti finanziari partecipativi è esente da imposte e non concorre alla formazione del reddito imponibile.

In caso di work for equity non sono previste limitazioni alla successiva cessione dei titoli, per cui il regime di agevolazione previsto per le startup innovative non decade anche in caso di cessione di tali strumenti.

Le startup che decidono di avvalersi di politiche di work for equity possono infine stabilire uno specifico accordo che regoli tutti i dettagli relativi al tipo di opera e servizio da rendere, la valorizzazione degli apporti, gli obiettivi da raggiungere e le conseguenze in caso di mancata fornitura dell’opera o servizio.

Per maggiori informazioni e dettagli si rimanda alla lettura del testo integrale della Guida, disponibile al seguente link: http://www.mise.gov.it/images/stories/documenti/Guida_piani_azionari_e_work_for_equity.pdf

Napoli, 02/04/2015

 

 

Il Regime Patent Box: ulteriori chiarimenti sulle agevolazioni per startup e imprese

Alcune settimane fa (in questo post del nostro blog) abbiamo affrontato il tema del Regime Patent Box, che prevede delle agevolazioni fiscali per imprese che gestiscono nella propria attività i cosiddetti “beni intangibili” (ad esempio, marchi e brevetti).

Il Regime Patent Box è stato introdotto nel nostro ordinamento dalla Legge di Stabilità 2015, ampliato dal decreto legge Investment Compact ed è attualmente in attesa del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico (di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze) che servirà a dettagliare le modalità attuative dell’agevolazione.

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Agevolazioni fiscali alle imprese: il Regime Patent Box

 

In particolare, il Patent Box è un regime di detassazione dei redditi derivanti dall’utilizzo di beni immateriali, applicabile a tutti i titolari di reddito di impresa. Si tratta di un regime opzionale irrevocabile della durata di cinque anni.

Il Patent Box può essere applicato ai redditi derivanti dall’utilizzo di opere dell’ingegno, brevetti industriali, marchi d’impresa, disegni e modelli, processi, formule e informazioni acquisite dalle esperienze in campo industriale, commerciale e scientifico giuridicamente tutelabili.

L’opzione del regime Patent Box è applicabile a partire dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, quindi a partire dal 2015: in particolare, per il 2015 l’aliquota prevista è del 30%, che sale al 40% nel 2016 e al 50% nel 2017.

Le agevolazioni sono applicabili ai redditi per utilizzo diretto, cessione o concessione in uso di beni intangibili. In particolare, per il caso di utilizzo diretto, la quota parte di reddito si calcola attraverso una procedura di ruling in accordo con l’Agenzia delle Entrate: grazie alla procedura di ruling, sarà possibile determinare l’ammontare dei componenti positivi di reddito impliciti e i criteri per l’individuazione dei componenti negativi riferibili a quelli positivi.

Altra caratteristica fondamentale del regime Patent Box è che la detassazione dei redditi derivanti da marchi e brevetti è indissolubilmente collegata alle spese per attività di R&S, anche mediante contratti di ricerca stipulati con altri enti, università e imprese: l’agevolazione, infatti, è concedibile esclusivamente se l’impresa svolge attività di R&S sui beni immateriali oggetto di detassazione.

Inoltre, la quota di reddito agevolabile si determina in base al rapporto dei costi per attività di R&S sostenuti per il mantenimento, l’accrescimento e lo sviluppo del bene immateriale e i costi complessivi sostenuti per produrre il bene in questione. In particolare, la quantificazione dei costi di R&S è determinante per l’entità dell’agevolazione concedibile: tali costi, infatti, possono essere incrementati fino al 30% se sostenuti attraverso acquisizione del bene materiale o con contratti di ricerca.

Di conseguenza, se l’assenza di costi in attività di R&S non permette l’accesso alle agevolazioni del Patent Box, la presenza di scarsi costi in attività di R&S potrebbe rendere l’agevolazione poco appetibile.

Riguardo, infine, ai costi ammissibili per attività di R&S e alle modalità di calcolo di questi ultimi occorre attendere il decreto ministeriale cui si è accennato in precedenza.

