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Tag: reddito d’impresa

Regime Patent Box: firmato il Decreto Attuativo per il via alle agevolazioni

E’ stato firmato dai Ministri dello Sviluppo Economico e dell’Economia e delle Finanze il decreto di attuazione del regime Patent Box (approfondito in questo post del nostro blog), attualmente in fase di registrazione alla Corte dei Conti e di prossima pubblicazione in Gazzetta Ufficiale: approfondiamo i contenuti del Decreto, per capire meglio come funziona il regime opzionale introdotto dalla Legge di Stabilità (n. 190 del 23 dicembre 2014) e modificato a seguito del decreto legge Investment Compact (n. 3 del 24 gennaio 2015, convertito con legge n. 33 del 24 marzo 2015).

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ARTICOLO 1 – AMBITO DI APPLICAZIONE

Il Patent Box è un regime opzionale di tassazione che si applica ai redditi derivanti dall’utilizzo di beni immateriali, che il decreto elenca come: opere dell’ingegno, brevetti industriali, marchi, disegni e modelli, nonché processi, formule e informazioni relativi a esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili.

ARTICOLO 2 – SOGGETTI BENEFICIARI

Tutti i titolari di reddito di impresa (comprese le persone fisiche che esercitano imprese commerciali e i soggetti residenti in Paesi con cui sia in vigore un accordo per evitare la doppia imposizione) a condizione che esercitino le attività di ricerca e sviluppo, così come definite all’art. 8 del decreto.
Il regime Patent Box può essere applicato a chi ha diritto allo sfruttamento economico dei beni immateriali indicati all’art. 6.

ARTICOLO 3 – SOGGETTI ESCLUSI

Il regime opzionale non può essere richiesto da società in fallimento, liquidazione coatta, amministrazione straordinaria.

ARTICOLO 4 – MODALITA’ DI ESERCIZIO E DURATA

L’opzione ha una durata pari a cinque periodi di imposta, è irrevocabile e rinnovabile.

Nei primi due periodi di imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2014, l’opzione va comunicata all’Agenzia delle Entrate. Dal momento della comunicazione, l’opzione riguarda il periodo di imposta in corso e i successivi quattro.
A partire dal terzo periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, l’opzione va comunicata nella dichiarazione dei redditi.

ARTICOLO 5 – OPERAZIONI STRAORDINARIE

In caso di fusione, scissione e conferimento di azienda, il nuovo soggetto subentra nell’esercizio dell’opzione.

ARTICOLO 6 – DEFINIZIONE DI BENE IMMATERIALE

L’articolo elenca cinque tipologie di beni immateriali: l’opzione è applicabile ai redditi derivanti dall’utilizzo di tali beni. Si tratta, nello specifico, di:

a) software protetto da copyright,
b) brevetti industriali concessi o in corso di concessione,
c) marchi di impresa (inclusi i marchi collettivi) registrati o in corso di registrazione,
d) disegni e modelli giuridicamente tutelabili,
e) informazioni aziendali ed esperienze tecnico-industriali (comprese quelle commerciali o scientifiche) proteggibili come informazioni segrete e giuridicamente tutelabili.

ARTICOLO 7 – TIPOLOGIE DI UTILIZZO AGEVOLABILI

Rientrano nell’opzione Patent Box sia la concessione in uso che l’uso diretto dei beni immateriali elencati all’articolo precedente.

ARTICOLO 8 – DEFINIZIONE DI ATTIVITA’ DI RICERCA E SVILUPPO

L’articolo elenca sei tipologie di attività che sono considerate attività di ricerca e sviluppo. In tutti e sei i casi, si tratta di attività finalizzate allo sviluppo, al mantenimento, all’accrescimento dei beni immateriali in questione.

a) ricerca fondamentale: lavori sperimentali o teorici finalizzati all’acquisizione di nuove conoscenze, che saranno poi utilizzate nelle attività di ricerca applicata e di design;
b) ricerca applicata, ossia pianificata allo scopo di acquisire nuove conoscenze e capacità da utilizzare per sviluppare (o apportare miglioramenti) a processi, prodotti e servizi. Tra le attività che rientrano nella ricerca applicata, ricordiamo la costruzione di prototipi, i test di convalida di prodotti, processi e servizi, la realizzazione di impanti e attrezzature;
c) design: attività di ideazione e progettazione di prodotti, processi e servizi (anche per l’aspetto esteriore degli stessi) e attività di sviluppo dei marchi;
d) ideazione e realizzazione di software protetti da copyright;
e) ricerche preventive, compresi test e ricerche di mercato;
f) attività di presentazione, comunicazione e promozione che accrescano il carattere distintivo e la rinomanza dei marchi, e contribuiscano alla conoscenza e affermazione commerciale di prodotti e servizi.

ARTICOLO 9 – DETERMINAZIONE DELLA QUOTA DI REDDITO AGEVOLABILE

Nella determinazione della quota di reddito agevolabile, occorre considerare il rapporto tra Costi Qualificati e Costi Complessivi, moltiplicato per i Redditi derivanti dal Bene Immateriale.

In particolare, si segnala che nella determinazione dei Costi Qualificati rientrano anche le attività di Ricerca & Sviluppo svolte attraverso Università ed Enti di Ricerca o Società e Startup Innovative.

Riguardo alle aliquote previste, il Decreto conferma che per il 2015 è fissata al 30%, per il 2016 al 40% e per il 2017 al 50%.

Per maggior dettagli sul calcolo per la determinazione della quota di Reddito Agevolabile si rimanda alla lettura del testo del Decreto.

ARTICOLO 10 – REINVESTIMENTO DEL CORRISPETTIVO DA CESSIONE DI BENI IMMATERIALI

L’articolo 10 è dedicato al caso di esclusione delle plusvalenze, in caso di cessione dei beni immateriali. Esse sono escluse dal calcolo del reddito d’impresa, quando almeno il 90% del corrispettivo dalla cessione dei beni viene reinvestito prima della chiusura del secondo periodo d’imposta successivo a quello in cui si è verificata la cessione. Il reinvestimento deve essere sempre in attività di Ricerca e Sviluppo per beni immateriali.

Per maggior dettagli sul calcolo delle plusvalenze in caso di cessione di beni immateriali, si rimanda alla lettura del testo del Decreto.

ARTICOLO 11 – TRACCIABILITA’ DELLE SPESE E DEI REDDITI

Per beneficiare del regime Patent Box, deve esserci un collegamento diretto tra le attività di Ricerca e Sviluppo (previste dall’art. 8) e i beni immateriali (previsti dall’art. 6). Tale collegamento deve risultare da un sistema di rilevazione contabile o extracontabile ad hoc.

ARTICOLO 12 – PROCEDURA DI RULING

La procedura di Ruling serve a calcolare la quota parte di reddito in accordo con l’Agenzia delle Entrate: tale procedura è obbligatoria nel caso di utilizzo diretto dei beni, mentre è opzionale per i casi di utilizzo indiretto e cessione dei beni immateriali.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Al Decreto Attuativo del regime Patent Box è infine allegata una Relazione Illustrativa che approfondisce i contenuti e le caratteristiche delle agevolazioni.

Per maggiori dettagli e informazioni, il testo del Decreto Attuativo è disponibile qui: http://www.governo.it/backoffice/allegati/79186-10362.pdf

Napoli, 31/08/2015