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Il DL “Investment Compact” e le PMI innovative: nuove agevolazioni per l’innovazione d’impresa in Italia

Il Consiglio dei Ministri ha approvato lo scorso 20 gennaio il Decreto Legge “Investment Compact”, che contiene alcune novità molto interessanti per il mondo dell’imprenditoria innovativa: il nuovo provvedimento prevede infatti l’istituzione delle PMI Innovative, che si vanno ad affiancare alle startup innovative (istituite nel 2012 con il Decreto Sviluppo Bis) e rientrano in buona parte nel regime di agevolazione previsto per queste ultime.

Possono avvalersi dello status di PMI innovativa e del relativo regime di agevolazioni le PMI non quotate, residenti in Italia o in uno degli Stati Membri UE (o aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo, purché con una sede produttiva o filiale in territorio italiano) che abbianol’ultimo bilancio certificato. La PMI dovrà essere costituita da non oltre sette anni.
Inoltre, la PMI deve rispettare almeno due dei cosiddetti requisiti di capacità innovativa, e nello specifico:

– volume di spesa in ricerca e sviluppo in misura uguale o superiore al 3% del maggior valore fra costo e valore totale della produzione della PMI innovativa;
– impiego come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, in percentuale uguale o superiore al quinto della forza lavoro complessiva, dipersonale “altamente qualificato”, ossia in possesso di titolo di dottorato di ricerca o che sta svolgendo un dottorato di ricerca presso un’università italiana o straniera, oppure in possesso di laurea e che abbia svolto, da almeno 3 anni, attività di ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati, in Italia o all’estero, ovvero, in percentuale uguale o superiore a un terzo della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di laurea magistrale;
– titolarità, anche quale depositaria o licenziataria di almeno una privativa industriale, relativa a una invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale, ovvero sia titolare dei diritti relativi ad un programma per elaboratore originario registrato, purché tale privativa sia direttamente afferente all’oggetto sociale e all’attività d’impresa.

Per accedere allo status di PMI innovativa, l’impresa dovrà iscriversi all’apposita Sezione Speciale del Registro delle Imprese che sarà istituita presso le Camere di Commercio: la domanda di iscrizione va effettuata esclusivamente per via telematica.
Le informazioni obbligatorie contenute nella domanda di iscrizione alla Sezione Speciale andranno poi aggiornate due volte all’anno (entro il 30 giugno ed entro il 31 dicembre), pena la cancellazione d’ufficio.

Le PMI innovative possono beneficiare del regime di agevolazioni previste per le startup innovative, ad eccezione degli aspetti riguardanti le disposizioni di diritto fallimentare e quelle di regolamentazione del mercato del lavoro. Le agevolazioni previste per le PMI innovative, quindi, sono le seguenti:

1) Esonero dal pagamento dei diritti camerali e delle imposte di bollo;

2) Deroghe alle disposizioni civilistiche in tema di perdite che intaccano il capitale sociale: se si verifica una perdita che riduce di oltre 1/3 il capitale sociale, il termine entro il quale la perdita stessa deve risultare diminuita a meno di un terzo per evitare la riduzione del capitale stesso in proporzione delle perdite accertate è fissato alla fine del secondo esercizio successivo a quello in cui sono state rilevate le perdite (e non, come previsto nel regime ordinario, l’esercizio successivo);

3) Remunerazione attraverso strumenti di partecipazione al capitale: i collaboratori possono essere pagati con tali strumenti (es. stock option) e i fornitori di servizi esterni con sistemi di work for equity;

4) Incentivi fiscali per gli investimenti da persone fisiche e giuridiche: detrazioni IRPEF del 19% e deduzioni imponibile IRES del 20%. Le percentuali previste non cambiano, come accade per le startup, in caso di PMI a vocazione sociale.

Alle PMI innovative, infine, viene estesa la possibilità di accedere ai portali on-line di crowdfunding per la raccolta di capitale di rischio.

FONTI: Il Sole 24 Ore, IPSOA

Napoli, 27/01/2015

NEWS: Chiarimenti dall’Agenzia delle Entrate in tema di agevolazioni per chi investe in startup innovative

Il 22 gennaio 2015 l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la Risoluzione 9/E incentrata sul tema delle agevolazioni fiscali riservate a chi effettua conferimenti in denaro in startup innovative ai sensi del D.L. 179/2012 (Decreto Sviluppo Bis).