FONTE: Italia Oggi

Napoli, 04/03/2015

Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali: i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

La Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 5 del 19 febbraio 2015 ha chiarito alcuni aspetti inerenti il Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi, introdotto nel nostro ordinamento con D.L. n° 91 del 24/06/2014 (Decreto Competitività), convertito in legge n. 116 dell’11/08/2014 (qui, il nostro post sull’argomento).

Si tratta di un’agevolazione fiscale applicabile agli investimenti in beni strumentali nuovi, effettuati tra il 25 giugno 2014 e il 30 giugno 2015, per un importo minimo pari a 10.000 euro: l’agevolazione consiste in un credito d’imposta riconosciuto nella misura del 15% delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media degli investimenti in beni strumentali realizzati nei cinque periodi di imposta precedenti. Per imprese costituite da meno di cinque anni, il calcolo della media va effettuato sul numero di anni di attività. Per imprese neo-costituite il credito d’imposta si applica “con riguardo al valore complessivo degli investimenti realizzati in ciascun periodo di imposta“.

Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi
Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi: come funziona?

 

SOGGETTI BENEFICIARI: tutti i soggetti titolari di reddito di impresa, a prescindere dalla natura giuridica, dalla dimensione aziendale, dal settore economico e dal regime contabile adottato: gli investimenti, però, devono essere destinati a strutture produttive localizzate su territorio nazionale italiano.
Il credito d’imposta è riconosciuto anche alle imprese costituite dopo l’entrata in vigore del Decreto Competitività, quindi successivamente al 25 giugno 2014.

INVESTIMENTI AGEVOLABILI: investimenti in beni strumentali nuovi “compresi nella divisione 28 della tabella ATECO 2007“. Per “beni strumentali” si intendono quei beni utilizzati per lo svolgimento dell’attività di impresa, che siano durevoli ed adatti ad essere impiegati nel processo produttivo.
Sono esclusi, quindi, i beni destinati alla vendita e i materiali di consumo.

UTILIZZO E RILEVANZA DEL CREDITO D’IMPOSTA: il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione e va ripartito in tre quote annuali di pari importo, da sottrarre ai versamenti dovuti. La prima quota annuale è utilizzabile “a decorrere dal 1° gennaio del secondo periodo di imposta successivo a quello in cui è stato effettuato l’investimento“: ad esempio, per gli investimenti effettuati nel 2014, il credito d’imposta sarà utilizzabile a partire dal 1° gennaio 2016. Le altre due quote, di conseguenza, a partire dal 1° gennaio 2017 e dal 1° gennaio 2018.

La Circolare dell’Agenzia delle Entrate contiene, inoltre, una serie di esempi di calcolo per il credito d’imposta in beni strumentali nuovi previsti dal Decreto Competitività.

LINK UTILI:

– Testo della Circolare n. 5 del 19 febbraio 2015 – Agenzia delle Entrate: disponibile qui;

– Testo del Decreto Competitività – D.L. n. 91 del 24 giugno 2014: disponibile qui.

Napoli, 25/02/2015

Il regime Patent Box: agevolazioni fiscali per imprese che lavorano con beni immateriali

La Legge di Stabilità 2015 (n. 190/2014, commi da 37 a 45) prevede il cosiddetto regime “Patent Box”, destinato alle imprese che gestiscono beni immateriali (intangibles): si tratta di un regime opzionale di tassazione agevolata di cui le imprese potranno usufruire a partire dal 2015.

La normativa in questione nasce per arginare eventuali fenomeni di delocalizzazione dei beni immateriali, cercando al contempo di incentivare il rientro in Italia di tali beni (in particolare marchi e brevetti) che gruppi italiani localizzano oggi all’estero. Anche altri paesi Europei prevedono infatti un regime agevolatorio simile, condizione che ha accentuato negli anni un fenomeno per cui le imprese italiane delocalizzavano all’estero le attività basate su beni intangibili allo scopo di usufruire del regime di tassazione esistente in altri Paesi.
La nuova normativa italiana cerca di arginare tale fenomeno, differenziandosi dai regimi Patent Box di altri stati europei per la caratteristica di estendersi, come vedremo, a tutte le tipologie di intangibles.

