Loading...

Tag: IRAP

Il regime Patent Box: agevolazioni fiscali per imprese che lavorano con beni immateriali

La Legge di Stabilità 2015 (n. 190/2014, commi da 37 a 45) prevede il cosiddetto regime “Patent Box”, destinato alle imprese che gestiscono beni immateriali (intangibles): si tratta di un regime opzionale di tassazione agevolata di cui le imprese potranno usufruire a partire dal 2015.

La normativa in questione nasce per arginare eventuali fenomeni di delocalizzazione dei beni immateriali, cercando al contempo di incentivare il rientro in Italia di tali beni (in particolare marchi e brevetti) che gruppi italiani localizzano oggi all’estero. Anche altri paesi Europei prevedono infatti un regime agevolatorio simile, condizione che ha accentuato negli anni un fenomeno per cui le imprese italiane delocalizzavano all’estero le attività basate su beni intangibili allo scopo di usufruire del regime di tassazione esistente in altri Paesi.
La nuova normativa italiana cerca di arginare tale fenomeno, differenziandosi dai regimi Patent Box di altri stati europei per la caratteristica di estendersi, come vedremo, a tutte le tipologie di intangibles.

Come affermato ai commi 37 e 38, l’agevolazione Patent Box è riservata ai titolari di reddito di impresa: sono coinvolte tutte le tipologie di forma giuridica, imprese di ogni dimensione e con qualsiasi tipologia di regime contabile (società di persone e di capitali, imprese individuali, organizzazioni italiane non residenti in territorio nazionale ma comunque residenti in Paesi “white list” – i Paesi “white list” sono quelli in cui esiste un accordo per evitare la doppia imposizione e con cui sia possibile scambiare le informazioni necessarie).

Riguardo alle tipologie di beni immateriali per i quali è possibile richiedere l’applicazione del regime Patent Box, il comma 39 stabilisce che è possibile detassare i redditi derivanti dall’utilizzo “delle opere dell’ingegno, di brevetti industriali, di marchi d’impresa funzionalmente equivalenti ai brevetti, nonchè di processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili“.

In particolare, per “marchi d’impresa funzionalmente equivalenti a brevetti” il legislatore provvede a chiarire che tali marchi sono quelli per il cui mantenimento, accrescimento o sviluppo è necessario il sostenimento di spese per attività di ricerca e sviluppo.
Non è obbligatoria la registrazione del bene immateriale, ma deve trattarsi di beni per cui la legislazione prevede “potenzialmente” la protezione; sono inoltre esclusi in ogni caso dall’agevolazione i marchi esclusivamente commerciali.

Come accennato in apertura, il regime di agevolazione Patent Box è esercitabile a partire dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, quindi in generale a partire dal 2015.
Per usufruire delle agevolazioni fiscali è necessario esercitare l’opzione, che è irrevocabile e valida per 5 anni.
Il regime Patent Box rileva ai fini della determinazione delle imposte sui redditi, anche ai fini IRAP.

L’agevolazione del regime Patent Box consiste nell’esclusione da imposizione dei redditi per utilizzo diretto, per cessione o per concessione in uso dei beni intangibili:

 in caso di utilizzo diretto: sarà esclusa da imposizione la quota parte del reddito derivante dall’utilizzo dei beni immateriali, determinata in base ad una procedura di ruling internazionale. Le percentuali di detassazione previste sono: 30% per il 2015, 40% per il 2016, 50% per il 2017;

 in caso di concessione in uso: l’esclusione da imposizione sarà applicata ai relativi redditi secondo le percentuali di detassazione del30% per il 2015, 40% per il 2016, 50% per il 2017.

 in caso di cessione: il regime di tassazione agevolata si applica anche al reddito delle plusvalenze derivate dalla cessione dei beni immateriali. In questo caso, la detassazione è integrale a condizione che entro la fine del secondo periodo di imposta successivo alla cessione almeno il 90% del corrispettivo sia reinvestito per attività di manutenzione e sviluppo di altri beni intangibili agevolabili.

Infine, i commi 41 e 42 trattano l’argomento delle condizioni per usufruire delle agevolazioni del regime Patent Box: è necessario che i soggetti richiedenti svolgano attività di ricerca e sviluppo, anche attraverso contratti di ricerca stipulati con Università ed Enti di ricerca. Tali contratti di ricerca devono essere finalizzati alla produzione dei beni intangibili oggetto del regime in questione.
Il calcolo della quota di reddito e del valore della produzione oggetto di agevolazione è definita dal rapporto tra costi di attività di ricerca e sviluppo sostenuti per mantenimento, accrescimento e sviluppo del bene e costi complessivi sostenuti per produrre il bene.

Per maggiori informazioni e approfondimenti, il testo integrale della Legge di Stabilità 2015 è pubblicato in G.U. n. 300 del 29/12/2014 ed è rintracciabile al seguente link: http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2014/12/29/14G00203/sg

FONTE: Fiscal Focus

Napoli, 20/01/2015

Nuove agevolazioni per il rilancio e lo sviluppo delle imprese italiane: il credito di imposta per investimenti in beni strumentali del Decreto Competitività

E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il c.d. “Decreto Competitività”: si tratta del D.L. n. 91 del 24/06/2014, che prevede all’art. 18 un’agevolazione destinata alle imprese: si tratta di un credito di imposta per investimenti in beni strumentali nuovi, destinati al rilancio e alla crescita dell’impresa.

Il credito d’imposta previsto dal Decreto Competitività si applica agli investimenti in beni strumentali nuovi effettuati dalle imprese per rinnovare le proprie strutture produttive ubicate sul territorio nazionale italiano.

I beni strumentali acquistati dalle imprese devono rientrare nella tabella ATECO (divisione 28), e il credito di imposta sarà pari al 15% degli investimenti effettuati tra il 25/06/2014 e il 30/06/2015.