Come previsto dall’art. 29 del Decreto Sviluppo Bis, infatti, coloro che effettuano conferimenti in denaro (capitale sociale) in startup innovative ha diritto ad un’agevolazione fiscale ai fini delle imposte sui redditi, e nello specifico sotto forma di detrazione di imposta (IRPEF) o deduzione dal reddito complessivo (IRES).

La Risoluzione 9/E analizza due casi specifici:

1) Conferimento in denaro in una startup innovativa in cui le quote siano sottoscritte tramite società fiduciaria;

2) Conferimento in denaro in una startup innovativa che perfezioni l’iscrizione alla Sezione Speciale del Registro delle Imprese successivamente all’iscrizione nella sezione ordinaria.

CASO 1

L’Agenzia delle Entrate osserva che in generale, anche se il conferimento avviene attraverso l’interposizione di una società fiduciaria, non si modifica in nessun caso l’effettivo proprietario dei beni: l’investitore che effettua il conferimento, quindi, resta comunque colui che si è rivolto alla fiduciaria.

Di conseguenza, l’Agenzia afferma che le agevolazioni fiscali ai sensi dell’art. 29 D.L. 179/2012 restano valide e applicabili a tutti gli effetti.

CASO 2

Nella seconda parte della Risoluzione, l’Agenzia delle Entrate osserva che il perfezionamento successivo dell’iscrizione alla Sezione Speciale del Registro delle Imprese non va ad inficiare il fatto che il conferimento in denaro sia finalizzato ad un investimento in startup innovative.

Pertanto, il regime fiscale di agevolazioni previsto dall’art. 29 del Decreto Sviluppo Bis è applicabile a tutti gli effetti.

Per maggiori dettagli e approfondimenti, il testo della Risoluzione 9/E è disponibile al seguente link:http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2015/gennaio+2015+risoluzioni/risoluzione+n+9e+del+22+gennaio+2015/RIS+9e+del+22+01+15.pdf

FONTE: Fiscal Focus

Napoli, 26/01/2015

Chiarimenti sulla normativa e le agevolazioni per startup innovative ed incubatori certificati: pubblicata la Circolare dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la Circolare n.16/E dell’11 giugno 2014, dedicata al tema delle agevolazioni fiscali in favore delle startup innovative e degli incubatori certificati: il documento offre un quadro di analisi della normativa in materia e chiarisce una serie di aspetti importanti nella disciplina di tali tipologie di imprese, introdotte nell’ordinamento legislativo nazionale italiano dal Decreto Legge n. 179 del 18 ottobre 2012 (convertito con modificazioni dalla Legge n. 221 del 17 dicembre 2012).

Tra gli aspetti più interessanti affrontati nel testo della Circolare segnaliamo innanzitutto un chiarimento che apporta una novità positiva per le startup innovative e gli incubatori certificati: si tratta dell’estensione dell’esonero dall’imposta di bollo e dai diritti camerali di segreteria, previsto dall’art. 26 comma 8 del DL 179/2012.

Unioncamere infatti, su esplicita richiesta da parte del Ministero dello Sviluppo Economico, ha chiarito che tale esonero deve essere interpretato “nella sua più ampia accezione possibile”: per cui, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che l’esonero dal versamento dell’imposta di bollo vada interpretato come esonero generale, relativo a tutti gli atti delle start-up innovative successivi all’iscrizione nella Sezione Speciale del Registro delle Imprese.

Il mantenimento dell’esenzione dipende dal mantenimento dei requisiti per la qualifica di startup innovativa e di incubatore certificato, e in ogni caso non può superare la durata di quattro anni dall’iscrizione alla Sezione Speciale del Registro delle Imprese. A tal proposito, la Circolare ricorda che la perdita dei requisiti per la qualifica di startup innovativa comporta la cancellazione d’ufficio dalla Sezione Speciale, e che tale perdita è equiparata al mancato deposito della dichiarazione che attesta il mantenimento del possesso di tali requisiti (qui, il nostro approfondimento sull’argomento: https://www.incubatorenapoliest.it/iscritto-come-startup-innovativa-come-mantenere-i-requisiti/).