Come affermato ai commi 37 e 38, l’agevolazione Patent Box è riservata ai titolari di reddito di impresa: sono coinvolte tutte le tipologie di forma giuridica, imprese di ogni dimensione e con qualsiasi tipologia di regime contabile (società di persone e di capitali, imprese individuali, organizzazioni italiane non residenti in territorio nazionale ma comunque residenti in Paesi “white list” – i Paesi “white list” sono quelli in cui esiste un accordo per evitare la doppia imposizione e con cui sia possibile scambiare le informazioni necessarie).

Riguardo alle tipologie di beni immateriali per i quali è possibile richiedere l’applicazione del regime Patent Box, il comma 39 stabilisce che è possibile detassare i redditi derivanti dall’utilizzo “delle opere dell’ingegno, di brevetti industriali, di marchi d’impresa funzionalmente equivalenti ai brevetti, nonchè di processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili“.

In particolare, per “marchi d’impresa funzionalmente equivalenti a brevetti” il legislatore provvede a chiarire che tali marchi sono quelli per il cui mantenimento, accrescimento o sviluppo è necessario il sostenimento di spese per attività di ricerca e sviluppo.
Non è obbligatoria la registrazione del bene immateriale, ma deve trattarsi di beni per cui la legislazione prevede “potenzialmente” la protezione; sono inoltre esclusi in ogni caso dall’agevolazione i marchi esclusivamente commerciali.

Come accennato in apertura, il regime di agevolazione Patent Box è esercitabile a partire dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, quindi in generale a partire dal 2015.
Per usufruire delle agevolazioni fiscali è necessario esercitare l’opzione, che è irrevocabile e valida per 5 anni.
Il regime Patent Box rileva ai fini della determinazione delle imposte sui redditi, anche ai fini IRAP.

L’agevolazione del regime Patent Box consiste nell’esclusione da imposizione dei redditi per utilizzo diretto, per cessione o per concessione in uso dei beni intangibili:

 in caso di utilizzo diretto: sarà esclusa da imposizione la quota parte del reddito derivante dall’utilizzo dei beni immateriali, determinata in base ad una procedura di ruling internazionale. Le percentuali di detassazione previste sono: 30% per il 2015, 40% per il 2016, 50% per il 2017;

 in caso di concessione in uso: l’esclusione da imposizione sarà applicata ai relativi redditi secondo le percentuali di detassazione del30% per il 2015, 40% per il 2016, 50% per il 2017.

 in caso di cessione: il regime di tassazione agevolata si applica anche al reddito delle plusvalenze derivate dalla cessione dei beni immateriali. In questo caso, la detassazione è integrale a condizione che entro la fine del secondo periodo di imposta successivo alla cessione almeno il 90% del corrispettivo sia reinvestito per attività di manutenzione e sviluppo di altri beni intangibili agevolabili.

Infine, i commi 41 e 42 trattano l’argomento delle condizioni per usufruire delle agevolazioni del regime Patent Box: è necessario che i soggetti richiedenti svolgano attività di ricerca e sviluppo, anche attraverso contratti di ricerca stipulati con Università ed Enti di ricerca. Tali contratti di ricerca devono essere finalizzati alla produzione dei beni intangibili oggetto del regime in questione.
Il calcolo della quota di reddito e del valore della produzione oggetto di agevolazione è definita dal rapporto tra costi di attività di ricerca e sviluppo sostenuti per mantenimento, accrescimento e sviluppo del bene e costi complessivi sostenuti per produrre il bene.

Per maggiori informazioni e approfondimenti, il testo integrale della Legge di Stabilità 2015 è pubblicato in G.U. n. 300 del 29/12/2014 ed è rintracciabile al seguente link: http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2014/12/29/14G00203/sg

FONTE: Fiscal Focus

Napoli, 20/01/2015

Finanziamenti per nuove imprese e lavoratori autonomi: pubblicato in G.U. il Decreto per la disciplina del Microcredito

E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 279 del 1° dicembre 2014 il testo del Decreto 17 ottobre 2014 n. 176 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, dedicato alla disciplina del Microcredito per il finanziamento di nuove attività imprenditoriali e di lavoro autonomo.

La disciplina in questione entrerà in vigore a partire dal prossimo 16 dicembre, e sarà finalizzata al sostegno di attività di microimpresa e lavoro autonomo svolte in forma individuale, di associazione, di società di persone, di società a responsabilità limitata semplificata o di società cooperativa. Lo strumento del Ministero, inoltre, si propone l’obiettivo di promuovere l’inserimento di persone fisiche nel mercato del lavoro.

