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Tag: importo

Il Fondo di Garanzia per PMI e professionisti: tutte le opportunità previste dal MISE

Ci sono interessanti novità sul fronte delle agevolazioni per imprese e professionisti, e in particolare riguardano il Fondo di Garanzia per le PMI e i professionisti previsto dal Ministero dello Sviluppo Economico: con Circolare n. 11/2015 del 6 luglio 2015, infatti, la Banca del Mezzogiorno – Mediocredito Centrale Spa ha comunicato l’estensione delle agevolazioni previste dal Fondo anche alle professioniste iscritte ad ordini professionali o aderenti ad associazioni professionali (inclusi in apposito elenco del MISE).

Ad oggi, quindi, la Garanzia del Fondo è accessibile a due tipologie di beneficiari:

Imprese di micro, piccole e medie dimensioni regolarmente iscritte al Registro delle Imprese della CCIAA di riferimento (comprese le startup, che saranno valutate sulla base di piani previsionali),

Professionisti e professioniste iscritte agli ordini o aderenti alle associazioni professionali dell’elenco di cui sopra.

La Garanzia del Fondo è un’agevolazione che può essere richiesta ed attivata solo in caso di finanziamenti concessi da banche, società di leasing ed altri intermediari finanziari. Le caratteristiche del finanziamento concesso (ad es. tasso di interesse, condizioni di rimborso, etc.) sono regolate in base a contrattazione tra le parti, per cui il Fondo non interviene direttamente nel rapporto tra la banca e il soggetto finanziato.

L’intervento del Fondo di Garanzia offre la possibilità a PMI e professionisti di avere a disposizione una garanzia pubblica, che si sostituisce alle garanzie normalmente richieste per ottenere un finanziamento bancario e che spesso presentano costi proibitivi per i soggetti in questione.

La Garanzia del Fondo del MISE può coprire fino all’80% dei finanziamenti, per un importo massimo di 2,5 milioni di euro per ciascuna impresa o professionista, per operazioni di finanziamento a breve, medio e lungo termine (sia in caso di liquidità che di investimenti).
Il plafond accordato dal Fondo di Garanzia per le PMI e i professionisti può essere utilizzato per una o più operazioni di finanziamento, fino al raggiungimento del tetto massimo stabilito.
Il limite di 2,5 milioni di euro si riferisce esclusivamente all’importo garantito, mentre non sono previsti limiti per il finanziamento nel suo complesso.

Esistono delle limitazioni riguardo ai settori economici di appartenenza delle imprese e dei professionisti che possono richiedere le agevolazioni previste dal Fondo: sono infatti esclusi l’industria automobilistica, quella della costruzione navale, delle fibre sintetiche, dell’industria carboniera, della siderurgia, le attività finanziarie.
Per il settore agricolo è possibile avvalersi esclusivamente dello strumento di controgaranzia, attraverso confidi che operano nei settori agricolo, agroalimentare, della pesca.

Riguardo alla presentazione delle domande di agevolazione, esse non possono essere presentate direttamente al Fondo: al momento della richiesta di finanziamento in banca va richiesta (contestualmente) anche la garanzia diretta.
E’ inoltre prevista la possibilità di rivolgersi ad un Confidi, che gestirà l’operazione richiedendo la controgaranzia al Fondo.
Le operazioni di garanzia diretta sono attivabili da tutte le banche, mentre per i Confidi è previsto un elenco di soggetti accreditati.

Per maggiori informazioni e dettagli, il sito web ufficiale di riferimento è disponibile al seguente link: http://www.fondidigaranzia.it/imprese.html

Napoli, 02/09/2015

Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali: i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

La Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 5 del 19 febbraio 2015 ha chiarito alcuni aspetti inerenti il Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi, introdotto nel nostro ordinamento con D.L. n° 91 del 24/06/2014 (Decreto Competitività), convertito in legge n. 116 dell’11/08/2014 (qui, il nostro post sull’argomento).

Si tratta di un’agevolazione fiscale applicabile agli investimenti in beni strumentali nuovi, effettuati tra il 25 giugno 2014 e il 30 giugno 2015, per un importo minimo pari a 10.000 euro: l’agevolazione consiste in un credito d’imposta riconosciuto nella misura del 15% delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media degli investimenti in beni strumentali realizzati nei cinque periodi di imposta precedenti. Per imprese costituite da meno di cinque anni, il calcolo della media va effettuato sul numero di anni di attività. Per imprese neo-costituite il credito d’imposta si applica “con riguardo al valore complessivo degli investimenti realizzati in ciascun periodo di imposta“.

Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi
Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi: come funziona?

 

SOGGETTI BENEFICIARI: tutti i soggetti titolari di reddito di impresa, a prescindere dalla natura giuridica, dalla dimensione aziendale, dal settore economico e dal regime contabile adottato: gli investimenti, però, devono essere destinati a strutture produttive localizzate su territorio nazionale italiano.
Il credito d’imposta è riconosciuto anche alle imprese costituite dopo l’entrata in vigore del Decreto Competitività, quindi successivamente al 25 giugno 2014.

INVESTIMENTI AGEVOLABILI: investimenti in beni strumentali nuovi “compresi nella divisione 28 della tabella ATECO 2007“. Per “beni strumentali” si intendono quei beni utilizzati per lo svolgimento dell’attività di impresa, che siano durevoli ed adatti ad essere impiegati nel processo produttivo.
Sono esclusi, quindi, i beni destinati alla vendita e i materiali di consumo.

UTILIZZO E RILEVANZA DEL CREDITO D’IMPOSTA: il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione e va ripartito in tre quote annuali di pari importo, da sottrarre ai versamenti dovuti. La prima quota annuale è utilizzabile “a decorrere dal 1° gennaio del secondo periodo di imposta successivo a quello in cui è stato effettuato l’investimento“: ad esempio, per gli investimenti effettuati nel 2014, il credito d’imposta sarà utilizzabile a partire dal 1° gennaio 2016. Le altre due quote, di conseguenza, a partire dal 1° gennaio 2017 e dal 1° gennaio 2018.

La Circolare dell’Agenzia delle Entrate contiene, inoltre, una serie di esempi di calcolo per il credito d’imposta in beni strumentali nuovi previsti dal Decreto Competitività.

LINK UTILI:

– Testo della Circolare n. 5 del 19 febbraio 2015 – Agenzia delle Entrate: disponibile qui;

– Testo del Decreto Competitività – D.L. n. 91 del 24 giugno 2014: disponibile qui.

Napoli, 25/02/2015

Pubblicato in GU il decreto che rende ufficialmente operative le agevolazioni fiscali per investimenti in startup innovative

Si è concluso l’iter legislativo per l’attuazione degli incentivi fiscali per investimenti in startup innovative: con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (n. 66 del 20/03/2014) del Decreto 30 gennaio 2014 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, diventano operative le previsioni contenute dall’art. 29 del Decreto Sviluppo Bis n. 179/2012 (convertito in legge n. 221 del 17 dicembre 2012).

Le agevolazioni riguardano gli investimenti effettuati in una o più startup innovative nei tre periodi di imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2012 (art. 2): si tratta quindi di agevolazioni fiscali inerenti il triennio 2013/2015.
I soggetti beneficiari delle agevolazioni sono i soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e dell’imposta sul reddito delle società (IRES).

Gli investimenti agevolabili possono essere effettuati anche indirettamente, attraverso organismi di investimento collettivo del risparmio o altre società di capitali che investono prevalentemente in startup innovative. Vediamo più nello specifico come funzionano le due tipologie di agevolazioni:

1) IRPEF: per investimenti in startup innovative fino ad un limite massimo di 500.000 euro per ciascun periodo di imposta, si prevede una detrazione pari al 19% dell’importo investito. La percentuale cresce al 25% in caso di investimenti in startup a vocazione sociale o in startup innovative che sviluppano e commercializzano esclusivamente prodotti/servizi innovativi ad alto valore tecnologico nel settore energetico.

2) IRES: per investimenti in startup innovative fino ad un limite massimo di 1,8 milioni di euro per ciascun periodo di imposta, si prevede una deduzione dal reddito complessivo pari al 20% dell’importo investito. La percentuale cresce al 27% in caso di investimenti in startup a vocazione sociale o in startup innovative che sviluppano e commercializzano esclusivamente prodotti/servizi innovativi ad alto valore tecnologico nel settore energetico.

Il Decreto entra ufficialmente in vigore a partire da oggi 21/03/2014: a questo link, il testo definitivo pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

Napoli, 21/03/2014