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Il Blog del CSI

Il nostro approfondimento su Start up Innovativa, S.r.l. Semplificata e S.r.l. a Capitale Ridotto

La nascita di nuove imprese, in particolare di start up ad alto contenuto innovativo e con elevate potenzialità di crescita, fondate da giovani, è alla base dello sviluppo economico del Paese. Per questo motivo, a partire dallo scorso anno, sono state emanate nuove regole e forme societarie che rispondono all’esigenza di facilitare lo sviluppo dell‘imprenditorialità. In particolare:

  • sono state introdotte due nuove forme societarie, le s.r.l. semplificate e le s.r.l. a capitale ridotto. Tali forme societarie sono “sottotipi” della s.r.l. ordinaria (regolamentata dall’art. 2463 del Codice Civile) ma ne rappresentano una scelta più performante ed economica, grazie alla previsione di un iter costitutivo accelerato e di una serie di semplificazioni normative.

  • è stato pubblicato il Decreto legge Sviluppo bis, n. 179/2012, che ha introdotto nel panorama normativo italiano la start up innovativa: in questo caso non si tratta di una forma societaria a sè stante, ma piuttosto di una serie di regole ed agevolazioni previste per le società di capitali (tra cui le suddette s.r.l.), che soddisfano una serie di requisiti, contenuti negli artt. 25 – 32 del Decreto in questione.

Di seguito, proponiamo un compendio utile a tutti gli aspiranti startupper che volessero approfondire le tematiche suddette:

  • nella seguente tabella esponiamo in matrice le principali novità introdotte.

S.r.l. Semplificata

S.r.l. a Capitale Ridotto

Se è anche Starup Innovativa

Normativa

Art. 2463-bis Codice civile

Art. 44 D.L. 83/2012

Decreto legge Sviluppo bis n. 179/2012 artt. 25 – 32

Soci e Requisiti

Persone fisiche con meno di 35 anni.

Possibile anche se unipersonale.

Persone fisiche senza limiti di carattere anagrafico.

Possibile anche se unipersonale.

Persone fisiche e giuridiche. Per i primi 24 mesi dalla costituzione, la maggioranza deve essere costituita da persone fisiche

 

Rispetto degli ulteriori requisiti previsti dall’art. 25 del decreto.

Forma

Contratto o atto pubblico notarile

Contratto o atto pubblico notarile

Valgono le regole previste per la forma societaria prescelta

Atto costituivo

Conforme al modello standard con elementi indicati all’art. 2463-bis, comma 2. E’ possibile anche variare tale modello, ma potranno essere dovuti gli oneri notarili.

Libero con elementi indicati all’art. 2463-bis, comma 2

Oggetto sociale prevalente: sviluppo e commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico.

 

E’ possibile la creazione di categorie di quote fornite di diritti diversi, determinando liberamente il contenuto di tali categorie anche in termini di diritti di voto (commi 2 e 3 art. 26 DL 179/2012)

Denominazione

S.r.l.s.

Con espressa indicazione che si tratta di società a responsabilità limitata semplificata

S.r.l. a c.r.

Con espressa indicazione che si tratta di società a responsabilità a capitale ridotto

Valgono le regole previste per la forma societaria prescelta

Amministratori

Uno o più soci

Persone fisiche, anche non soci

Si ritiene che anche gli amministratori possano essere presi in considerazione per il raggiungimento del parametro quantitativo della forza lavoro qualificata prevista nei tre “Ulteriori requisiti” (lett. h comma 2 art. 25 DL 179/2012)

Capitale sociale

Da 1 a 9.999,99 euro

Da 1 a 9.999,99 euro

Valgono le regole previste per la forma societaria prescelta

 

Se il capitale scende sotto il minimo legale per perdite, è possibile prorogare di 12 mesi, rispetto alle società di capitali ordinarie, le decisioni dell’assemblea in relazione al ripristino del capitale stesso o alla trasformazione della società

Versamento del capitale sociale

Deve essere interamente versato agli amministratori. Non sono ammessi apporti in natura.

Deve essere interamente versato agli amministratori. Non sono ammessi apporti in natura.

Valgono le regole previste per la forma societaria prescelta

Spese di costituzione

Esenzione da bolli, diritti di segreteria e oneri notarili. Nel caso di startup innovative, si aggiunge anche l’esenzione dal diritto annuale della CCIAA.

Gli oneri notarili potranno essere dovuti se si modifica lo statuto standard.

Spese ordinarie per la costituzione della srl. Nel caso di startup innovative, si applica l’esenzione da bolli, diritti di segreteria e dal diritto annuale della CCIAA

Esenzione da bolli, diritti di segreteria e dal diritto annuale della CCIAA per i 48 mesi di durata dello status di start up innovativa (previo assolvimento degli obblighi per il mantenimento di quest’ultimo)

Cessione di quote

Ammessa solo tra persone fisiche con meno di 35 anni

Ammessa solo tra persone fisiche

Ammesso, nel rispetto dell’obbligo di detenzione della maggioranza delle quote da parte di persone fisiche (previsto per i primi 24 mesi dalla costituzione della società)

Cessazione attività per crisi aziendale

Procedure concorsuali ordinarie, incluso il fallimento

Procedure concorsuali ordinarie, incluso il fallimento

Solo disciplina sulla composizione della crisi da sovra indebitamento (capo II della legge 27 gennaio 2012, n. 3), per favorire una rapida liquidazione dei beni e il

beneficio del fresh- start per l’imprenditore.

Rapporti di lavoro

Disciplina ordinaria

Disciplina ordinaria

Agevolazioni per l’assunzione di personale altamente qualificato (credito d’Imposta per la Ricerca e Sviluppo, introdotto dalla Legge di Stabilità n. 228/2012).

Maggiore flessibilità per i contratti di lavoro a tempo determinato.

Possibilità di remunerazione del personale con strumenti finanziari o con ogni altro diritto o incentivo che preveda l’attribuzione di strumenti finanziari o diritti similari.

Raccolta di capitali

Disciplina ordinaria

Disciplina ordinaria

Le quote di partecipazione possono costituire oggetto di offerta al pubblico di prodotti finanziari, anche attraverso i portali per la raccolta di capitali (cd. crowdfunding)

Altri vantaggi fiscali

Disciplina ordinaria

Disciplina ordinaria

Non si applica la disciplina prevista per le società non operative (articolo 30 della Legge 23 dicembre 1994, n. 724) e quella sul godimento dei beni ai soci (articolo 2, commi da 36-decies a 36- duodecies del D.L. 13 agosto 2011, n. 138).

Altri vantaggi

Disciplina ordinaria

Disciplina ordinaria

Intervento gratuito del Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese.

Consulenza gratuita (compresa la partecipazione ad eventi) dell’ICE-Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane.

 

Napoli, 16/05/2013

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