I finanziamenti del Microcredito sono destinati a persone fisiche che si trovino in condizioni di “particolare vulnerabilità economica o sociale”: disoccupazione, sospensione o riduzione dell’orario lavorativo, condizioni di non sufficienza di un componente del nucleo familiare, significativa contrazione del reddito.
Sono inoltre esclusi dai finanziamenti i soggetti elencati all’art. 1 del Decreto, tra cui ricordiamo:

a) lavoratori autonomi o imprese titolari di partita IVA da più di cinque anni;
b) lavoratori autonomi o imprese individuali con un numero di dipendenti superiore alle 5 unità;
c) società di persone, società a responsabilità limitata semplificata, o società cooperative con un numero di dipendenti non soci superiore alle 10 unità.

I finanziamenti del Microcredito possono raggiungere un importo massimo di 25.000 euro, che può essere aumentato di 10.000 euro nel caso di erogazione frazionata, in cui i versamenti successivi saranno subordinati al verificarsi di due condizioni: il pagamento puntuale di almeno sei rate pregresse e il raggiungimento dei risultati intermedi stabiliti dal contratto di finanziamento.
Il rimborso del finanziamento di Microcredito avviene in base ad un piano di rate a cadenza massima trimestrale, per una durata non superiore a sette anni.

Le spese ammissibili ai finanziamenti del Microcredito sono elencate all’art. 2 del Decreto. Nello specifico, possono essere finanziati progetti relativi a:

a) acquisto di beni e servizi strumentali allo svolgimento dell’attività;
b) retribuzione di nuovi dipendenti o soci lavoratori;
c) pagamento di corsi di formazione per accrescere la qualità professionale e le capacità tecniche e gestionali dell’imprenditore e dei lavoratori (nel caso di finanziamenti per l’inserimento nel mercato del lavoro, la formazione può essere anche universitaria o post-universitaria).

Secondo quanto previsto dall’art. 111 del T.U.B. (Testo Unico Bancario), i finanziamenti del Microcredito sono erogati attraverso specifici operatori iscritti in un elenco ad hoc gestito dalla Banca d’Italia, i quali presteranno ai beneficiari dei servizi ausiliari di assistenza e monitoraggio sia in fase istruttoria che di rimborso.
Tali servizi riguarderanno, tra l’altro, il supporto alla definizione della strategia di sviluppo del progetto e la formazione su svariati aspetti della gestione aziendale (amministrativo, contabile, tecnologico, etc).

Per ulteriori informazioni e approfondimenti:

Qui, il testo del Decreto n. 176 del 17/10/2014

Qui, il testo del T.U.B. – Testo Unico Bancario

Napoli, 09/12/2014

Nuove agevolazioni per il rilancio e lo sviluppo delle imprese italiane: il credito di imposta per investimenti in beni strumentali del Decreto Competitività

E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il c.d. “Decreto Competitività”: si tratta del D.L. n. 91 del 24/06/2014, che prevede all’art. 18 un’agevolazione destinata alle imprese: si tratta di un credito di imposta per investimenti in beni strumentali nuovi, destinati al rilancio e alla crescita dell’impresa.

Il credito d’imposta previsto dal Decreto Competitività si applica agli investimenti in beni strumentali nuovi effettuati dalle imprese per rinnovare le proprie strutture produttive ubicate sul territorio nazionale italiano.

I beni strumentali acquistati dalle imprese devono rientrare nella tabella ATECO (divisione 28), e il credito di imposta sarà pari al 15% degli investimenti effettuati tra il 25/06/2014 e il 30/06/2015.

Il credito d’imposta sarà ripartito in tre quote annuali di pari importo, non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile IRAP ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione: la prima quota annuale potrà essere utilizzata a partire dal 1° gennaio del secondo periodo di imposta successivo a quello in cui è stato effettuato l’investimento.

Inoltre, il credito di imposta andrà indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di riconoscimento dell’agevolazione e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta in cui il credito sarà utilizzato.

Per maggiori dettagli, il testo integrale del D.L. n. 91 del 24/06/2014 è consultabile al seguente link: http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2014/06/24/14G00105/sg

Napoli, 30/06/2014

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