Il credito d’imposta sarà ripartito in tre quote annuali di pari importo, non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile IRAP ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione: la prima quota annuale potrà essere utilizzata a partire dal 1° gennaio del secondo periodo di imposta successivo a quello in cui è stato effettuato l’investimento.

Inoltre, il credito di imposta andrà indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di riconoscimento dell’agevolazione e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta in cui il credito sarà utilizzato.

Per maggiori dettagli, il testo integrale del D.L. n. 91 del 24/06/2014 è consultabile al seguente link: http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2014/06/24/14G00105/sg

Napoli, 30/06/2014

Nuove opportunità: Attive dal 7 febbraio le agevolazioni per imprese nelle Zone Franche Urbane della Campania

Dal 7 febbraio 2014 sarà possibile presentare domanda per le agevolazioni fiscali e contributive previste dalle Zone Franche Urbane (ZFU) in Campania e Calabria.
L’attivazione degli interventi permette il via libera delle agevolazioni per le 16 ZFU delle due Regioni, sbloccando 98 milioni di euro per la Campania e 54,88 milioni di euro per la Calabria, che permetteranno di finanziare le agevolazioni per le imprese con sede nelle aree indicate dal Ministero dello Sviluppo Economico.

Il sistema delle ZFU prevede infatti l’individuazione, all’interno dei Comuni indicati, di zone specifiche all’interno delle quali potranno essere richieste le agevolazioni fiscali e contributive: il modello delle ZFU prende ispirazione dalle Zones Franches Urbaines, nate in Francia allo scopo di favorire l’imprenditoria nelle zone disagiate del territorio urbano.

In particolare, i Comuni campani individuati dal MISE di concerto con la Regione Campania per la creazione delle ZFU sono: Aversa, Benevento, Casoria, Mondragone, Napoli, Portici (centro storico e zona costiera), San Giuseppe Vesuviano, Torre Annunziata. I confini delle aree che identificano le ZFU all’interno di questi Comuni sono stati ricavati in base alle sezioni censuarie, e sono segnalati sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico.

Riguardo ai beneficiari delle agevolazioni per le ZFU, la normativa identifica i seguenti requisiti:

– imprese di micro e piccola dimensione;
già costituite alla data di presentazione dell’istanza e regolarmente iscritte al Registro delle imprese;
– che svolgono la propria attività all’interno della ZFU;
– che siano nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non in liquidazione volontaria, non sottoposte a procedure concorsuali.

Vediamo più nel dettaglio quali sono i quattro strumenti che compongono il mix di agevolazioni per le imprese delle ZFU, descritte dal Decreto Ministeriale 10 aprile 2013 del MISE:

1) Esenzione dalle imposte sui redditi (art. 9)

L’esenzione si applica sul reddito derivante dall’attività svolta dall’impresa nella ZFU fino a un limite di 100.000 euro. L’esenzione è totale (100%) per i primi 5 periodi di imposta, dopodiché le percentuali decrescono nel modo seguente:

– 60% dal sesto al decimo periodo d’imposta;
– 40% per l’undicesimo e il dodicesimo periodo d’imposta;
– 20% per il tredicesimo e quattordicesimo periodo d’imposta.

Nel caso in cui l’impresa svolga la propria attività anche al di fuori della ZFU è obbligatorio, ai fini dell’agevolazione, mantere una contabilità separata apposita.

2) Esenzione dall’IRAP (art. 11)

L’esenzione è applicabile per i primi 5 periodi di imposta entro il limite di 300.000 euro.

3) Esenzione dall’imposta municipale propria (art. 12)

Si riconosce l’esenzione dall’imposta municipale propria per i primi quattro anni: gli immobili in questione devono essere situati nella ZFU, essere in possesso dell’impresa beneficiaria e utilizzati per l’esercizio dell’attività di impresa.

4) Esonero dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente (art. 13)

Si applica per contratti a tempo indeterminato e contratti a tempo determinato di durata non inferiore a 12 mesi, a condizione che almeno il 30% degli occupati risieda nel Sistema Locale di Lavoro della ZFU. L’esonero verrà calcolato sulla base delle stesse percentuali previste per le imposte sui redditi (vedi sopra).

Gli incentivi per le ZFU in Campania

Per le ZFU della Regione Campania, le agevolazioni saranno concesse a micro imprese e imprese di piccola dimensione che ricadono nelle aree identificate come accennato più sopra.

Le modalità di accesso alle agevolazioni sono state specificate attraverso il DD 13 gennaio 2014, che prevede l’obbligo di inviare le istanze esclusivamente per via telematica.
Il modello di istanza da compilare e firmare digitalmente è allegato al decreto direttoriale stesso (allegato 2), che andrà inviato seguendo la procedura telematica cui si avrà accesso dopo aver effettuato la registrazione al seguente link: https://agevolazionidgiai.invitalia.it/index.shtml

I termini per l’invio delle istanze sono dalle ore 12:00 del 7 febbraio 2014 alle ore 12:00 del 28 aprile 2014.

Nello specifico, per ciascun Comune delle ZFU campane è assegnata una percentuale delle risorse finanziarie disponibili (complessivamente pari a 98 milioni di euro): la tabella è pubblicata in allegato al DD 13 gennaio 2014, e contiene inoltre le riserve di scopo per ciascun Comune (allegato 1).
In particolare, le riserve in questione sono riservate a imprese di nuova o recente costituzione e imprese femminili.

Per maggiori dettagli e informazioni:

La pagina dedicata alle ZFU Campania dal sito del MISE
Il testo integrale del D.M. 10 aprile 2013
Il testo integrale del D.D. 13 gennaio 2014

Napoli, 17/01/2014