Tra le novità più recenti introdotte in materia, la Circolare riprende la nota prot. n. 0103425 del 30 maggio 2014 riguardante le startup innovative già esistenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del DL 179/2012: per tali imprese, la durata di applicazione della disciplina inerente le startup innovative segue uno schema temporale ben preciso.

1) Imprese costituite dal 20/10/2012 al 18/10/2012: la durata massima di applicazione della disciplina è di quattro anni (fino al 18/12/2016);

2) Imprese costituite dal 20/10/2009 al 19/10/2010: la durata massima di applicazione della disciplina è di tre anni (fino al 18/12/2015);

3) Imprese costituite dal 20/10/2009 al 19/10/2009: la durata massima di applicazione della disciplina è di due anni (fino al 18/12/2014).

La Circolare n.16/E contiene inoltre un quadro descrittivo di tutte le agevolazioni per startup innovative ed incubatori certificati in materia fiscale: strumenti finanziari, accesso al credito di imposta per assunzioni di personale, incentivi all’investimento (Detrazione IRPEF e Deduzione IRES).

Per ulteriori approfondimenti, si rimanda alla lettura del testo integrale della Circolare n.16/E dell’Agenzia delle Entrate, disponibile in formato PDF al seguente link: http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/circolari/archivio+circolari/circolari+2014/giugno+2014/circolare+n16e+del+11+giugno+2014/Circolare+16+dell_11+giugno+2014x.pdf

Napoli, 13/06/2014

Pubblicato in GU il decreto che rende ufficialmente operative le agevolazioni fiscali per investimenti in startup innovative

Si è concluso l’iter legislativo per l’attuazione degli incentivi fiscali per investimenti in startup innovative: con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (n. 66 del 20/03/2014) del Decreto 30 gennaio 2014 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, diventano operative le previsioni contenute dall’art. 29 del Decreto Sviluppo Bis n. 179/2012 (convertito in legge n. 221 del 17 dicembre 2012).

Le agevolazioni riguardano gli investimenti effettuati in una o più startup innovative nei tre periodi di imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2012 (art. 2): si tratta quindi di agevolazioni fiscali inerenti il triennio 2013/2015.
I soggetti beneficiari delle agevolazioni sono i soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e dell’imposta sul reddito delle società (IRES).

Gli investimenti agevolabili possono essere effettuati anche indirettamente, attraverso organismi di investimento collettivo del risparmio o altre società di capitali che investono prevalentemente in startup innovative. Vediamo più nello specifico come funzionano le due tipologie di agevolazioni:

1) IRPEF: per investimenti in startup innovative fino ad un limite massimo di 500.000 euro per ciascun periodo di imposta, si prevede una detrazione pari al 19% dell’importo investito. La percentuale cresce al 25% in caso di investimenti in startup a vocazione sociale o in startup innovative che sviluppano e commercializzano esclusivamente prodotti/servizi innovativi ad alto valore tecnologico nel settore energetico.

2) IRES: per investimenti in startup innovative fino ad un limite massimo di 1,8 milioni di euro per ciascun periodo di imposta, si prevede una deduzione dal reddito complessivo pari al 20% dell’importo investito. La percentuale cresce al 27% in caso di investimenti in startup a vocazione sociale o in startup innovative che sviluppano e commercializzano esclusivamente prodotti/servizi innovativi ad alto valore tecnologico nel settore energetico.

Il Decreto entra ufficialmente in vigore a partire da oggi 21/03/2014: a questo link, il testo definitivo pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

Napoli, 21/03/2014

Incentivi fiscali: in dirittura d’arrivo il Decreto per chi investe in startup

Venerdi 7 giugno si è tenuta l’ultima riunione tecnica tra i Ministeri delle Finanze e dello Sviluppo Economico per rifinire il testo del Decreto attuativo sugli incentivi per chi investe in startup innovative: si tratta dell’attuazione delle agevolazioni fiscali su IRPEF e IRES previste dall’art. 29 del Decreto Sviluppo Bis (179/2012).
Le agevolazioni riguardano il triennio 2013/2015, pertanto i Ministri hanno accelerato i tempi per la firma del Decreto, che dovrebbe arrivare nei prossimi giorni.

