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Tag: periodo di imposta

Credito d’imposta per R&S: i dettagli e le informazioni sul Bonus Ricerca per startup e imprese

Diventa pienamente operativo, con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (G.U. n. 174 del 29 luglio 2015) del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 27 maggio 2015, il Credito d’imposta per attività in Ricerca & Sviluppo.

Per spiegare nel dettaglio le modalità di fruizione e il funzionamento dell’agevolazione, lo scorso 28 febbraio la Fondazione Nazionale dei Commercialisti ha pubblicato una Circolare di chiarimento relativa alla nuova versione del cosiddetto “Bonus Ricerca”, o credito d’imposta per attività in R&S.
Previsto dalla Legge di Stabilità 2015, il Bonus Ricerca è un’agevolazione aperta a tutte le imprese italiane (indipendentemente dalle dimensioni, dal fatturato, dalla forma societaria) che effettueranno, nei periodi di imposta dal 2015 al 2019, spese per attività di R&S per un ammontare annuo pari ad almeno 30.000 €.

R&S
Bonus Ricerche: credito d’imposta per R&S

 

Come abbiamo visto qualche tempo fa, in questo post del nostro blog, il Credito di imposta previsto dalla Legge di Stabilità 2015 modifica sostanzialmente la precedente versione prevista da Destinazione Italia: il bonus è infatti destinato a tutti i titolari di reddito di impresa, senza vincoli di alcun tipo, mentre in precedenza era riservato ad imprese con un fatturato annuo inferiore a 500.000 €.

Inoltre, il nuovo Credito di imposta per attività di R&S si differenzia dal precedente per quanto riguarda la decorrenza: in precedenza, il limite temporale era infatti fissato al 31 dicembre 2016, mentre oggi è possibile beneficiare del bonus per investimenti in attività di R&S effettuati nei periodi d’imposta dal 2015 al 2019.

Ancora, il Bonus Ricerca funziona su basi di automaticità: non sono previste istanze telematiche per richiederlo e i controlli vengono effettuati esclusivamente ex post.
Il Bonus Ricerca, inoltre, non rientra nella natura degli Aiuti di Stato ai sensi della normativa comunitaria, pertanto non richiede l’approvazione della Commissione Europea.

Novità sostanziale del nuovo Credito d’imposta per attività di R&S è la maggiorazione premiale prevista per attività di R&S svolte attraverso il ricorso a contratti di ricerca, con università, enti, imprese e startup. Tale premialità è prevista anche per le attività di R&S svolte da personale altamente qualificato.
Secondo la Legge di Stabilità, tale premialità consiste nell’aumento dell’aliquota per il calcolo del credito, che passa dal 25% al 50% al ricorrere delle due situazioni sopra citate.

Il Credito d’imposta per attività in R&S può quindi essere ottenuto da qualsiasi impresa in Italia, a prescindere dalle dimensioni e dalla forma societaria, nel rispetto dei seguenti limiti:

Limite minimo di spesa: 30.000 € annui;
Limite massimo di credito: 5 milioni € annui.

Le attività di R&S considerate ammissibili sono, ad esempio, quelle relative a lavori sperimentali o teorici di “ricerca fondamentale”; ricerca pianificata e indagini critiche per acquisire nuove conoscenze da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi (o migliorare prodotti, processi e servizi già esistenti); acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti per piani, progetti o disegni di nuovi prodotti, processi o servizi (o per il miglioramento di quelli esistenti).

Riguardo, invece, alle spese ammissibili per la determinazione del Credito d’imposta ricordiamo:

1) personale altamente qualificato impiegato nelle attività di R&S;
2) quote di ammortamento delle spese di acquisizione o utilizzazione di strumenti ed attrezzature di laboratorio;
3) spese relative a contratti di ricerca stipulati con università, enti di ricerca, organismi equiparati, altre imprese, startup innovative;
4) competenze tecniche e privative industriali.

COME SI CALCOLA L’AMMONTARE DEL BONUS

Tornando alla Circolare del 28 febbraio 2015, particolarmente rilevanti sono i chiarimenti sulle modalità di determinazione del bonus: bisogna infatti calcolare la spesa incrementale, partendo dalla media degli investimenti in R&S effettuati nei tre periodi di imposta precedenti.
Per le nuove imprese, in attività da meno di tre anni, la media va calcolata sull’intero periodo a partire dalla costituzione.

Tale media va confrontata con il totale degli investimenti in R&S realizzati nel periodo di imposta per il quale si intende beneficiare del Bonus Ricerca: da questo confronto si ottiene la spesa incrementale.
La spesa incrementale, infine, va moltiplicata per l’aliquota di riferimento: in generale, il 25%, se incorrono i due casi precedentemente segnalati l’aliquota da considerare è invece pari al 50%.

Per maggiori informazioni e dettagli, la Circolare del 28 febbraio 2015 è scaricabile in formato PDF al seguente link: http://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/node/739

Napoli, 05/03/2015

Il Regime Patent Box: ulteriori chiarimenti sulle agevolazioni per startup e imprese

Alcune settimane fa (in questo post del nostro blog) abbiamo affrontato il tema del Regime Patent Box, che prevede delle agevolazioni fiscali per imprese che gestiscono nella propria attività i cosiddetti “beni intangibili” (ad esempio, marchi e brevetti).

Il Regime Patent Box è stato introdotto nel nostro ordinamento dalla Legge di Stabilità 2015, ampliato dal decreto legge Investment Compact ed è attualmente in attesa del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico (di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze) che servirà a dettagliare le modalità attuative dell’agevolazione.