Il Decreto dovrebbe essere composto da 6 articoli, ispirati alla legislazione olandese in materia, ed individua innanzitutto chi sono i beneficiari: si tratta di persone fisiche o società che decidono di investire risorse reali direttamente o attraverso Oicr (Organismi di investimento collettivo del risparmio) o altre società «che a loro volta investano prevalentemente in start up».

Le persone fisiche avranno diritto ad una detrazione d’imposta, mentre per le persone giuridiche è prevista la deducibilità dal reddito degli investimenti in startup innovative. Vediamo più nel dettaglio quali dovrebbero essere le agevolazioni previste dal Decreto:

  • Riguardo alle persone fisiche, l’art. 4 del Decreto prevede una detrazione IRPEF pari al 19% dei conferimenti effettuati, con un limite massimo dei conferimenti pari a 500.000 € per periodo d’imposta. Sono previste regole particolari per i conferimenti effettuati da persone fisiche in qualità di soci di società di persone (Snc o Sas): in questi casi, l’importo spettante della detrazione si calcola in proporzione alle rispettive quote di partecipazione di ciascun socio, in tal modo il limite massimo di 500.000 € non si calcola per i conferimenti dei singoli soci, ma per l’intera società.
  • Le persone giuridiche possono dedurre ai fini IRES un importo pari al 20% dei conferimenti effettuati in capitale di rischio di startup innovative. Il Decreto Sviluppo bis prevede, ai commi 4 e 5 del Decreto Sviluppo Bis, che l’agevolazione riguardi un importo massimo di investimento pari a 1.800.000 €, e che tale investimento venga mantenuto per almeno due anni. Il Decreto Attuativo dovrebbe contenere un’interpretazione che integra il contenuto dei due commi secondo la quale i soggetti IRES possono dedurre un importo pari al 20% dei conferimenti effettuati in ciascun periodo di imposta, per un importo massimo pari al 20% di 1,8 milioni.

Oltre ai limiti massimi previsti già dal Decreto Sviluppo Bis, il nuovo Decreto dei Ministeri delle Finanze e dello Sviluppo Economico inserisce un’ulteriore soglia: le agevolazioni in materia IRPEF e IRES potranno essere applicate a condizione che l’ammontare complessivo dei conferimenti in ciascun periodo di imposta non sia superiore a 2,5 milioni di euro.

Il Decreto prevede inoltre che i beneficiari delle agevolazioni dimostrino, con apposita documentazione, che gli investimenti effettuati riguardino società che possiedono e sono in grado di mantenere nel tempo la qualifica di startup innovativa. In particolare, viene richiesto agli investitori di conservare la copia del certificato di iscrizione della startup alla sezione speciale del registro delle imprese; la certificazione della startup che attesti il rispetto del limite di investimento di 2,5 milioni; una copia del piano di investimento della startup innovativa (con informazioni dettagliate sull’oggetto dell’attività, sui relativi prodotti, sulle previsioni di vendite). Infine, per gli investimenti in startup a vocazione sociale l’investitore deve conservare una certificazione rilasciata dalla stessa startup attestante l’oggetto della propria attività.

Da segnalare, infine, che le agevolazioni fiscali sugli investimenti in startup innovative sono cumulabili con le esenzioni previste dall’articolo 27 del Decreto Sviluppo Bis, destinate alle start up innovative e agli incubatori certificati in relazione alle remunerazioni di amministratori, dipendenti e collaboratori coordinati e continuativi costituite dall’attribuzione di strumenti finanziari o diritti similari.