TAX
Agevolazioni fiscali alle imprese: il Regime Patent Box

 

In particolare, il Patent Box è un regime di detassazione dei redditi derivanti dall’utilizzo di beni immateriali, applicabile a tutti i titolari di reddito di impresa. Si tratta di un regime opzionale irrevocabile della durata di cinque anni.

Il Patent Box può essere applicato ai redditi derivanti dall’utilizzo di opere dell’ingegno, brevetti industriali, marchi d’impresa, disegni e modelli, processi, formule e informazioni acquisite dalle esperienze in campo industriale, commerciale e scientifico giuridicamente tutelabili.

L’opzione del regime Patent Box è applicabile a partire dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, quindi a partire dal 2015: in particolare, per il 2015 l’aliquota prevista è del 30%, che sale al 40% nel 2016 e al 50% nel 2017.

Le agevolazioni sono applicabili ai redditi per utilizzo diretto, cessione o concessione in uso di beni intangibili. In particolare, per il caso di utilizzo diretto, la quota parte di reddito si calcola attraverso una procedura di ruling in accordo con l’Agenzia delle Entrate: grazie alla procedura di ruling, sarà possibile determinare l’ammontare dei componenti positivi di reddito impliciti e i criteri per l’individuazione dei componenti negativi riferibili a quelli positivi.

Altra caratteristica fondamentale del regime Patent Box è che la detassazione dei redditi derivanti da marchi e brevetti è indissolubilmente collegata alle spese per attività di R&S, anche mediante contratti di ricerca stipulati con altri enti, università e imprese: l’agevolazione, infatti, è concedibile esclusivamente se l’impresa svolge attività di R&S sui beni immateriali oggetto di detassazione.

Inoltre, la quota di reddito agevolabile si determina in base al rapporto dei costi per attività di R&S sostenuti per il mantenimento, l’accrescimento e lo sviluppo del bene immateriale e i costi complessivi sostenuti per produrre il bene in questione. In particolare, la quantificazione dei costi di R&S è determinante per l’entità dell’agevolazione concedibile: tali costi, infatti, possono essere incrementati fino al 30% se sostenuti attraverso acquisizione del bene materiale o con contratti di ricerca.

Di conseguenza, se l’assenza di costi in attività di R&S non permette l’accesso alle agevolazioni del Patent Box, la presenza di scarsi costi in attività di R&S potrebbe rendere l’agevolazione poco appetibile.

Riguardo, infine, ai costi ammissibili per attività di R&S e alle modalità di calcolo di questi ultimi occorre attendere il decreto ministeriale cui si è accennato in precedenza.

FONTE: Italia Oggi

Napoli, 04/03/2015

Startup innovative e disciplina sulle società non operative: alcuni chiarimenti dall’Agenzia delle Entrate

Abbiamo già parlato in questo post di pochi giorni fa della Circolare n. 16/E dell’11 giugno 2014, con la quale l’Agenzia delle Entrate ha fornito una serie di chiarimenti importanti sul tema delle startup innovative.

Torniamo oggi ad approfondire un altro aspetto del documento in questione, e in particolare le precisazioni riguardanti il rapporto tra la disciplina delle startup innovative e quella delle società non operative.

Il D.L. 179/2012, che ha introdotto la normativa relativa a startup e incubatori certificati, prevede infatti, all’articolo 26, comma 4, che alle startup innovative non si applichi la disciplina delle società non operative.

Di conseguenza, le nuove società non saranno tenute a effettuare né il test di operatività, né quello delle perdite triennali, fin quando mantengono lo status di startup innovativa.

A tale proposito, nel modello della dichiarazione dedicato al test di operatività è stata prevista una casella dedicata alle startup innovative, che dovranno limitarsi a indicare la loro situazione senza obbligo compilare il prospetto.

Restavano tuttavia dei dubbi riguardanti il periodo d’imposta nel quale veniva meno la qualifica di startup innovativa, che, com’è noto, non può durare per più di 48 mesi ed è soggetta a decadimento qualora non vengano rispettate le previsioni di legge in materia: in tal senso, la Circolare n. 16/E chiarisce che il test di operatività va effettuato a partire dal periodo di imposta successivo a quello di perdita della qualifica.

La Circolare contiene inoltre un esempio pratico per facilitare la determinazione del cosiddetto “triennio di osservazione”, durante il quale il test di operatività diventa obbligatorio: l’ipotesi è quella di una startup fondata il 16 aprile 2013, che resta quindi in possesso della qualifica di start-up innovativa fino al 15 aprile 2017.

In questo caso la società sarà tenuta ad effettuare il test di operatività a decorrere dall’esercizio 2018. In assenza di cause di esclusione o di disapplicazione automatica della disciplina per le startup innovative, nel caso in cui la società non supera il test, sarà da considerarsi “di comodo” già nel 2018.

Inoltre, la Circolare dell’Agenzia delle Entrate chiarisce anche eventuali dubbi riguardanti il tema della determinazione dei ricavi presunti ed effettivi: bisogna considerare i valori relativi ai due periodi d’imposta precedenti a quello di osservazione, anche se interessati da cause di non applicazione della disciplina.

 

Per ulteriori chiarimenti e approfondimenti, il testo integrale della Circolare n. 16/E dell’11 giugno 2014 è disponibile al seguente link: http://www.governo.it/backoffice/allegati/75964-9488.pdf

Napoli, 07/07/2014