Napoli, 10/06/2013

Approfondimento: Incentivi fiscali per investimenti in startup

Negli ultimi mesi ha rivestito grossa importanza nel quadro di produzione normativa italiano il tema del sostegno alla crescita delle piccole e medie imprese, soprattutto quelle in fase di start up.
In particolare, il tema delle incentivazioni fiscali all’investimento in capitale di rischio in PMI, si inserisce il DM del 21 dicembre 2012, pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 28 febbraio, attraverso il quale il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha definito le regole per l’attuazione dell’art. 31 del DL 98/2011 sugli “Interventi per favorire l’afflusso di capitale di rischio verso le nuove imprese“.
Gli incentivi consistono nella detassazione dei proventi derivanti da investimenti in capitale di rischio in PMI attraverso i Fondi per il Venture Capital (FVC), allo scopo di incentivare tale tipologia di investimenti sul territorio italiano per contribuire alla crescita e allo sviluppo del tessuto imprenditoriale nazionale: i proventi dei Fondi, oltre a non essere soggetti a tassazione, non concorrono a formare il reddito imponibile.
Bisogna però analizzare la normativa per identificare la tipologia di imprese nel cui capitale di rischio devono essere indirizzati gli investimenti e le caratteristiche e requisiti dei Fondi di Venture Capital ammessi a beneficiare delle agevolazioni previste.

Dalla lettura dell’art. 31 del DL 98/2011 si ricava che, per beneficiare degli sgravi, bisogna che l’investimento sia effettuato in capitale di rischio di piccole e medie imprese non quotate in Borsa che si trovino nelle fasi iniziali della propria vita imprenditoriale: devono essere imprese esistenti da non più di 3 anni.
Le imprese in questione devono inoltre avere almeno una sede operativa sul territorio italiano, essere soggette a IRES o imposta equivalente e avere un fatturato non superiore ai 50 milioni di euro.
Inoltre, la legge prevede che le quote dell’impresa, al momento dell’investimento da parte del Fondo, siano detenute per una percentuale pari ad almeno il 51% da persone fisiche: la precisazione sembra lasciare aperta la possibilità che, in seguito, il Fondo possa acquisire la maggioranza delle quote dell’impresa. Da sottolineare che la normativa prevista dal Decreto lascia al Fondo il compito di verificare l’esistenza di tale soglia minima prima di procedere all’investimento.

Il Decreto del Ministero pubblicato lo scorso febbraio definisce i FVC come organismi di investimento collettivo del risparmio, e stabilisce le condizioni che il Fondo deve rispettare per avere accesso al regime di incentivazione. Innanzitutto, almeno il 75% del totale degli attivi deve essere investito nel capitale di rischio di piccole e medie imprese (secondo l’accezione comunitaria) che presentino i requisiti sopraindicati, in secondo luogo gli investimenti nelle singole società dovranno essere inferiori a 2,5 milioni di euro. Per tali investimenti si stabilisce una durata non superiore i 12 mesi, ma sono possibili investimenti di portata finanziaria maggiore qualora sia previsto un arco temporale più lungo. Da notare, infine, che tra i soggetti che possono entrare a far parte dei Fondi di Venture Capital sono annoverati solo i cosiddetti “investitori professionali” (come definiti dalla direttiva 2004/39/CE), o comunque coloro che garantiscano investimenti per un importo non inferiore ai 100.000 euro.

Resta da vedere come questa disciplina andrà ad integrarsi con le previsioni di legge previste per le start up innovative contenute nel Decreto Sviluppo bis (per cui non è ancora stata emanata la legge d’attuazione): l’art. 29 del Decreto, convertito dalla legge 221/2012, è infatti dedicato agli “Incentivi all’investimento in start up innovative” e prevede delle agevolazioni fiscali per il triennio 2013-2015.
Ricordiamo che tale disposizione prevede una detrazione Irpef pari al 19% sulle somme investite in start up innovative. L’importo massimo detraibile è di 500.000 euro per ciascun periodo d’imposta e l’investimento deve essere mantenuto per almeno due anni.
In caso di investimento da parte di una società, inoltre, il 20% della somma investita non concorre alla formazione del reddito di impresa, anche qui a fronte di investimenti della durata di almeno due anni per un importo investito massimo pari a 1,8 milioni di euro.
Sono previste inoltre percentuali più elevate per investimenti effettuati in start up a vocazione sociale e per quelle operanti nel settore energetico: in questo caso, la detrazione per le persone fisiche passa dal 19% al 25%, e la deduzione per le società dal 20% al 27%.
Al legislatore, quindi, è affidato il compito di integrare le disposizioni per completare il quadro normativo in materia di start up.

Napoli, 09/04/2013